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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21807/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 46208/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, con riguardo ai primi due motivi di ricorso, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso a Sezioni Unite, secondo il quale, in tema di resistenza a un pubblico ufficiale integra il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); rilevato infatti che la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale; Ritenuto inoltre, che la sentenza è altresì corretta quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693), riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, oltre alla pag. 4 della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Ritenuto infine, quanto alla richiesta di correzione di errore materiale contenuto in sentenza circa la data di nascita dell'imputata, che in caso di impugnazione inammissibile provvede il giudice che ha emesso il provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 46208/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, con riguardo ai primi due motivi di ricorso, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso a Sezioni Unite, secondo il quale, in tema di resistenza a un pubblico ufficiale integra il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); rilevato infatti che la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale; Ritenuto inoltre, che la sentenza è altresì corretta quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693), riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, oltre alla pag. 4 della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Ritenuto infine, quanto alla richiesta di correzione di errore materiale contenuto in sentenza circa la data di nascita dell'imputata, che in caso di impugnazione inammissibile provvede il giudice che ha emesso il provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 21807/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris