CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 29700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 27/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 27/6/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione a un elemento di prova decisivo al fine di valutare la responsabilità dell'imputato. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. 2. In data 16 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 22 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali la parte civile chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione a un elemento di prova decisivo rilevando che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare e valutare un documento acquisito, cioè la situazione di cassa al 31/3/2016 allegata alla querela, che sarebbe determinante al fine di accertare la responsabilità per il reato contestato. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle medesime critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione puntuale e coerente nella quale il giudice di appello ha dato conto di avere valutato tutti gli allegati alla querela e ha fatto specifici riferimenti anche al documento indicato dalla difesa (diversamente valorizzato proprio al fine di evidenziare la sussistenza delle condotte distrattiva, cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ogni ulteriore critica, che trova quindi fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Il giudice di secondo grado, infatti, fondando la conclusione sulla @gravità del fatto, sull'intensità del dolo e sull'ingente danno economico provocato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato adeguato conto delle ragioni che hanno guidato l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen., ciò anche quanto all'aumento di pena di un terzo applicato per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., calcolato partendo da una pena base di gran lunga inferiore al massimo edittale. Ragione questa per la quale le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e risultano orientate anche a sollecitare e-- una nuova valutazione della congruità della pena che nonYconsentita in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818) 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalla parte civile, liquidate corna da dispositivo, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Condominio via gioia n. 55 Milano che liquida in complessivi euro 3.235,00 oltre accessori di legge. C