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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22951/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Antonino PROVENZANO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di Palermo, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 4 ottobre 2022, ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

2. Il ricorrente, con il primo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità.

Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei fotogrammi estrapolati dal video registrato dalle telecamere di sorveglianza presenti sulla scena del crimine, immagini che smentirebbe la ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa BADALAMENTI; in particolare dalla visione delle immagini emergerebbe che il PROVENZANO si sarebbe limitato a scagliare una traversa di ferro contro il BADALAMENTI mentre quest'ultimo avrebbe riferito di esser stato colpito al braccio da una transenna tenuta in mano dall'indagato.

Quanto riferito dalla vittima verrebbe smentito anche dalla documentazione sanitaria in atti che non farebbe alcun riferimento a ferite ed ematomi sul braccio della persona offesa.

Le predette immagini dimostrerebbero, infine, il PROVENZANO non avrebbe sottratto nulla dalle tasche del BADALAMENTI, diversamente da quanto affermato da quest'ultimo.

3. Il ricorrente, con il secondo di impugnazione, eccepisce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione Il Tribunale avrebbe affermato l'incapacità del ricorrente di rispettare le regole impartite esclusivamente dal duplice danneggiamento del braccialetto elettronico applicato al PROVENZANO, senza tenere conto della lieve entità di tali violazioni in considerazione del fatto che l'indagato non avrebbe avuto alcuna intenzione di sottoporsi ai controlli come desumibile dal comportamento tenuto dopo il danneggiamento (il ricorrente si recava a casa della madre ove era prontamente reperito).

A giudizio della difesa mancherebbe, inoltre, prova certa dell'avvenuto danneggiamento, circostanza che sarebbe desumibile esclusivamente dalle dichiarazioni della compagna con cui aveva appena litigato.

Il Tribunale erroneamente ritenendo il fatto non sussumibile nell'alveo della fattispecie di lieve entità, ha violato i principi di gradualità e proporzionalità delle misure cautelari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1. Il primo motivo di ricorso è dedotto per motivi non consentiti in quanto ha ad oggetto un vizio di motivazione non censurato in sede di appello come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nell'ordinanza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto.

Deve esser ribadito il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di merito, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata).

2. Le doglianze addotte con il secondo motivo sono aspecifiche in quanto reiterative di medesime censure già espresse in sede di appello ed affrontate dal Tribunale, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità.

Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita (l'asserita tenuità delle violazioni), senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dell'appello con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso.

2.1. Il Tribunale ha affermato, con motivazione approfondita e scevra da vizi logici, che le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dal giudice della cautela hanno dimostrato «la chiara incapacità del PROVENZANO di rispettare in modo corretto le prescrizione connesse alla misura degli arresti domiciliari» in considerazione della gravità delle violazioni, della particolare determinazione e spregiudicatezza dimostrata dall'indagato in occasione della duplice manomissione del braccialetto elettronico (pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

La complessiva ricostruzione dei giudici dell'appello in ordine ai motivi dell'aggravamento della cautela personale, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio secondo cui, in tema di applicazione di misura cautelare più grave per il caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudizio sull'entità, sui motivi o sulle circostanze della violazione e, in definitiva, sulla gravità della condotta trasgressiva, è riservato al giudice del merito, il quale ha obbligo di fornire adeguata, corretta e logica motivazione con riferimento al provvedimento di sanzione.

Ne discende che i motivi dedotti in ricorso per cassazione tesi a sostenere, in diversa ottica, la lievità del fatto o la cessazione di situazioni ostative, debbono essere dichiarati inammissibili perché formulati al di fuori dell'ambito della previsione codicistica (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040-01; Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036-01; da ultimo Sez. 2, n. 44376 del 13/10/2022, Mazzeo, non nnassimata).2.2.

Del tutto destituito di fondamento è quanto apoditticamente affermato dal ricorrente in ordine al mancato accertamento dell'effettivo danneggiamento del braccialetto elettronico in data 21 e 28 settembre 2022.

Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze investigative e priva di illogicità, ha sottolineato che, in entrambi i casi, il danneggiamento è stato accertato dagli operanti e confermato dalle dichiarazioni rese dalla compagna Sabrina KHEMIRI con conseguente manifesta infondatezza dell'affermazione difensiva.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Antonino PROVENZANO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di Palermo, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 4 ottobre 2022, ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. 2. Il ricorrente, con il primo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei fotogrammi estrapolati dal video registrato dalle telecamere di sorveglianza presenti sulla scena del crimine, immagini che smentirebbe la ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa BADALAMENTI; in particolare dalla visione delle immagini emergerebbe che il PROVENZANO si sarebbe limitato a scagliare una traversa di ferro contro il BADALAMENTI mentre quest'ultimo avrebbe riferito di esser stato colpito al braccio da una transenna tenuta in mano dall'indagato. Quanto riferito dalla vittima verrebbe smentito anche dalla documentazione sanitaria in atti che non farebbe alcun riferimento a ferite ed ematomi sul braccio della persona offesa. Le predette immagini dimostrerebbero, infine, il PROVENZANO non avrebbe sottratto nulla dalle tasche del BADALAMENTI, diversamente da quanto affermato da quest'ultimo. 3. Il ricorrente, con il secondo di impugnazione, eccepisce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione Il Tribunale avrebbe affermato l'incapacità del ricorrente di rispettare le regole impartite esclusivamente dal duplice danneggiamento del braccialetto elettronico applicato al PROVENZANO, senza tenere conto della lieve entità di tali violazioni in considerazione del fatto che l'indagato non avrebbe avuto alcuna intenzione di sottoporsi ai controlli come desumibile dal comportamento tenuto dopo il danneggiamento (il ricorrente si recava a casa della madre ove era prontamente reperito). A giudizio della difesa mancherebbe, inoltre, prova certa dell'avvenuto danneggiamento, circostanza che sarebbe desumibile esclusivamente dalle dichiarazioni della compagna con cui aveva appena litigato. Il Tribunale erroneamente ritenendo il fatto non sussumibile nell'alveo della fattispecie di lieve entità, ha violato i principi di gradualità e proporzionalità delle misure cautelari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è dedotto per motivi non consentiti in quanto ha ad oggetto un vizio di motivazione non censurato in sede di appello come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nell'ordinanza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Deve esser ribadito il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di merito, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). 2. Le doglianze addotte con il secondo motivo sono aspecifiche in quanto reiterative di medesime censure già espresse in sede di appello ed affrontate dal Tribunale, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita (l'asserita tenuità delle violazioni), senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dell'appello con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 2.1. Il Tribunale ha affermato, con motivazione approfondita e scevra da vizi logici, che le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dal giudice della cautela hanno dimostrato «la chiara incapacità del PROVENZANO di rispettare in modo corretto le prescrizione connesse alla misura degli arresti domiciliari» in considerazione della gravità delle violazioni, della particolare determinazione e spregiudicatezza dimostrata dall'indagato in occasione della duplice manomissione del braccialetto elettronico (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). La complessiva ricostruzione dei giudici dell'appello in ordine ai motivi dell'aggravamento della cautela personale, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio secondo cui, in tema di applicazione di misura cautelare più grave per il caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudizio sull'entità, sui motivi o sulle circostanze della violazione e, in definitiva, sulla gravità della condotta trasgressiva, è riservato al giudice del merito, il quale ha obbligo di fornire adeguata, corretta e logica motivazione con riferimento al provvedimento di sanzione. Ne discende che i motivi dedotti in ricorso per cassazione tesi a sostenere, in diversa ottica, la lievità del fatto o la cessazione di situazioni ostative, debbono essere dichiarati inammissibili perché formulati al di fuori dell'ambito della previsione codicistica (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040-01; Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036-01; da ultimo Sez. 2, n. 44376 del 13/10/2022, Mazzeo, non nnassimata).2.2. Del tutto destituito di fondamento è quanto apoditticamente affermato dal ricorrente in ordine al mancato accertamento dell'effettivo danneggiamento del braccialetto elettronico in data 21 e 28 settembre 2022. Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze investigative e priva di illogicità, ha sottolineato che, in entrambi i casi, il danneggiamento è stato accertato dagli operanti e confermato dalle dichiarazioni rese dalla compagna Sabrina KHEMIRI con conseguente manifesta infondatezza dell'affermazione difensiva. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al
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