Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14430/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sotto il profilo dell'esclusa esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., i motivi, oltre che privi della necessaria specificità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, motivi che non confutano le ragioni poste alla base del ricorso (pag. 2, ultimo capoverso, sentenza), specie nella parte in cui la Corte territoriale rileva come la condotta aggressiva si realizzava senza che il pubblico ufficiale, nel mentre si apprestava ad accompagnarlo verso altra zona della casa circondariale, avesse profferito alcunché, circostanza che faceva venir meno in radice la giustificazione addotta secondo cui il ricorrente fosse intimamente convinto di aver ricevuto un torto riconducibile al divieto di poter parlare con il proprio avvocato; rilevato che in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha rideterminato la stessa concedendo le attenuanti generiche seppure non nella loro massima estensione, adeguatamente motivando le ragioni che avevano portato a determinare la pena base appena al di sopra (nove mesi di reclusione) del minimo edittale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]rdente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sotto il profilo dell'esclusa esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., i motivi, oltre che privi della necessaria specificità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, motivi che non confutano le ragioni poste alla base del ricorso (pag. 2, ultimo capoverso, sentenza), specie nella parte in cui la Corte territoriale rileva come la condotta aggressiva si realizzava senza che il pubblico ufficiale, nel mentre si apprestava ad accompagnarlo verso altra zona della casa circondariale, avesse profferito alcunché, circostanza che faceva venir meno in radice la giustificazione addotta secondo cui il ricorrente fosse intimamente convinto di aver ricevuto un torto riconducibile al divieto di poter parlare con il proprio avvocato; rilevato che in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha rideterminato la stessa concedendo le attenuanti generiche seppure non nella loro massima estensione, adeguatamente motivando le ragioni che avevano portato a determinare la pena base appena al di sopra (nove mesi di reclusione) del minimo edittale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]rdente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSA
Sentenza Cassazione n. 14430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris