CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 1996
Cassazione n. 23362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 66-45284/2022 [OSCURATO:PERSONA] .E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità, per il fatto principale e per quello aggravatore ad esso funzionale; nonché infine in ordine alla punibilità del tentativo. Le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio clenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore del fatto, che la persona offesa ha ben descritto come commesso con un grosso coltello da cucina, deriva dalla convergenza di dati indiziari che non può ritenersi determinata dal caso. Il ricorrente indossava al momento del fatto indumenti e casco identici a quelli poi rinvenuti presso la sua abitazione nel corso della perquisizione e ritratti in immagini nei pressi del iocus commissi delicti, lo stesso è stato senza esitazioni riconosciuto dalla persona offesa, che aveva potuto notarlo in volto per l'uso di un casco con visiera aperta, che già lo conosceva in quanto suo compaesano. A fronte di tali convergenze indiziarie la difesa non ha introdotto nel giudizio di merito alcuna (neppure) astratta ipotesi alternativa capace di allontanare l'imputato dal luogo ove il reato contestato ebbe a realizzarsi. La motivazione della Corte, conforme a quella di primo grado, appare pertanto del tutto logica e coerente rispetto al compendio di evidenze esaminate nel processo di merito ed in quanto tale non è censurabile nel giudizio di legittimità. 1.2. Del pari è a dirsi quanto ai vizi di motivazione dedotti in ordine alla affermazione di responsabilità per la contravvenzione di cui al capo C (porto del grosso coltello da cucina fuori dell'abitazione), fatto aggravatore della rapina tentata. Il coltello portato fuori dell'abitazione, funzionale alla realizzazione della rapina, è stato descritto perfettamente dalla persona offesa, 66-45284/2022 della cui attendibilità i giudici del merito non hanno _motivo di dubitare. Resta pertanto anche sul punto non censurabile l'argomentare del giudice di merito. 1.3. Quanto al motivo speso in tema di tentativo punibile (negata cittadinanza all'istituto della desistenza volontaria per la condotta del soggetto che, dopo aver realizzato una minaccia compiuta con finalità patrimoniali, non ha insistito nell'azione evitando di inseguire la vittima fuggitiva), esso confligge con il consolidato orientamento di questa Corte sul punto dedotto e non si confronta con l'articolato apparato motivazione della decisione impugnata, confermativa di quella di primo grado, replicando argomenti già spesi con i motivi di gravame nel merito e congruamente confutati dalla Corte territoriale, con logica ed ineccepibile motivazione. 1.3.1. La Corte di merito ha in particolare ricordato che avviato, con la compiuta domanda illecita, il decorso causale idoneo a determinare la realizzazione dell'evento, non residua evidentemente alcuno spazio logico-giuridico per la invocata desistenza volontaria (art. 56, terzo comma, cod. pen.), la cui ricorrenza resta preclusa già dalla "compiutezza" del tentativo: In tema di reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 16054, del 20/3/2018, Rv. 272677, che si richiama anche per la messe di precedenti conformi indicati nella nota CED). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de