Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 44/2012
ECLI:EU:C:2012:342
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2012 –
GREP/[OSCURATO:PERSONA]
(causa C-156/12)
«Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 51, paragrafo 1 – Attuazione del diritto dell’Unione – Ricorso avverso una dichiarazione di esecutività di una decisione pronunciata in un altro Stato membro con cui si dispongono
sequestri – Tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di accesso alla giustizia – Gratuito patrocinio – Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche»
1.
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Obiettivo degli articoli di cui trattasi
di detto regolamento (Regolamento del Consiglio n. 44/2001) (v. punto 32)
2.
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Ricorso avverso una dichiarazione di
esecutività di un’ordinanza di sequestro – Ricorso che costituisce attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo
51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Possibilità di invocare il principio della tutela giurisdizionale
effettiva sancito dall’articolo 47 di tale Carta (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51; regolamento
del Consiglio n. 44/2001, art. 43) (v. punti 31, 33-35, 37, 43 e dispositivo)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’azione giudiziaria al pagamento
di un anticipo sulle spese giudiziali e/o all’assistenza di un avvocato – Esclusione dal gratuito patrocinio di una persona
giuridica che non sia in grado di provvedere a tale anticipo – Ammissibilità – Presupposti – Valutazione da parte del giudice
nazionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euoropea, art. 47) (v. punti 38-42, 44-47 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, prima frase,
e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché, in subordine, dell’articolo 43, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) e dell’articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Ambito d’applicazione della Carta
dei diritti fondamentali – Procedura di esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato membro – Diritto al gratuito
patrocinio – Ammissibilità di una normativa nazionale che nega la concessione di tale diritto alle persone giuridiche.
[OSCURATO:PERSONA] ricorso, esercitato ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al fine di
contestare una dichiarazione di esecutività di un’ordinanza di sequestro in conformità degli articoli 38-42 di detto regolamento
e che dispone sequestri conservativi, configura un’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, può comprendere l’esonero dal pagamento delle spese giudiziali e/o degli onorari dovuti per ottenere l’assistenza
legale nel contesto di un simile ricorso.
Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una
limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo
e se sussista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
Nell’ambito di tale valutazione, il giudice nazionale può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità
di successo del richiedente, dell’importanza degli interessi in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e della
procedura applicabili nonché della capacità del richiedente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare
la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate
e il fatto che esse possano costituire o meno un ostacolo insormontabile all’accesso alla giustizia.
Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Egli può
prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo di lucro o meno della persona giuridica in questione, la capacità
finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.