CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 1981
Cassazione n. 11953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1981 avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Erica GRASSI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 2 febbraio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lodi, in data 18 febbraio 2014, l'ha condannata alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 D di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. 2. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione la violazione degli artt. 16 d.l.gs. 228/21, 23-bis d.l. 137/20, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU. La Corte territoriale, ignorando la richiesta di trattazione orale depositata dal difensore della GRASSI, avrebbe deciso de plano ai sensi dell'art. 123 d.l. 149/20 con conseguente violazione della disciplina prevista dall'art. 16 d.l. 228/21. La difesa, in particolare, eccepisce che la Corte territoriale avrebbe omesso di comunicare l'orario di trattazione orale e provveduto «decidendo in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 d.l. 149/2020, come indicato nel dispositivo, poi inoltrato allo scrivente» (pag. 2 del ricorso). 3. In data 28 novembre 2022 il difensore della ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è presentato fuori dai casi consentiti. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che l'istanza di trattazione orale dell'udienza di appello del 2 febbraio 2022 è stata tempestivamente depositata in data 17 gennaio 2022 e che il difensore ha depositato conclusioni scritte prima della trattazione del giudizio con le forme del contraddittorio scritto, senza eccepire in alcun modo il mancato accoglimento dell'istanza di trattazione orale. Sulla base di quanto appena rilevato la celebrazione dell'udienza del 2 febbraio 2022 con le forme del contraddittorio scritto ha prodotto una nullità a regime intermedio che doveva essere tempestivamente denunciata dal ricorrente con le conclusioni scritte depositate prima dell'udienza di trattazione del giudizio di appello. Ciò premesso deve esser ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non possono esser dedotte, per la prima volta, in sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019, D'Aria, Rv. 278002-01; Sez. 6, n. 42755 del 24/9/2014, Zemzami, Rv. 260434- 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, il 9 dicembre 2022 _^,[OSCURATO:PERSONA]> Il corgl,stensore Il