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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48612/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 dicembre 1965; avverso l'ordinanza del 30 giugno 2022 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con ordinanza in data 30 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha parzialmente accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Gela che, ai sensi degli artt. 276 e 299 c.p.p., aveva disposto l'aggravamento - per la durata di mesi quattro - della misura cautelare interdittiva avente ad oggetto l'esercizio della professione di avvocato disposta il 24 febbraio 2022 per la durata di mesi sei, e ne ha prorogato la durata per ulteriori mesi due.

Rilevato che avverso detta ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge e che in data 28 ottobre 2022 la cancelleria del tribunale di Gela ha trasmesso copia del provvedimento con il quale, il precedente 25 ottobre, il Gip ha dichiarato cessata la misura cautelare applicata allo Scicolone per decorso del termine di applicazione della stessa.

Ritenuto che pertanto il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, non è configurabile alcun interesse alla definizione del ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo di misura interdittiva in capo a chi lo abbia proposto, allorché, nelle more del relativo procedimento, la misura medesima, sottoposta a limite temporale prestabilito, sia divenuta inefficace per decorso del tempo (Sez.

VI - n. 26665 del 16 maggio 2007 - Rv. 236862).

Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non determina condanna del predetto al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.

IV, n. 45618 dell'Il novembre 2021 - Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 dicembre 1965; avverso l'ordinanza del 30 giugno 2022 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con ordinanza in data 30 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha parzialmente accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Gela che, ai sensi degli artt. 276 e 299 c.p.p., aveva disposto l'aggravamento - per la durata di mesi quattro - della misura cautelare interdittiva avente ad oggetto l'esercizio della professione di avvocato disposta il 24 febbraio 2022 per la durata di mesi sei, e ne ha prorogato la durata per ulteriori mesi due. Rilevato che avverso detta ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge e che in data 28 ottobre 2022 la cancelleria del tribunale di Gela ha trasmesso copia del provvedimento con il quale, il precedente 25 ottobre, il Gip ha dichiarato cessata la misura cautelare applicata allo Scicolone per decorso del termine di applicazione della stessa. Ritenuto che pertanto il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, non è configurabile alcun interesse alla definizione del ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo di misura interdittiva in capo a chi lo abbia proposto, allorché, nelle more del relativo procedimento, la misura medesima, sottoposta a limite temporale prestabilito, sia divenuta inefficace per decorso del tempo (Sez. VI - n. 26665 del 16 maggio 2007 - Rv. 236862). Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non determina condanna del predetto al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. IV, n. 45618 dell'Il novembre 2021 - Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il
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