CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, E. PEDICINI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], già imputata nel procedimento penale vi, 4357 del 2018, di restituzione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], sottoposta a sequestro. Ha infatti rilevato che lbautovettura era stata dissequestrata in favore dell'avente diritto, legittimo proprietario della stessa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di apparenza di motivazione in ordine alla intervenuta restituzione dell'autovettura sequestrata ;n capo ad un soggetto erroneamente ritenuto legittimo proprietario della stessa. [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta dal reato di concorso, con il coniuge [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di riciclaggio per aver compki' to atti idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della autovettura di cui alla richiesta di restituzione, risultata provento di furto in Germania il 28 novembre 2017. Il pubblico ministero, ciò nonostante, ha disposto la restituzione del bene in sequestro omettendo ogni verifica in °Mine alla effettiva titolarità del bene in capo alla richiedente e ciò in violazione dell'art. 263 cod. proc. pen., quanto, come si ricava dalla consultazione dell'archivio PRA, unica proprietaria dell'autovettura è proprio la richiedente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoril ascritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha presentato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va qualificato come opposizione, per le ragioni di seguito esposte. 2. La richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] al giudice dell'esecuzione è di restituzione di un bene sottoposto a sequestro e per tal tipo di domande la decisione è adottata in sede esecutiva ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., quindi con provvedimento de plano, nei cui confronti è prevista l'opposizione dinnanzi allo stesso giudice, secondo quanto disposto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Ciò vale anche per il caso in cui il giudice dell'esecuzione si pronunci • irritualmente all'esito di udienza camerale, secondo il consolidato principio di diritto per il quale "il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione assunto de plano, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. peri., ovvero irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, ex art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente." - Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858 L'impugnazione in esame deve pertanto essere qualificata, ai sensi dell'articolo 568, ult. co ., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'opposizione, il quale valuterà l'impugnabilità di un provvedimento come quello de quo che con la formula del "non luogo a provvedere" non sembra esprimere un contenuto decisorio. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona. C