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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2022

Cassazione n. 17360/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 2253/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dello [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B.

Vico 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 2253/2017 Numero sezionale 1503/2022 Numero di raccolta generale 17360/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, del 15/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 10.4.2022, ma non ha fornito prova di aver notificato la rinuncia alla controparte, come prescritto dall’art. 390 ult comma c.p.c.; che è orientamento di questa Corte (vedi Cass. N. 13923/2019) che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso; che le spese seguono il principio di causalità e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.250,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 2253/2017 Numero sezionale 1503/2022 Numero di raccolta generale 17360/2022 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il Data pubblicazione 30/05/2022 ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma il 21.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2253/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dello [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. Vico 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 2253/2017 Numero sezionale 1503/2022 Numero di raccolta generale 17360/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, del 15/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 10.4.2022, ma non ha fornito prova di aver notificato la rinuncia alla controparte, come prescritto dall’art. 390 ult comma c.p.c.; che è orientamento di questa Corte (vedi Cass. N. 13923/2019) che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso; che le spese seguono il principio di causalità e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.250,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 2253/2017 Numero sezionale 1503/2022 Numero di raccolta generale 17360/2022 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il Data pubblicazione 30/05/2022 ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 21.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6
Decreto Cassazione n. 17360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris