CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]/la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri in data 12/12/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c)i e 2-bis Codice della strada. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che la Corte territoriale non ha descritto il percorso logico-deduttivo sulla base del quale è pervenuta ad affermare che il ricorrente fosse alla guida del furgone coinvolto nel sinistro; che, invero, si è limitata a descrivere la situazione al momento dell'intervento degli agenti operanti, che trovavano l'imputato seduto 1al posto di guida, ciò che non significa che lo stesso conducesse il veicolo al momento del sinistro; che, dunque, risulta violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che deve ispirare la decisione del giudice di merito. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada. Rappresenta che i giudici di appello non hanno valutato la legittimità della misurazione effettuata con l'etilometro, atteso che non è dato sapere quando detto strumento sia stato omologato e quando sia stato revisionato; che, invero, in atti non è versato né il certificato di taratura, né quello di verifica periodica, circostanza questa che, secondo la giurisprudenza di legittimità, inficia la validità della prova. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla presunta individuazioné di una persona offesa. Osserva che la sentenza impugnata ha negato la sospensione condizionale della pena in assenza del risarcimento dei danni; che, tuttavia, nel caso di specie, non esiste una persona offesa, ma al più un danneggiato, per cui mai il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto risarcire una persona offesa che non è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Invero, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida del furgone al momento del sinistro, evidenziando che gli agenti operanti erano intervenuti circa 20-25 minuti dopo i fatti, che non vi erano ragioni per sostenere che l'imputato si fosse spostato da altra postazione a quella di guida, scambiando il posto con uno degli altri tre passeggeri, avendo ritenuto una siffatta condotta non solo priva di qualsivoglia logica, ma anche del tutto inverosimile, tenuto conto dell'elevato stato di ebbrezza, vicino all'ubriachezza, in cui versava l'imputato, che non aveva la forza di effettuare qualunque tipo di movimento. Ebbene, a fronte di siffatto articolato percorso argomentativo, il motivo si limita a reiterare gli stessi argomenti sottoposti al giudice di appello, senza confrontarsi con esso, in tal modo condannandosi all'inammissibilità. Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della 2necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). 1.2. Anche il secondo motivo non è consentito, atteso che la questione relativa alle verifiche delle apparecchiature non è stata sollevata innanzi alla Corte di merito, come si evince dalla sentenza impugnata, nella parte in cui ha riassunto i motivi di appello, senza che sul punto vi sia stata una espressa contestazione del ricorrente. In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 - 01; Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01). Nel caso di specie, come si è accennato, risulta che con l'appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa alla verifica dell'omologazione e della revisione periodica dell'etilometro, per cui detto tema non poteva essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, è in gioco il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema relativo alla legittimità della misurazione dell'alcolemia, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. 1.3. Anche il terzo motivo non è consentito, perché aspecifico. La Corte territoriale ha dato congruamente conto dei motivi per cui non ha ritenuto di riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo valorizzato l'assenza di qualsivoglia resipiscenza, circostanza questa che non ha consentito di ritenerlo meritevole di un secondo beneficio, avendone già goduto. Orbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argonnentativo seguito dalla Corte territoriale, misurandosi solo in apparenza con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, il motivo è 3aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M P.Q.M