CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 26876/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GLIANZA di Bologna; vista la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la attribuzione di competenza al Mag. di Sorveglianza di Firenze; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. I provvedimenti emessi sulle domande inoltrate da [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti: a) ordinanza del Mag. di Sorveglianza di Firenze del 30 novembre 2024; b) ordinanza del Mag. di Sorveglianza di Bologna del 21 febbraio 2025. Nel primo provvedimento il Mag. di Sorveglianza di Firenze evidenzia che l’istanza di liberazione anticipatapresentata da [OSCURATO:PERSONA] riguarda l’intero periodo ricompreso dal 31 gennaio 2022 al 31 luglio 2024, già oggetto di precedenti richieste innanzi al Mag. di Sorveglianza di Bologna e su cui non risulta emesso provvedimento decisòrio. Nel secondo provvedimento il Mag. di Sorveglianza di Bologna – che solleva il conflitto negativo – evidenzia che le domande presentate dal Casciola (da recluso in Ferrara) e non oggetto di decisione riguardano il periodo gennaio 2022/ gennaio 2024. Una volta trasferito a Prato (nel mese di agosto 2024) costui formulava ulteriore domanda, con riproposizione del periodo precedente ed aggiunta del semestre gennaio/luglio 2024 che non era ricompreso nelle istanze già formulate. Ciò posto, dovendosi applicare il criterio del locus detentionis (giudice del luogo ove il soggetto si trova ristretto al momento della domanda) il MdS bolognese evidenzia che la domanda da ultimo rivolta alla autorità toscana, competente secondo il criterio di cui sopra, è più ampia e ricomprende quelle già pendenti, aventi il medesimo oggetto. Da qui la considerazione della competenza unitaria in capo alla autorità toscana. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo insorto va risolto mediante l’attribuzione -parziale- della competenza a decidere ad entrambe le autorità giudiziarie, nel modo che segue. Va premesso che il criterio di attribuzione della competenza della magistratura di sorveglianza, nei confronti del soggetto in stato detentivo, è quello di cui all’art.677 comma 1 cod.proc.pen., ispirato al locus detentionis (il tribunale o magistrato che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento). Nella evoluzione nomofilattica il principio è stato sempre ribadito, con particolare attenzione al fenomeno della perpetuatio jurisdictionis, che rende insensibile il procedimento – almeno in via generale – ai mutamenti posteriori alla presentazione della domanda (v. da ultimo, Sez. I n. 22257 del 17.4.2024, rv 286631: in forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo). 2. Ora, nel caso in esame è pacifico che le domande del Casciola di attribuzione della liberazione anticipata per il periodo gennaio 2022/ gennaio 2024 sono state presentate in Ferrara e mai decise. Dunque il Magistrato di Sorveglianza di Bologna resta competente a valutarne il contenuto pur se il detenuto siastato trasferito in Prato nel luglio del 2024 e pur se le domande sianostate riproposte, atteso che il radicamento della competenza si è già verificato all’atto della proposizione originaria. Diversamente, la domanda relativa al periodo gennaio/giugno 2024 risulta formulata per la prima volta in Prato e, pertanto, va devoluta – per la medesima ragione – alla competenza del Magistrato di Sorveglianza di Firenze. In tal senso va deciso il conflitto, come da dispositivo. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna in ordine alla domanda di liberazione anticipata relativa ai semestri dal 31.1.2022 al 31.1.2024 e del Magistrato di sorveglianza di Firenze per la domanda relativa al semestre dal 31.1.2024 al 31.7.2024 e dispone trasmettersi gli atti