CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 16177/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del 1 dicembre 2014 del Tribunale di Catania che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto e, esclusa la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., l'aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha applicato le circostanze attenuanti • generiche e ha conseguentemente ridotto la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla procedibilità del reato ed in particolare alla sussistenza della querela. Evidenzia il ricorrente che la Corte di appello ha desunto la volontà della persona offesa di proporre querela dalla seguente frase contenuta nella denuncia e testualmente riportata nella sentenza qui impugnata: «Mi riservo sin d'ora di proporre formale querela, chiedendo la punizione dei colpevoli». Sostiene che tale interpretazione risulta illogica, atteso che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], con tale frase si era riservato di proporre querela e quindi di chiedere, con la querela, la punizione dei colpevoli. In sostanza, la frase sopra riportata andrebbe interpretata nel senso che la riserva aveva ad oggetto la presentazione della querela e quindi anche la richiesta di punizione dei colpevoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato. La volontà di proporre querela non è desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia che sia privo di qualunque espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile (Sez. 5, n.50949, del 30/09/2019, dep. 2019, Faedda, Rv. 277843). L'intento punitivo, pur non dovendo estrinsecarsi in formule rituali o sacramentali e pur potendo essere desunto dal complessivo comportamento della persona offesa, deve in ogni caso risultare in modo inequivocabile nel suo contenuto sostanziale (Sez. 2, n.30700, del 12/04/2013, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255885). Nel caso di specie è insussistente la condizione di procedibilità in oggetto, in quanto la parte offesa espressamente «si riserva di presentare querela, chiedendo la punizione dei colpevoli». La Corte di appello, in senso conforme a quanto statuito in primo grado, ha richiamato l'autorevole orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, devono essere interpretati alla luce del favor querelae; ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801). La motivazione in esame risulta illogica e contraddittoria ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la riserva di volontà espressa dalla persona offesa nella denuncia riguarda la presentazione dell'atto querelatorio e non la costituzione di parte civile. Peraltro, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà punitiva deve essere chiara e inequivocabile e non è desumibile dalla costituzione di parte civile allorquando il tenore della denuncia risulti del tutto privo di indicazioni relative alla volontà di perseguire il responsabile del reato, non potendo tale intenzione essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia (Sez. 4, n. 7532, del 05/12/2018, dep. 2019, Farago, Rv. 275128). Nel caso di specie la persona offesa non si è costituita parte civile, né ha formalizzato una richiesta di risarcimento del danno patito. Risulta, pertanto, ammissibile e fondato il motivo di ricorso, data la mancanza di una condizione di procedibilità e sussistendo solo una espressa riserva in merito. 2. La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio perché l'azione non poteva esercitata per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Nulla sulle spese Così deciso il 10/02/2022.