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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 29189/2026

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ione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, decidendosull’appello dell’imputato, ha confermato della sentenza del 17/04/2025 con laquale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nola aveva condannatoRemo [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628,secondo e terzo comma, 337 cod. pen.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.

Il difensore di fiducia,infatti, risulta essersi limitato ad autenticare la firma dell'imputato e a depositareil ricorso quale suo delegato al solo deposito; elementi questi ultimi che nonostano alla declaratoria di inammissibilità.

Ed invero questa Corte ha più volteribadito che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione,essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sial'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia lasottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e delladelega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolaritàdell'atto stesso (ex plurimis Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.281475 – 01).4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, decidendosull’appello dell’imputato, ha confermato della sentenza del 17/04/2025 con laquale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nola aveva condannatoRemo [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628,secondo e terzo comma, 337 cod. pen.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen. Il difensore di fiducia,infatti, risulta essersi limitato ad autenticare la firma dell'imputato e a depositareil ricorso quale suo delegato al solo deposito; elementi questi ultimi che nonostano alla declaratoria di inammissibilità. Ed invero questa Corte ha più volteribadito che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione,essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sial'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia lasottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e delladelega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolaritàdell'atto stesso (ex plurimis Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.281475 – 01).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29189/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris