CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; letta la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 9 luglio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che applicava al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 2), 74 d.P.R. 309/90 aggravato ex art. 416-bis 1 (capo 3), 56-629 cod. pen. (capo 8), 628 e 56-629 cod. pen. (capi 9 e 10), 629 (capo 11), 56-629 cod. pen. (capo 14). Il compendio investigativo è costituito dagli esiti dell'attività tecnica di intercettazione (in particolare fra l'indagato e il suo referente Incontrera), nonchè dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il ricorrente, per un breve periodo (a partire da marzo 2019), era succeduto al fratello Gregorio (arrestato a dicembre 2018) nella direzione del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] fino alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], al quale la direzione "spettava di diritto". 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione alla lesione del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] per la sua mancata sottoposizione a nuovo interrogatorio, a seguito della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare, nel corpo della quale venivano rappresentati tutta una serie di nuovi elementi di reità, rispetto al decreto di fermo, ritenuti di assoluto rilievo dal Giudice delle indagini preliminari. Il 4 luglio 2022, il ricorrente veniva attinto da decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, essendo state paventate le ragioni di necessità e urgenza scaturite a seguito dell'omicidio perpetrato ai danni di Incontrera. Il provvedimento era costituito da poche pagine e non dava conto degli elementi probatori raccolti fino a quel momento dal Pubblico ministero che erano stati condensati nella corposa richiesta di misura cautelare avanzata in precedenza dal G.i.p. La originaria richiesta di emissione di ordinanza cautelare era secretata dalla Procura perché la stessa, avendo riguardo a taluni soggetti per i quali non era stato emesso il fermo, non poteva divenire ostensibile neppure ai difensori. Il ricorrente, che in sede di interrogatorio aveva, comunque, deciso di rispondere all'interrogatorio, difendendosi esclusivamente sulle risultanze di indagine fino a quel momento note, preso atto, con la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare genetica, del nuovo e diverso quadro indiziario prospettato nei suoi confronti, avrebbe dovuto ottenere il diritto di difendersi attraverso un nuovo interrogatorio. 2.2. Violazione di legge per omessa autonoma valutazione dell'ordinanza genetica e di quella del Tribunale del riesame. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale del riesame, nell'ambito di altro procedimento a carico dell'indagato ("Cupola 2") sempre per il reato in questione, ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di reità, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] non organico nel dicembre 2018. E' illogico che, nell'arco di tre mesi, sia divenuto reggente della cosca. Si attribuiscono, inoltre al [OSCURATO:PERSONA] condotte che, se realmente commesse, sarebbero da attribuire a Incontrera, all'insaputa del ricorrente. Le intercettazione nelle quali [OSCURATO:PERSONA] lamenta "di non farcela più" e commenta "che si deve capire il padrone di questa macchina ... mettiamolo in chiaro con Masino" sono state travisate dal Collegio della cautela. Si citano le numerose pronuncia di questa Corte che richiedono un ruolo attivo in capo a coloro che sono ritenuti partecipi e, ancora di più, organizzatori di una associazione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, 416-bis 1, cod. pen. Non è dimostrato che, accanto alla associazione ex art. 416-bis cod. pen., operasse una autonoma stabile organizzazione, di tipo gerarchico con una rigorosa ripartizione di ruoli e compiti, contraddistinta dalla genericità e indeterminatezza del programma. Per quanto concerne poi l'aggravante contestata, la motivazione del Tribunale è del tutto apodittica In realtà fra i reati fine dell'associazione deve aggiungersi quello dello spaccio di sostanze stupefacenti. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle fatture, della assunzione di [OSCURATO:PERSONA], quale pescivendolo ambulante e delle buste paga depositate in sede di riesame, dalle quali si ricava che l'indagato, nella qualità di rivenditore di pesce all'ingrosso e al dettaglio, riforniva di pesce la persona offesa, titolare di un ristorante. La richiesta di denaro, quindi, era riferibile a un pregresso debito in capo al ristoratore. Peraltro, la condotta dell'indagato si è arrestata nella forma embrionale, dando luogo solo ad atti preparatori. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di rapina e di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. I fatti sono, al limite, riconducibili a un'unica condotta che ha dato luogo a un unico reato di estorsione (assorbente la rapina). In relazione a tale reato, però, difetta il requisito dell'ingiusto profitto. Dalle intercettazioni si evince che Giordano per avviare la propria attività ebbe a ricevere un prestito da tale Ciccio dell'importo di 27.000 euro. Nella richiesta avanzata dall'Incontrera al Giordano, si fa chiaro ed esplicito riferimento alla restituzione di una somma di denaro, fatto, questo, che la presunta persona offesa non ebbe mai a denunciare. E allora, la vicenda trattata, al più, può essere ricondotta un'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] non ha, in ogni caso, apportato alcun contributo morale o materiale alla vicenda. [OSCURATO:PERSONA] nulla dice, infine, in merito alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 11). Il protagonista indiscusso della questione è [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe attivato per la restituzione del terreno, locato dal Sardina, al legittimo proprietario [OSCURATO:PERSONA], il quale vantava dei crediti nei confronti del predetto locatore. L'indagato non ebbe ad impartire alcun ordine a Incontrera e non venne in alcun modo coinvolto nella vicenda di cui trattasi. 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. I giudici non hanno motivato in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sulla esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di impugnazione davanti al tribunale del riesame, non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase dell'esame successivo all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame, la cui regolarità non può non essere valutata dal tribunale adito (Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Rv. 271366. In motivazione la Corte ha precisato che l'interrogatorio di garanzia ha efficacia nel procedimento di riesame limitatamente alla rilevanza dei contenuti dichiarativi, che rappresentano "elementi sopravvenuti" dei quali è necessario l'apprezzamento). Solo per rafforzare il rigetto della eccezione il Tribunale ha aggiunto rilievi anche sul merito della questione. La difesa ha spostato il tema sul piano del diritto di difesa, ovvero sulla mancanza di un effettivo contraddittorio sugli elementi di accusa.Peraltro, in tal modo, surrettiziamente, la difesa invoca la questione dell'omesso interrogatorio, là dove in primo luogo una contestazione dei nuovi elementi vi era stata (cfr. verbale del 7 luglio 2022) e in ogni caso è comunque possibile in sede di riesame per il P.M. effettuare nuove produzioni e per la difesa difendersi in contraddittorio sugli eventuali "nuovi" elementi (Sez. 2, n. 11033 del 20/01/2016, Rv. 267728; se del caso chiedendo un termine a difesa, Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, Rv. 279298). 3.11 secondo motivo è inammissibile. Quanto alla mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, la questione non risulta sollevata in sede di riesame. In tema di misure cautelari personali, la nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cod, proc. pen., va qualificata come nullità generale a regime intermedio, dovendo, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460). In materia di misure cautelari personali, non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell'ordinanza che dispone la custodia in carcere, previsti dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di nullità relativa, disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall'art. 181, ultimo comma, cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità (Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018 - dep. 11/01/2019-, Urso, Rv. 276482; nella specie, la nullità dedotta avanti alla Corte riguardava il fatto che l'ordinanza cautelare era motivata mediante la pedissequa riproduzione del provvedimento emesso da altro giudice dichiaratosi incompetente, che, a sua volta, attraverso l'utilizzazione dello strumento informatico del "copia-incolla", riproduceva il contenuto dalla richiesta di applicazione della misura presentata dal pubblico ministero). Quanto invece alla motivazione dell'ordinanza impugnata, la doglianza da un lato non può investire la nullità ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., che va riferita soltanto all'ordinanza cautelare genetica (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603) e dall'altro è formulata in modo generico e a tratti infondati in ordine alle carenze motivazionali, ben potendo ricorrere il Tribunale anche ad una motivazione per relationem. In tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima, infatti, la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza. In ogni caso, non indica il ricorrente a quali specifiche questioni il Tribunale non abbia fornito risposta. 4. Il terzo motivo è generico, oltreché manifestamente infondato. 4.1.La motivazione contenuta nella sentenza impugnata circa il ruolo "attivo" rivestito da [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'organizzazione, possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato che il compendio investigativo era costituito dagli esiti della attività tecnica di intercettazione (in particolare fra l'indagato e il suo referente Incontrera), nonchè dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Pucci° [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il ricorrente, per un breve periodo (a partire da marzo 2019), era succeduto al fratello Gregorio (arrestato a dicembre 2018) al vertice del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], fino alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], al quale la direzione "spettava di diritto". Il Tribunale ha vagliato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, evidenziando, da un lato, che costui aveva reso dichiarazioni autoaccusatorie e dall'altro che il ruolo del collaboratore era attestato da provvedimenti resi in altri procedimenti in cui lo stesso venne arrestato. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, inoltre, precisato che Puccio non venne rintracciato dalla polizia giudiziaria e che, solo dopo l'emissione del mandato di arresto europeo, si costituì autonomamente dichiarando di volere raccontare il contesto criminale in cui egli stesso era inserito insieme agli altri correi. Un'ulteriore conferma della attendibilità del dichiarante e della sua intraneità al sodalizio è stata, correttamente, rinvenuta nel fatto che, allorchè venne escusso, gli fu mostrato un album fotografico con le fotografie degli indagati, gli stessi vennero senza indugio riconosciuti. 4.2. Ciò premesso, Puccio ha individuato come vertici del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] ("Tommaso il lungo") per [OSCURATO:PERSONA] e, per Palermo centro, [OSCURATO:PERSONA]. Ha precisato che, con riferimento al mandamento di [OSCURATO:PERSONA], egli aveva dei compiti ben precisi, tra cui furti, rapine, spaccio di stupefacenti e pestaggi; i suoi referenti erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore di Giovanni. Le dichiarazioni di Puccio sono riscontrate dall'attività di intercettazione, della quale lo stesso non era a conoscenza. Il Tribunale del riesame indica molteplici conversazioni, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA], parlando con Incontrera, si lamenta per il cospicuo impegno profuso nell'ambito del sodalizio da marzo 2019, si raccomanda di chiedere il suo intervento solo per questioni "importanti" e manifesta la volontà di fare chiarezza con i sodali su "chi comanda la macchina" Il Tribunale del riesame ha evidenziato anche la conversazione fra Incontrera e Giunta, nel corso della quale i due dicono di temere che sulla moto di [OSCURATO:PERSONA] ci siano delle microspie e commentano "acchiappando a Peppe noi siamo consumati". 4.3. Rileva il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità, è costante l'affermazione del principio secondo il quale i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (cfr., tra le tante, Sez. 3. N. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607, nonché Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867). Tuttavia, secondo quanto si precisa anche in queste decisioni, non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova autosufficiente perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (cfr., in tal senso, ad esempio, proprio Sez. 3, Cariolo, cit., nonché Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301). In questa prospettiva, si è anche affermato che i riscontri estrinseci non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (così, specificamente, Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528). La valutazione dei riscontri condotta dal ricorrente non è invece corretta, proprio perché caratterizzata da argomentazioni generiche e atomistiche: in modo aspecifico, il ricorrente si astrae, infatti, dalle captazioni riportate nel corpo della motivazione. Quanto ai rilievi mossi alle captazioni riportate nel ricorso, il ricorrente propone soltanto una "più" logica (nella sua prospettiva) lettura delle evidenze, senza segnalare effettivi vizi di legittimità, e non si correla in ogni caso con le spiegazioni fornite dal Tribunale. 5. Il quarto motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. In primo luogo, il Tribunale ha escluso che vi fossero censure specifiche sulla esistenza della associazione e per tale motivo ha rinviato per maggiore completezza alla ordinanza genetica in ordine alla ricostruzione in fatto di tale punto, procedendo ad una più sintetica analisi degli elementi indiziari.5.1. Quanto al concorso tra le due associazioni, il Tribunale ha fatto proprio l'orientamento consolidato, secondo il quale i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583). 5.2. Quanto alle dichiarazioni di Puccio, valgono le osservazioni già fatte in precedenza. Il Tribunale indica puntualmente i riscontri, ovvero varie captazioni che davano atto del ruolo verticistico ricoperto dall'indagato anche in tale sodalizio (così la captazione in cui Incontrera affermava di essere autorizzato da [OSCURATO:PERSONA] a vendere droga; le intercettazioni, nelle quali emergeva che l'associazione mafiosa imponeva la fornitura di droga, indicava le persone che dovevano presidiare le singole piazze di spaccio e che ogni singola operazione riguardante il commercio di droga poteva avvenire solo previa autorizzazione dell'associazione mafiosa; le intercettazioni nelle quali si palesavano i metodi aggressivi utilizzati nella riscossione dei proventi delittuosi da parte di [OSCURATO:PERSONA], anche per conto del [OSCURATO:PERSONA]). 5.3. Le evidenze dimostravano il ruolo direttivo del ricorrente nella gestione delle piazze di spaccio, attraverso episodi sintomatici dello svolgimento da parte di costui di tipiche dinamiche gestionali. 5.4. Quanto alla aggravante mafiosa le doglianze appaiono in ogni caso prive di interesse. E', infatti, inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 6.11 quinto motivo è aspecifico a fronte della congrua e puntuale motivazione del Tribunale della cautela. Nell'ordinanza impugnata si evidenzia, infatti, che le intercettazioni ambientali dimostravano pacificamente che [OSCURATO:PERSONA] e Incontrera, recatisi a cena presso il ristorante di Leto, avevano deciso di chiedere al predetto il pagamento del pizzo. Incontrera, dopo avere parlato con Leto, riferiva a [OSCURATO:PERSONA] che il predetto "si era messo a disposizione", precisando, però, che avrebbe consegnato il denaro a fine mese. [OSCURATO:PERSONA] si raccomandava con Incontrera di "stringere a fine mese ... di qua non se ne esce...". [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alla doglianza difensiva, ha sottolineato che: -le fatture prodotte non recavano alcuna firma, erano afferenti al 2020, e dunque l'anno successivo rispetto a quello che ci occupa, e non erano corredate di una data certa e ciò impediva di stabilire con certezza la reale data di emissione della scrittura; -la pretesa assunzione di [OSCURATO:PERSONA], quale impiegato con la qualifica di pescivendolo ambulante risale al dicembre 2020, mentre la condotta contestata era stata posta in essere nel 2019; -le buste paga prodotte e intestate a [OSCURATO:PERSONA] si riferivano a mesi di retribuzione del 2022, così come al maggio e al giugno 2022 risalivano i due bonifici in favore del predetto. 7.11 sesto motivo è inammissibile perché generico. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, infatti, chiarito che il credito, ammesso che preesistesse all'azione di [OSCURATO:PERSONA] e di Incontrera, non era di 5.000 euro, sui quali si attestava poi la pretesa, ma di 4.000 euro; sicchè era fuori luogo il richiamo alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il Tribunale del riesame ha riportato, inoltre, un' intercettazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] e Incontrera facevano i conteggi relativi alle biciclette che Incontrera avrebbe dovuto sottrarre a Giordano e al mancato pagamento da parte di questi di un debito di 4.000 euro. Subito dopo era documentato, presso l'esercizio commerciale di Giordano, un incontro tra Incontrera, Giunta e Bologna, da un lato, e Giordano, dall'altro. Nel corso delle conversazioni intercettate presso il negozio, Incontrera ribadiva la richiesta estorsiva ("tu mi devi dare 1.000 euro al mese ... che sennò prendo la porta e chiudo ... va bene? .. la puoi chiudere). Dopodichè, prima di andare via, diceva che voleva immediatamente i 4.000 euro, e successivamente gli altri 1.000. Incontrera chiedeva, inoltre, quanto costavano a Giordano le biciclette e diceva: "me le devi dare subito", poi chiedeva aiuto ai sodali per portarle via e le telecamere immortalavano la scena. Occorre, infine, ribadire che «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; sul punto anche Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito. 8.11 settimo motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] della cautela si è soffermato sulle intercettazioni, dalle quali emergeva che l'indagato informava Incontrera della richiesta del fondo di terreno di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale temeva che nel suo ci fossero delle microspie. Incontrera riferiva ai suoi di non potersi sottrarre agli ordini ricevuti a monte da [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] incontrava Sardina e gli rappresenta che non era una sua decisione e che non vi era altra scelta. Raccomandava, infine, di non parlare in giro della vicenda "perché poi mi arrabbio con te". Dalle intercettazioni emergeva, anche, che quella del debito pregresso era solo "una scusa". 9. L'ottavo motivo è inammissibile. Il Tribunale del riesame non si limita a sostenere la doppia presunzione di colpevolezza, ma si sofferma sulla gravità delle condotte dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha ritenuto ancora "attuale" il vincolo associativo e su tale punto le critiche difensive appaiono aspecifiche, posto che le manifestazioni "mafiose" della sua adesione si rinvengono nell'ordinanza impugnata in un arco molto lungo di tempo - così rendendo il vincolo associativo quanto mai radicato e tendenzialmente duraturo nel tempo - sino ad epoca da ultimo non certo risalente (l'ultima estorsione è stata posta in essere nel dicembre 2021). 10.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e con