CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A VICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione agli effetti penali; l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello riguardo la revoca delle statuizioni civili; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendone la liquidazione;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 26 novembre 2021, la Corte d'appello di Milano ha, in riforma della decisione del Tribunale di Sondrio del 3 febbraio 2021, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]:cetti per il reato di cui agli artt. 582, 583 cod. pen., commesso il 25 novembre 2012, dichiarato non doversi procedere per essere il delitto estinto per prescrizione sin dal 29 luglio 2020, revocando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso la parte civile, con atto a firma del difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento al computo del tempo di prescrizione del reato, in quanto il delitto di lesioni, aggravato ex art. 583 cod. pen., si estingue nel diverso termine di anni otto e mesi nove; termine al quale - nel caso in esame - vanno ulteriormente aggiunti giorni 64, ai sensi dell'art. 83, comrna 2, dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con conseguente indicazione del predetto termine al 29 ottobre 2021, dunque decorso solo in epoca successiva alla deliberazione della sentenza di primo grado, con conseguente illegittimità della revoca delle statuizioni civili. 3. Con istanza tempestivamente depositata, il difensore della parte civile ricorrente ha richiesto la trattazione orale del ricorso. 4. Con memoria del 20 maggio 2022, il difensore dell'imputata ha rassegnato per iscritto le conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il computo del termine di prescrizione reso nella sentenza impugnata è, all'evidenza, erroneo. 1.1.Se sol si considera la cornice edittale prevista per il reato di cui agli artt.582, 583 cod. pen., per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata in primo grado, commisurata, nel massimo, ad anni sette di reclusione, ne consegue che la determinazione del termine di prescrizione è pari ad anni otto e mesi nove; termine che, anche considerando la sospensione, pari a giorni 64, determinata ai sensi dell'art. 83, comma 2, dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in conseguenza del differimento dell'udienza del 20 marzo 2020 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanra, Rv. 280432), va ulteriormente individuato al 29 ottobre 2021; termine, all'evidenza, non decorso alla data di deliberazione della sentenza di primo grado (3 febbraio 2021). 1.2. Ne consegue che la revoca delle statuizioni civili rese nella sentenza di primo grado è stata illegittimamente pronunciata, e che del tutto erroneamente la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sull'impugnazione proposta anche agli effetti civili. Va, al riguardo, appena rimarcato come sia assolutamente consolidata la giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto si impone laddove la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado (così Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426 che, in applicazione di tale principio, ha annullato la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato - a seguito di derubricazione l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, confermando, inoltre, le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile). In tal senso, è stato affermato che il giudice di appello laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che sarebbe illegittima, in tal caso, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile (Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815; Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, C, Rv. 263018, secondo cui il giudice di appello, laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute). Ancora, in una precedente pronuncia si era affermato che il giudice dell'appello, quando accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, non può confermare le statuizioni civili in questa contenute e precisato che nemmeno può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013, Coluc:ci, Rv. 255054; Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, Somma, Rv. 243290). 1.3. Nel caso in esame, alla erronea collocazione temporale del termine di prescrizione consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, dovendosi qui precisare la data corretta di compimento del termine estintivo. 2. Il rilievo della maturazione della causa estintiva in epoca successiva alla sentenza di primo grado impone, altresì, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto relativo alla revoca delle statuizioni civili, che va eliminato, con trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello affinchè proceda alla decisione sul gravame di merito agli effetti civili. 2.1. Come autorevolmente affermato da questa Corte, invero (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019; Massaria, Rv. 275953, in motivazione: V. anche Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 e - quanto all'individuazione del giudice del rinvio ove ricorra l'imputato, Sez. 2„ n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, Rv. 282815, Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380), in caso di accoglimento del ricorso della parte civile nei confronti di sentenza di proscioglimento, la Corte di cassazione deve annullare quest'ultima con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello giusta quanto previsto dall'art. 622 cod. proc. pen. e in adesione ad un costante indirizzo sul punto di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Bresciani, Rv. 258999 e Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561). Militano infatti in tal senso evidenti ragioni di carattere letterale e sistematico. Al dato letterale («fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione [...] se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello...»), la cui néttezza di significato non appare consentire letture di segno diverso, si accompagna l'ulteriore rilievo che, ormai intangibile l'esito penale del proscioglimento, non più "rivedibile", neanche solo "virtualmente", come invece possibile al giudice di merito di secondo grado, dal giudice di legittimità, resta inibita ogni possibile prosecuzione del giudizio penale; sì che, per dirla con gli autorevoli commentatori dell'art. 525 cod. proc. pen. del 1913 quale archetipo dell'art. 622, «la corte di cassazione non può [fare] a meno di restituire la cognizione in sede di rinvio [...] all'organo giudiziario cui appartiene naturalmente» e, per richiamare la decisione delle Sezioni Unite n. 306 del 30/11/1974, Buzzi, Rv. 128995 intervenuta a suo tempo in ordine all'applicabilità dell'art. 541 cod. proc. per). del 1930, antecedente della vigente norma, «verificatasi [...] la separazione tra il giudizio civile e penale a seguito del ricorso della parte civile avverso la pronuncia penale, il giudice penale non può, in caso di accoglimento del ricorso, continuare nell'esercizio di una giurisdizione che non gli è propria, come in qualunque altro caso in cui l'azione civile non trova più un addentellato in sede penale». In altri termini, ove nulla più vi sia .da accertare agli effetti penali, ulteriori interventi del giudice penale sarebbero non giustificati. Dunque, se anche l'art. 573 cod. proc. pen. prevede che «l'impugnazione per i soli effetti civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale», non possono residuare dubbi, senza neppure evocare a conforto la decisione di Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 (che, sia pure intervenuta con riguardo al ricorso proposto per cassazione non dalla parte civile ma dall'imputato è comunque, quanto ai principi generali affermati, certamente valorizzabile), sulla necessità che il rinvio in conseguenza della pronuncia di annullamento debba essere disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. 2.2. La necessaria prosecuzione del giudizio nella sede civile determina che l'accertamento di responsabilità perseguito dalla parte civile ricorrente resta ormai precluso in sede penale. Nondimeno, la situazione processuale della parte civile ricorrente è solo apparentemente analoga all'ipotesi in cui la non avesse proposto ricorso per cassazione: "in entrambi i casi, infatti, ovvero, sia in presenza, sia in assenza di ricorso, il processo penale si arresterebbe (in un caso, in conseguenza di quanto imposto dall'art. 622 cod. proc. pen., e, nell'altro, perché divenuta definitiva la sentenza di appello confermativa della dichiarazione di prescrizione non impugnata) e dovrebbe iniziarsi, su impulso del danneggiato, in un caso su "riassunzione" e nell'altro ex novo, un giudizio civile nel quale l'accertamento incidentalmente operato nel giudizio penale non potrebbe rivestire efficacia di giudicato: infatti, da un lato, l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua attribuibilità all'imputato potrebbe irrevocabilmente valere nel giudizio civile per il risarcimento solo ove contenuto in una «sentenza di condanna» formalmente tale stante quanto previsto dall'art. 651 cod. proc. pen. (e tale non è certo la sentenza di improcedibilità che, pur avendo accertato il fatto, si sia arrestata alla causa estintiva) e, dall'altro, il già ricordato art. 652 cod. proc. pen., quanto alle sentenze di proscioglimento, attribuisce efficacia di giudicato alle sole sentenze di «assoluzione», in esse dunque non potendo ricorrere la sentenza di improcedibilità per estinzione" (Sez. U n. 28911 del 2019, cit.). E dunque, a fronte di tale quadro, il fatto che proprio per effetto della previsione di cui all'art. 622 cod. proc. pen., il giudizio civile non debba ricominciare dal primo grado, come previsto in caso di sentenza penale non impugnata dalla parte civile e passata in giudicato, ma da quello di appello, in tal modo consentendosi alla parte civile di godere di tempi più celeri, non può non rappresentare comunque in concreto un vantaggio la cui presenza dà corpo al requisito dell'interesse alla base della proposizione del ricorso (si vedano, del resto, in tal senso, le già richiamate Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Edilscavi, cit, e Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, cit.). 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata agli effetti civili senza rinvio sul punto della revoca delle statuizioni civili, demandandosi a quella sede anche la liquidazione delle spese di assistenza nel presente grado di legittimità, sostenute dalla parte civile. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione alla data del 29 ottobre 2021. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in gr