Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35421/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Benevento del 20 dicembre 2020, confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una pizzeria, che costringevano con violenza e minaccia a fornire loro della birra consumandola senza pagare il corrispettivo.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità, cui la Corte sarebbe giunta pur in assenza dell'elemento costitutivo della minaccia nei confronti della vittima; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente l'aggravante delle più persone riunite, dal momento che solo il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eventualmente proferito minacce alla vittima; 3) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto il concorso nel reato del ricorrente, nonostante questi si fosse limitato ad essere presente sul luogo del fatto senza porre in essere alcuna condotta violenta o intimidatoria nei confronti della vittima, da altri commessa e dalla quale era scaturita una colluttazione che non aveva visto partecipe l'imputato, il quale non avrebbe avuto il tempo di dissociarsi dall'agire altrui, avendo comunque assunto il ruolo di paciere; 2) violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, non avendo la presenza del ricorrente incrementato l'effetto della minaccia altrui; 3) omessa motivazione in relazione alla sussistenza della medesima aggravante. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.Quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti solo genericamente assumono l'inesistenza della minaccia, ad onta delle precisazioni fornite dalla sentenza impugnata circa il fatto che la persona offesa - giudicata attendibile con giudizio neanche criticato in ricorso anche in ragione della notevole mole di riscontri esterni al racconto - aveva dichiarato che il Bozzi, alla presenza degli altri imputati, l'aveva apertamente minacciata proferendo la frase indicata fin dal capo di imputazione, per di più schiaffeggiando la vittima subito dopo.Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante delle più persone riunite tenendo conto della presenza simultanea dei tre imputati al cospetto della vittima, del fatto che essi fossero entrati insieme nel locale della persona offesa ed insieme avessero consumato le birre senza pagare il corrispettivo a seguito della minaccia alla vittima, così condividendo apertamente il profitto del reato.

Da tali elementi di fatto, non rivedibili in questa sede e che il ricorso tende ad offuscare, la Corte ha tratto il convincimento, logicamente ineccepibile, che tutti e tre gli imputati avevano compartecipato al delitto e che la loro simultanea presenza aveva avuto l'effetto di suscitare nella vittima maggior timore indipendentemente da chi fosse stato l'autore diretto della minaccia.

In punto di diritto, la sentenza si è conformata al principio stabilito da Sez, U, n. 21837 del 2012, Alberti, secondo il quale, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia.

3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo.

Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057).

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante delle più persone riunite, che è ad effetto speciale ex art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. richiamato dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. e comporta un aumento di pena fino a venti anni di reclusione, pena alla quale va rapportato il calcolo del termine prescrizionale, non ancora maturato a decorrere dal 26 febbraio del 2006, data di commissione del reato.

2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

2.1. Quanto al primo motivo ed all'esistenza del concorso del ricorrente nel reato, occorre ribadire le circostanze inerenti alla sua condotta come descritta in uno a quella degli altri due ricorrenti trattando del precedente ricorso (motivo 2).

2.2. Anche in relazione al secondo motivo, relativo, come il terzo, alla sussistenza dell'aggravante, occorre richiamare quanto precisato a proposito degli altri due ricorrenti.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.07.2022.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Benevento del 20 dicembre 2020, confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una pizzeria, che costringevano con violenza e minaccia a fornire loro della birra consumandola senza pagare il corrispettivo. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità, cui la Corte sarebbe giunta pur in assenza dell'elemento costitutivo della minaccia nei confronti della vittima; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente l'aggravante delle più persone riunite, dal momento che solo il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eventualmente proferito minacce alla vittima; 3) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto il concorso nel reato del ricorrente, nonostante questi si fosse limitato ad essere presente sul luogo del fatto senza porre in essere alcuna condotta violenta o intimidatoria nei confronti della vittima, da altri commessa e dalla quale era scaturita una colluttazione che non aveva visto partecipe l'imputato, il quale non avrebbe avuto il tempo di dissociarsi dall'agire altrui, avendo comunque assunto il ruolo di paciere; 2) violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, non avendo la presenza del ricorrente incrementato l'effetto della minaccia altrui; 3) omessa motivazione in relazione alla sussistenza della medesima aggravante. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.Quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti solo genericamente assumono l'inesistenza della minaccia, ad onta delle precisazioni fornite dalla sentenza impugnata circa il fatto che la persona offesa - giudicata attendibile con giudizio neanche criticato in ricorso anche in ragione della notevole mole di riscontri esterni al racconto - aveva dichiarato che il Bozzi, alla presenza degli altri imputati, l'aveva apertamente minacciata proferendo la frase indicata fin dal capo di imputazione, per di più schiaffeggiando la vittima subito dopo.Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante delle più persone riunite tenendo conto della presenza simultanea dei tre imputati al cospetto della vittima, del fatto che essi fossero entrati insieme nel locale della persona offesa ed insieme avessero consumato le birre senza pagare il corrispettivo a seguito della minaccia alla vittima, così condividendo apertamente il profitto del reato. Da tali elementi di fatto, non rivedibili in questa sede e che il ricorso tende ad offuscare, la Corte ha tratto il convincimento, logicamente ineccepibile, che tutti e tre gli imputati avevano compartecipato al delitto e che la loro simultanea presenza aveva avuto l'effetto di suscitare nella vittima maggior timore indipendentemente da chi fosse stato l'autore diretto della minaccia. In punto di diritto, la sentenza si è conformata al principio stabilito da Sez, U, n. 21837 del 2012, Alberti, secondo il quale, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. 3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo. Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057). Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante delle più persone riunite, che è ad effetto speciale ex art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. richiamato dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. e comporta un aumento di pena fino a venti anni di reclusione, pena alla quale va rapportato il calcolo del termine prescrizionale, non ancora maturato a decorrere dal 26 febbraio del 2006, data di commissione del reato. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2.1. Quanto al primo motivo ed all'esistenza del concorso del ricorrente nel reato, occorre ribadire le circostanze inerenti alla sua condotta come descritta in uno a quella degli altri due ricorrenti trattando del precedente ricorso (motivo 2). 2.2. Anche in relazione al secondo motivo, relativo, come il terzo, alla sussistenza dell'aggravante, occorre richiamare quanto precisato a proposito degli altri due ricorrenti. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.07.2022. Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 35421/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris