Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01250/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1803-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - c ontroricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2703/2021 della CORTE D'APPELLO d i ROMA, depositata il 14/07/2021R.G.N. 1273/2018; [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.1803/2022 Cron.

Rep.

Ud.12/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 150672017 il Tribunale di Velletri , provvedendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi universali di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nella misura del 50% il primo e del 25% gli altri due, a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di € 189.313,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, per i titoli di cui alla parte motiva; aveva, altresì, condannato i resistenti, ciascuno nella misura innanzi indicata, a risarcire alla ricorrente il danno da omissione contributiva; mentreaveva rigetta to le altre domande.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, disposta C.T.U. contabile,così provvedeva: a) in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado e in parziale riforma della stessa, che confermava nel resto, condannava [OSCURATO:PERSONA], pro quota hereditatis, al pagamento, in favore della Galante , della minor somma pari ad € 186.676,16, a titolo di differenze retributive, ratei di 13^ma e TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, rimanendo ferma la statuizione nei confronti degli altri eredi appellati; b) rigettava l’appello incidentale proposto dalla Galante.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territorial e premetteva: a) ciò che aveva esposto l’attrice nel ricorso introduttivo di primo grado; b) su quali basi il primo giudice avesse accolto le sue domandesopra specificate.

4. Tanto premesso, la Corte giudicava inammissibile il primo motivo d’appello di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del quale egli deduceva la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale condannato i convenuti, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la ricorrente avesse agito nei confronti di costoro in proprio.

5. Riteneva palesemente infondato il secondo motivo con il quale l’appellante principale censurava la sentenza di primo grado, avendo erroneamente disatteso l’eccezione di nullità del ricorso per violazione dell’art. 414 c.p.c.

6. Inoltre, la Corte riteneva che non cogliesse nel segno anche il terzo motivo con il quale l’appellante principale deduceva l’erronea e/o omessa valutazione di documenti essenziali alla decisione, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla Galante in data 16 febbraio 2001 riportate nei verbali prodotti agli atti di primo grado.

In tali verbali – sempre secondo dett o appellante – la stessa aveva dichiarato contra se che la propria prestazione lavorativa alle dipendenze del Filippini era affatto part-timelimitata a 3 giorni la settimana con un orario dalle 8.00 alle 13.00, escludendo altresì l’espletamento di lavoro straordinario.

7. Considerava infondati, alla luce delle emergenze di causa, che riesaminava diffusamente, anche il quarto ed il quinto motivo con i quali detto appellante deduceva l’erronea interpretazione delle risultanze probatorie.

8. Invece, riteneva in parte fondato l’ultimo motivo dell’appello principale in cui si lamentava l’erronea quantificazione delle spettanze retributive ritenute dovute sul presupposto che parte resistente non avesse contestato specificamente i conteggi elaborati.

9. Per la Corte, infine, il motivo dell’appello incidentale proposto dalla Galante non poteva essere accolto poiché esso attingeva, in modo del tutto generico, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento del diritto alle ulteriori differenze per lavoro straordinario ed indennità sostitutiva di ferie e permessi; ed era infondata, in quanto assolutamente generica, la sua censura relativa all’omessa statuizione in ordine alla richiesta di condanna all’assolvimento degli obblighi contributivi.

10. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati con successiva memoria.

11. Resiste l’intimataGalante con controricorso , mentre gli ulteriori intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge per omessa pronuncia sulla nullità del ricorso per mancanza di elementi essenziali”.

Deduce “che la Sentenza impugnata vada riformata, in quanto il primo Giudice ha erroneamente rigettato l’eccezione di nullità del ricorso per violazione dell’art. 414 c.p.c., sollevata dal deducente odierno, rilevando che nel ricorso introduttivo del giudizio, [OSCURATO:PERSONA], non fornisce elementi sufficientemente specifici da cui desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro connotato dalla subordinazione, la sua durata e le sue articolazioni, per cui vi è incertezza sul petitume sulla causa petendi”.

2. Con un secondo motivo deduce “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

Art. 360 n. 3 c.p.c.”.

3. Con un terzo motivo denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –Articolo 360 n. 5 c.p.c.”.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. In disparte la mancata indicazione in ricorso (sia nello svolgimento della censura, a pag. 6, che nella sintesi dei motivi di ricorso alle pagg. 2-3) e del mezzo optato tra quelli previsti dall’art. 360, comma primo, c.p.c. e delle norme che sarebbero state violate, il ricorrente si riferisce ad una “omessa pronunzia sulla nullità del ricorso per mancanza di elementi essenziali” in termini, invero, inafferrabili.

5.1. Come si è già accennato in narrativa, la Corte distrettuale ha ritenuto palesemente infondato il secondo motivo dell’appello principale con il quale si censurava “la sentenza di primo grado avendo erroneamente disatteso l’eccezione di nullità del ricorso per violazione dell’art. 414 c.p.c.”.

E tale reiezione la Corte ha argomentato in base adiffusa motivazione (v. l’intero § 7 tra la pag. 3 e la pag. 4 dell’impugnata sentenza); motivazione che, prima che non essere censurata, è assolutamente ignorata dal ricorrente per cassazione.

5.2. Nel breve svolgimento della stessa censura, del resto, i generici ed assertivi rilievi del ricorrente per cassazione, non solo non sono riferiti al contenuto testuale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado della controparte, ma senz’altro non sorreggono il vizio di “omessa pronuncia” cui si accenna in rubrica, in ipotesi da ricondurre alla violazione dell’art. 112 c.p.c.

Stando, infatti, alla motivazione resa dalla Corte di merito già il primo giudice si era pronunciato nel senso della “compiutezza delle allegazioni contenute in atto introduttivo …” (v. pag. 3 dell’impugnata sentenza), ela stessa Corte si è poi motivatamente espressa, non già su un’ipotetica omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., bensì nel senso di confermare la statuizione dello stesso giudice.

6. Parimenti inammissibili sono il secondo (sub B) ed il terzo motivo(sub C) del ricorso.

6.1. Nota innanzitutto il Collegio che tali due motivi, benché facciano riferimento a mezzi di ricorso diversi (a quello di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., il secondo, e a quello di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., il terzo), hanno uno svolgimento unitario ed indistinto (cfr. pagg. 6-8 del ricorso).

A sua volta, tale svolgimento è difforme dalla sintesi degli stessi motivi (sempre indicati dalla parte come B e C) alle pag. 2-3 del ricorso.

In tale sintesi, difatti, il ricorrente assume, per quello B, che “La Sentenza non ha considerato la inesistenza della solidarietà passiva tra gli eredi del resistente”, mentre, per quello C, si sostiene che“la sentenza: - ha omesso lo svolgimento dell’attività istruttoria su un punto decisivo della controversia; - Ha reso un’erronea valutazione delle risultanze processuali”.

6.1. Per contro, nello sviluppo unico e unitari o delle medesimedue censure , distint e con le lettere B e C, si deduce che: “[OSCURATO:PERSONA] confessò che lavorasse part time agli agenti della Guardia di Finanza recatisi nella sede aziendale per un controllo.

Di questedichiarazioni il Giudice di appello non f a un buon governo omettendo di considerare che prevalenti pronunce hanno contestualmente e successivamente affermato” circa la valenza probatoria dei “verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro” (cfr. in extensopagg. 6-8 del ricorso).

Tanto per concludere che: “le dichiarazioni della Galante andavano confrontate con quelle rese dai testi indicati anche da parte resistente che confermano l’orario part time della ricorrente tanto più che nel caso di specie vi è concordanza tra quanto dichiarato da alcuni testimoni e le spontanee dichiarazioni della resistente.

Dunque resta confermato come la prestazione lavorativa della Galante si sia svolta in regime part time”.

7. Ciò rilevato, per la parte in cui le censure si riferiscono all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.(motivo terzo sub C), vale la preclusione di all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c.(applicabile ratione temporis e poi riprodotta nel vigente art. 360, comma quarto, c.p.c.) per il caso di cd.

“doppia conforme”, che indubbiamente ricorre nella specie (la Corte distrettuale, come si è visto in narrativa, ha circoscritto la sua riforma ad un limitato ridimensionamento del quantum complessivo del dovuto alla lavoratrice , ma ai soli fini della determinazione dellaquota hereditatis dell’intero cui era tenuto l’attuale ricorrente, quale unico appellante, “ferma restando la statuizione di primo grado nei confronti degli altri convenuti non appellanti”, come specificato alla pag. 9 della sua sentenza).

8. Comunque, le doglianz e in parte qua sarebbe ro ex se inammissibili.

8.1. Secondo un consolidato orientamento di Corte, infatti, l’omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo.

Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass., sez. lav.,22.5.2020, n. 9483).

8.2. Per contro, ciò che il ricorrente addebita alla Corte di non aver considerato è l’orientamento che assume espresso nelle richiamate pronunce di legittimità (cfr. di nuovo pagg. 6-8 del ricorso); mentre, come già notato, nella sintesi dei motivi si ascrive alla Corte l’ “omesso svolgimento dell’attività istruttoria su un punto decisivo della controversia”, che parimenti non è un fatto storico, principale o secondario, nei termini testé precisati.

9. Quanto alla censura sub B(ossia, al second o motivo) , il ricorrente neppure indica le “norme di diritto” di cui si assume la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

10. Entrambe le doglianze,del resto, neanche individuano le statuizioni dell’impugnata sentenza oggetto di censura, e comunque non si confrontano minimamente con l’ampia e puntuale motivazione resa dalla Corte di merito sugli aspetti dell’accertamento fattuale e probatorio (cfr. in extensopagg. 4- 8 della sua sentenza), compreso il valore da annettere alle dichiarazioni, asseritamente confessorie, rese dalla lavoratrice in sede ispettiva.

11. Le censure in esame, quindi, si risolvono in una generica critica dell’accertamento probatorio operato dai giudici del doppio grado di giudizio nel merito e in una altrettanto assertiva proposta di un diverso accertamento ; l’una e l’altra non ammissibili in questa sede di legittimità.

12. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannatoal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutoal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra il ricorrente e gli ulteriori intimati.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1803-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - c ontroricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2703/2021 della CORTE D'APPELLO d i ROMA, depositata il 14/07/2021R.G.N. 1273/2018; [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.1803/2022 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 150672017 il Tribunale di Velletri , provvedendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi universali di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nella misura del 50% il primo e del 25% gli altri due, a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di € 189.313,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, per i titoli di cui alla parte motiva; aveva, altresì, condannato i resistenti, ciascuno nella misura innanzi indicata, a risarcire alla ricorrente il danno da omissione contributiva; mentreaveva rigetta to le altre domande. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, disposta C.T.U. contabile,così provvedeva: a) in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado e in parziale riforma della stessa, che confermava nel resto, condannava [OSCURATO:PERSONA], pro quota hereditatis, al pagamento, in favore della Galante , della minor somma pari ad € 186.676,16, a titolo di differenze retributive, ratei di 13^ma e TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, rimanendo ferma la statuizione nei confronti degli altri eredi appellati; b) rigettava l’appello incidentale proposto dalla Galante. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territorial e premetteva: a) ciò che aveva esposto l’attrice nel ricorso introduttivo di primo grado; b) su quali basi il primo giudice avesse accolto le sue domandesopra specificate. 4. Tanto premesso, la Corte giudicava inammissibile il primo motivo d’appello di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del quale egli deduceva la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale condannato i convenuti, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la ricorrente avesse agito nei confronti di costoro in proprio. 5. Riteneva palesemente infondato il secondo motivo con il quale l’appellante principale censurava la sentenza di primo grado, avendo erroneamente disatteso l’eccezione di nullità del ricorso per violazione dell’art. 414 c.p.c. 6. Inoltre, la Corte riteneva che non cogliesse nel segno anche il terzo motivo con il quale l’appellante principale deduceva l’erronea e/o omessa valutazione di documenti essenziali alla decisione, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla Galante in data 16 febbraio 2001 riportate nei verbali prodotti agli atti di primo grado. In tali verbali – sempre secondo dett o appellante – la stessa aveva dichiarato contra se che la propria prestazione lavorativa alle dipendenze del Filippini era affatto part-timelimitata a 3 giorni la settimana con un orario dalle 8.00 alle 13.00, escludendo altresì l’espletamento di lavoro straordinario. 7. Considerava infondati, alla luce delle emergenze di causa, che riesaminava diffusamente, anche il quarto ed il quinto motivo con i quali detto appellante deduceva l’erronea interpretazione delle risultanze probatorie. 8. Invece, riteneva in parte fondato l’ultimo motivo dell’appello principale in cui si lamentava l’erronea quantificazione delle spettanze retributive ritenute dovute sul presupposto che parte resistente non avesse contestato specificamente i conteggi elaborati. 9. Per la Corte, infine, il motivo dell’appello incidentale proposto dalla Galante non poteva essere accolto poiché esso attingeva, in modo del tutto generico, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento del diritto alle ulteriori differenze per lavoro straordinario ed indennità sostitutiva di ferie e permessi; ed era infondata, in quanto assolutamente generica, la sua censura relativa all’omessa statuizione in ordine alla richiesta di condanna all’assolvimento degli obblighi contributivi. 10. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati con successiva memoria. 11. Resiste l’intimataGalante con controricorso , mentre gli ulteriori intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge per omessa pronuncia sulla nullità del ricorso per mancanza di elementi essenziali”. Deduce “che la Sentenza impugnata vada riformata, in quanto il primo Giudice ha erroneamente rigettato l’eccezione di nullità del ricorso per violazione dell’art. 414 c.p.c., sollevata dal deducente odierno, rilevando che nel ricorso introduttivo del giudizio, [OSCURATO:PERSONA], non fornisce elementi sufficientemente specifici da cui desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro connotato dalla subordinazione, la sua durata e le sue articolazioni, per cui vi è incertezza sul petitume sulla causa petendi”. 2. Con un secondo motivo deduce “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Art. 360 n. 3 c.p.c.”. 3. Con un terzo motivo denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –Articolo 360 n. 5 c.p.c.”. 4. Il primo motivo è inammissibile. 5. In disparte la mancata indicazione in ricorso (sia nello svolgimento della censura, a pag. 6, che nella sintesi dei motivi di ricorso alle pagg. 2-3) e del mezzo optato tra quelli previsti dall’art. 360, comma primo, c.p.c. e delle norme che sarebbero state violate, il ricorrente si riferisce ad una “omessa pronunzia sulla nullità del ricorso per mancanza di elementi essenziali” in termini, invero, inafferrabili. 5.1. Come si è già accennato in narrativa, la Corte distrettuale ha ritenuto palesemente infondato il secondo motivo dell’appello principale con il quale si censurava “la sentenza di primo grado avendo erroneamente disatteso l’eccezione di nullità del ricorso per violazione dell’art. 414 c.p.c.”. E tale reiezione la Corte ha argomentato in base adiffusa motivazione (v. l’intero § 7 tra la pag. 3 e la pag. 4 dell’impugnata sentenza); motivazione che, prima che non essere censurata, è assolutamente ignorata dal ricorrente per cassazione. 5.2. Nel breve svolgimento della stessa censura, del resto, i generici ed assertivi rilievi del ricorrente per cassazione, non solo non sono riferiti al contenuto testuale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado della controparte, ma senz’altro non sorreggono il vizio di “omessa pronuncia” cui si accenna in rubrica, in ipotesi da ricondurre alla violazione dell’art. 112 c.p.c. Stando, infatti, alla motivazione resa dalla Corte di merito già il primo giudice si era pronunciato nel senso della “compiutezza delle allegazioni contenute in atto introduttivo …” (v. pag. 3 dell’impugnata sentenza), ela stessa Corte si è poi motivatamente espressa, non già su un’ipotetica omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., bensì nel senso di confermare la statuizione dello stesso giudice. 6. Parimenti inammissibili sono il secondo (sub B) ed il terzo motivo(sub C) del ricorso. 6.1. Nota innanzitutto il Collegio che tali due motivi, benché facciano riferimento a mezzi di ricorso diversi (a quello di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., il secondo, e a quello di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., il terzo), hanno uno svolgimento unitario ed indistinto (cfr. pagg. 6-8 del ricorso). A sua volta, tale svolgimento è difforme dalla sintesi degli stessi motivi (sempre indicati dalla parte come B e C) alle pag. 2-3 del ricorso. In tale sintesi, difatti, il ricorrente assume, per quello B, che “La Sentenza non ha considerato la inesistenza della solidarietà passiva tra gli eredi del resistente”, mentre, per quello C, si sostiene che“la sentenza: - ha omesso lo svolgimento dell’attività istruttoria su un punto decisivo della controversia; - Ha reso un’erronea valutazione delle risultanze processuali”. 6.1. Per contro, nello sviluppo unico e unitari o delle medesimedue censure , distint e con le lettere B e C, si deduce che: “[OSCURATO:PERSONA] confessò che lavorasse part time agli agenti della Guardia di Finanza recatisi nella sede aziendale per un controllo. Di questedichiarazioni il Giudice di appello non f a un buon governo omettendo di considerare che prevalenti pronunce hanno contestualmente e successivamente affermato” circa la valenza probatoria dei “verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro” (cfr. in extensopagg. 6-8 del ricorso). Tanto per concludere che: “le dichiarazioni della Galante andavano confrontate con quelle rese dai testi indicati anche da parte resistente che confermano l’orario part time della ricorrente tanto più che nel caso di specie vi è concordanza tra quanto dichiarato da alcuni testimoni e le spontanee dichiarazioni della resistente. Dunque resta confermato come la prestazione lavorativa della Galante si sia svolta in regime part time”. 7. Ciò rilevato, per la parte in cui le censure si riferiscono all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.(motivo terzo sub C), vale la preclusione di all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c.(applicabile ratione temporis e poi riprodotta nel vigente art. 360, comma quarto, c.p.c.) per il caso di cd. “doppia conforme”, che indubbiamente ricorre nella specie (la Corte distrettuale, come si è visto in narrativa, ha circoscritto la sua riforma ad un limitato ridimensionamento del quantum complessivo del dovuto alla lavoratrice , ma ai soli fini della determinazione dellaquota hereditatis dell’intero cui era tenuto l’attuale ricorrente, quale unico appellante, “ferma restando la statuizione di primo grado nei confronti degli altri convenuti non appellanti”, come specificato alla pag. 9 della sua sentenza). 8. Comunque, le doglianz e in parte qua sarebbe ro ex se inammissibili. 8.1. Secondo un consolidato orientamento di Corte, infatti, l’omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass., sez. lav.,22.5.2020, n. 9483). 8.2. Per contro, ciò che il ricorrente addebita alla Corte di non aver considerato è l’orientamento che assume espresso nelle richiamate pronunce di legittimità (cfr. di nuovo pagg. 6-8 del ricorso); mentre, come già notato, nella sintesi dei motivi si ascrive alla Corte l’ “omesso svolgimento dell’attività istruttoria su un punto decisivo della controversia”, che parimenti non è un fatto storico, principale o secondario, nei termini testé precisati. 9. Quanto alla censura sub B(ossia, al second o motivo) , il ricorrente neppure indica le “norme di diritto” di cui si assume la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. 10. Entrambe le doglianze,del resto, neanche individuano le statuizioni dell’impugnata sentenza oggetto di censura, e comunque non si confrontano minimamente con l’ampia e puntuale motivazione resa dalla Corte di merito sugli aspetti dell’accertamento fattuale e probatorio (cfr. in extensopagg. 4- 8 della sua sentenza), compreso il valore da annettere alle dichiarazioni, asseritamente confessorie, rese dalla lavoratrice in sede ispettiva. 11. Le censure in esame, quindi, si risolvono in una generica critica dell’accertamento probatorio operato dai giudici del doppio grado di giudizio nel merito e in una altrettanto assertiva proposta di un diverso accertamento ; l’una e l’altra non ammissibili in questa sede di legittimità. 12. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannatoal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutoal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra il ricorrente e gli ulteriori intimati. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proc
Sentenza Cassazione n. 01250/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris