Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18075/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] E LA P.A., in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 258/2021depositata il 26/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 e del04/06/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:il ricorso per cassazione risulta notificato il 22 aprile 2022 alla Presidenzadel Consiglio dei ministri - Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, pressol’indirizzo pec “[OSCURATO:EMAIL]”, e, pertanto,all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Ancona;Numero registro generale 11673/2022Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18075/2026Data pubblicazione 05/06/2026secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso percassazione proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è nullala notifica eseguita presso l’[OSCURATO:PERSONA] anziché pressol’Avvocatura Generale dello Stato, salvo che la nullità non sia sanata, coneffetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazionemedesima rappresentata dall’Avvocatura Generale;in caso di omessa sanatoria della nullità, deve essere disposta larinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale,ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, ai sensidell’art. 291 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 17056 del 2026,Cass. n. 5281 del 2025, Cass. n. 6300 del 2023);nel caso di specie, non vi è evidenza che la nullità sia stata sanata, poichéa costituirsi in giudizio è stato il Ministero per la semplificazione e la p.a.,in persona del Ministro pro tempore, ossia un soggetto diverso daldestinatario della notifica;Ritenuto che:deve essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorsoall’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dallacomunicazione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 291 cod. proc.civ. e la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente larinnovazione della notifica del ricorso alla Presidenza del Consiglio deiministri presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine disessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 e del 4giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] E LA P.A., in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 258/2021depositata il 26/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 e del04/06/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:il ricorso per cassazione risulta notificato il 22 aprile 2022 alla Presidenzadel Consiglio dei ministri - Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, pressol’indirizzo pec “[OSCURATO:EMAIL]”, e, pertanto,all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Ancona;Numero registro generale 11673/2022Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18075/2026Data pubblicazione 05/06/2026secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso percassazione proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è nullala notifica eseguita presso l’[OSCURATO:PERSONA] anziché pressol’Avvocatura Generale dello Stato, salvo che la nullità non sia sanata, coneffetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazionemedesima rappresentata dall’Avvocatura Generale;in caso di omessa sanatoria della nullità, deve essere disposta larinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale,ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, ai sensidell’art. 291 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 17056 del 2026,Cass. n. 5281 del 2025, Cass. n. 6300 del 2023);nel caso di specie, non vi è evidenza che la nullità sia stata sanata, poichéa costituirsi in giudizio è stato il Ministero per la semplificazione e la p.a.,in persona del Ministro pro tempore, ossia un soggetto diverso daldestinatario della notifica;Ritenuto che:deve essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorsoall’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dallacomunicazione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 291 cod. proc.civ. e la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente larinnovazione della notifica del ricorso alla Presidenza del Consiglio deiministri presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine disessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 e del 4giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18075/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris