CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39661/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la distanza temporale (cinque mesi tra il primo ed il secondo reato) e la diversità di correi sono due degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria in presenza dei quali non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il successivo non potesse essere stati programmato "almeno nelle sue linee essenziali", mentre non illogicamente è stata ritenuta subvalente a tal fine la identità dei titoli di reato (delle rapine) oggetto dell'istanza e la consumazione dei reati nello stesso territorio comunale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il pr siden