CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui gli artt. 612, commi primo e secondo, cod. pen. e 4 L. 110/1975; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena — sono manifestamente infondati in quanto toccano punti della decisione rientranti nella discrezionalità del giudice di merito, come tale insindacabili in questa sede ove sorretti, come nella specie da congrua motivazione (cfr. pagg. 3 e 4 in risposta agli omologhi motivi di appello); Rilevato che il terzo motivo, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 4 L. 110/1975, è manifestamente infondato, in quanto la contravvenzione commessa il 22 febbraio 2016 si sarebbe prescritta il 22 febbraio 2021, quindi dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado (18 febbraio 2021) e considerato che la inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de