CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2021
Cassazione n. 36788/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Milano, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza emessa in data 12 aprile 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale è stata applicata la misura degli arresti donniciliari nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt.110, cod. pen. e 73 commi 1-bis e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale pur avendo ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria ha annullato la misura per mancanza di esigenze cautelari. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, per i motivi di seguito indicati. 1) Vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza dei gravi indizi di reato. 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Con il ricorso viene dedotto unicamente il vizio di motivazione in ordine al ritenuto presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, senza che risulti allegato alcun interesse concreto ed attuale a rimuovere il provvedimento impugnato che non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente, essendo stato con esso disposto l'annullamento della misura cautelare sia pure per la sola insussistenza delle esigenze cautelari. L'interesse ad impugnare presuppone la finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e di conseguire un risultato conveniente, rappresentato da decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione. Con riferimento al sistema delle impugnazioni nel settore della cautela personale si è affermato che il rapporto d'impugnazione perde significato ed utilità pratica, quindi ne è inibita la proposizione e la coltivazione, quando la pretesa del proponente abbia già trovato attuazione e la finalità perseguita sia superata dal contenuto decisorio del provvedimento impugnato. Deve ricordarsi che nessun effetto vincolante può essere prodotto sul processo principale dall'ordinanza assunta in sede di riesame poiché i due procedimenti perseguono finalità proprie e si pongono su un piano di sostanziale autonomia. Neppure può essere ravvisato un interesse concreto ed attuale in capo al ricorrente in riferimento al possibile utilizzo della decisione cautelare al fine di attivare il giudizio per l'accertamento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, essendo stato peraltro già disposto l'annullamento della misura cautelare e non essendo stato allegato alcun interesse da parte dell'imputato che avrebbe dovuto farne istanza personalmente, né è stato dedotto il possibile valore pregiudicante di siffatta pronuncia rispetto ad altri procedimenti, già attivati o concretamente attivabili, di natura civile o amministrativa (in tal senso, vedi Sez. U, n.7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e)estensore [OSCURATO:PERSONA]