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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 40322/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili per rinuncia.

« [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1 aprile 2021, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 19 marzo 2021, avente ad oggetto euro 107.660,00 in denaro contante ed euro 2.585.665,47 in assegni, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente indagato in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestatogli perché si associava con altri soggetti al fine di commettere una pluralità ps indeterminata di reati di natura economica e, segnatamente, fallimentare, fiscale e bancaria.

In particolare, i soggetti coinvolti costituivano artatamente società, economicamente collegate alla "[OSCURATO:SOCIETA]." amministrata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], remunerando soggetti di comodo che assumessero i ruoli rappresentativi di dette società, così da addossare loro le conseguenze civili e penali della gestione, con l'intento di utilizzare le persone giuridiche in questione quali strumenti per realizzare proventi illeciti mediante violazione delle norme di cui agli artt. 2, 4, 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, 216 e 233 del r.d. n. 267 del 1942, 132 del d.lgs. n. 385 del 1993.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., tramite i difensori e con unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 e ss cod. proc. pen., sul rilievo che la richiesta di convalida del sequestro avanzata dal Pubblico Ministero sarebbe stata tardiva, in quanto intervenuta oltre le quarantotto ore decorrenti dalla conclusione delle operazioni delegate alla Guardia di Finanza.

In particolare, la difesa ritiene che il giorno da cui far decorrere il termine fissato dal codice di rito sarebbe certamente il 10 marzo 2021, essendosi concluse in quella data, alle ore 17.00, le operazioni delegate, e non 1'11 marzo 2021, giorno in cui la Guardia di Finanza avrebbe inviato al Pubblico ministero un atto del tutto sovrapponibile, a livello contenutistico, al verbale di sequestro redatto il giorno precedente.

Ciò renderebbe nullo il provvedimento adottato dal GIP e, dunque, illegittima la decisione del Tribunale del riesame sul punto.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole della violazione degli artt.275, 321 e ss. cod. proc. pen., 106, 132 del d.lgs. n. 385 del 1993, 216 e 223 della

I. n. 205 del 2017; 2, 4, 8 del d.lgs. n. 74 del 2000; 644 e 629 cod. pen., per avere il Tribunale confermato la misura cautelare reale in modo del tutto arbitrario, senza tenere conto degli atti di causa.

A tale proposito, la difesa osserva che il giudice del riesame avrebbe giustificato le proprie conclusioni sulla base di mere ipotesi astratte, non suffragate da idonei riscont4/ bensì da deduzioni L altrettanto astratte ed ipotetiche e, dunque, talmente inconsistenti e gravi da inficiare l'intero iter argonnentativo.

In tale contesto, prive di ragionevolezza sarebbero le valutazioni relative al fumus commissi delitti nonché alla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente; dunque, non sussistendo i presupposti necessari per il sequestro si tratterebbe di un provvedimento preventivo privo di fondamento e, ad ogni modo, sproporzionato rispetto all'ipotesi delittuosa.3.

Con atto del 14 settembre 2021, i difensori, muniti di procura speciale, hanno rinunciato ai ricorsi per entrambi i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi sono inammissibili, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.

In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in.€ 500,00.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili per rinuncia. « [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1 aprile 2021, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 19 marzo 2021, avente ad oggetto euro 107.660,00 in denaro contante ed euro 2.585.665,47 in assegni, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente indagato in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestatogli perché si associava con altri soggetti al fine di commettere una pluralità ps indeterminata di reati di natura economica e, segnatamente, fallimentare, fiscale e bancaria. In particolare, i soggetti coinvolti costituivano artatamente società, economicamente collegate alla "[OSCURATO:SOCIETA]." amministrata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], remunerando soggetti di comodo che assumessero i ruoli rappresentativi di dette società, così da addossare loro le conseguenze civili e penali della gestione, con l'intento di utilizzare le persone giuridiche in questione quali strumenti per realizzare proventi illeciti mediante violazione delle norme di cui agli artt. 2, 4, 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, 216 e 233 del r.d. n. 267 del 1942, 132 del d.lgs. n. 385 del 1993. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., tramite i difensori e con unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 e ss cod. proc. pen., sul rilievo che la richiesta di convalida del sequestro avanzata dal Pubblico Ministero sarebbe stata tardiva, in quanto intervenuta oltre le quarantotto ore decorrenti dalla conclusione delle operazioni delegate alla Guardia di Finanza. In particolare, la difesa ritiene che il giorno da cui far decorrere il termine fissato dal codice di rito sarebbe certamente il 10 marzo 2021, essendosi concluse in quella data, alle ore 17.00, le operazioni delegate, e non 1'11 marzo 2021, giorno in cui la Guardia di Finanza avrebbe inviato al Pubblico ministero un atto del tutto sovrapponibile, a livello contenutistico, al verbale di sequestro redatto il giorno precedente. Ciò renderebbe nullo il provvedimento adottato dal GIP e, dunque, illegittima la decisione del Tribunale del riesame sul punto. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole della violazione degli artt.275, 321 e ss. cod. proc. pen., 106, 132 del d.lgs. n. 385 del 1993, 216 e 223 della I. n. 205 del 2017; 2, 4, 8 del d.lgs. n. 74 del 2000; 644 e 629 cod. pen., per avere il Tribunale confermato la misura cautelare reale in modo del tutto arbitrario, senza tenere conto degli atti di causa. A tale proposito, la difesa osserva che il giudice del riesame avrebbe giustificato le proprie conclusioni sulla base di mere ipotesi astratte, non suffragate da idonei riscont4/ bensì da deduzioni L altrettanto astratte ed ipotetiche e, dunque, talmente inconsistenti e gravi da inficiare l'intero iter argonnentativo. In tale contesto, prive di ragionevolezza sarebbero le valutazioni relative al fumus commissi delitti nonché alla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente; dunque, non sussistendo i presupposti necessari per il sequestro si tratterebbe di un provvedimento preventivo privo di fondamento e, ad ogni modo, sproporzionato rispetto all'ipotesi delittuosa.3. Con atto del 14 settembre 2021, i difensori, muniti di procura speciale, hanno rinunciato ai ricorsi per entrambi i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in.€ 500,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Co
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