CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 40186/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 novembre 2020 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la condanna inflitta all'imputato dal Tribunale di Ancona il 14 novembre 2018 alla pena di 2 anni di reclusione ed C 2.000 di multa, ritenuta la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, per più reati ex art. 6, comma 2, d.lgs. 401/1989, commessi in Ancona dal 19 ottobre 2014 al 13 dicembre 2014. 1.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato ascritto all'imputato. 1.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 1.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con il motivo, infatti, si prende in esame solo una parte della motivazione della sentenza impugnata, ma non quella relativa all'elemento soggettivo del reato, di cui si contesta l'esistenza. Sul punto il motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 1.1. La questione relativa all'inoffensività del reato non risulta dedotta con i motivi di appello ed è pertanto inammissibile ex art. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 1.2. Il secondo motivo prospetta argomentazioni del tutto avulse dalla motivazione della sentenza impugnata - il rigetto è fondato sull'applicazione dell'art. 131-bis, comma 3, cod. pen. - ed è pertanto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 1.3. Il terzo motivo sulla pena è manifestamente infondato; la pena inflitta è prossima al minimo edittale e la motivazione è stata contestata con argomentazioni del tutto generiche.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente