CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria, atteso che: - l'ordinanza impugnata evidenzia correttamente che la commissione di un numero elevato di reati in un periodo di tempo contenuto rivela la esistenza non di una volizione unitaria, ma di un'abitudine criminosa espressiva di una scelta di vita di trarre il proprio sostentamento da questa tipologia di reati - il ricorso attacca l'ordinanza impugnata deducendo che si tratta di violazioni omogenee, in quanto reati contro il patrimonio, che, divisi in due blocchi separati, possono anche essere ritenuti commessi a breve distanza temporale tra loro, e che tra essi vi è ['elemento unificatore dell'esser stati perpetrati con l'unico disegno criminoso di reperire risorse per le esigenze primarie della vita del condannato; - l'argomento è manifestamente infondato, perché la giurisprudenza di legittimità ritiene che un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., che chiede che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e che deve escludersi che tale programmazione possa essere desunta sulla sola base della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso