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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45165/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pi p(ti/19,-ii1":912, "I/1/ 5-9d/1f i [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 gennaio 2018 che, in parziale riforma della sentenza resa il 3 marzo 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Napoli all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 4 dicembre a Napoli e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 1) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e accensione ed esplosioni pericolose, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 703 cod. pen., perché, in concorso con altre persone, anche non identificate, aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola di marca e tipo non precisati e aveva effettuato una scorribanda armata esplodendo almeno tre colpi nel quartiere di Ponticelli, all'interno del lotto 10 di via [OSCURATO:PERSONA]; 2) violenza privata aggravata, ai sensi dell'art. 610, secondo comma, cod. pen., perché, in concorso con altre persone anche non identificate, aveva effettuato una scorribanda armata con almeno altri cinque soggetti a bordo di tre motoveicoli di grossa cilindrata, su strada pubblica in orario pomeridiano e, dunque, di intenso traffico di persone e di veicoli, ed esplodendo numerosi colpi d'arma da fuoco, aveva costretto i residenti della zona, nonché coloro che transitavano, a piedi o a bordo di veicoli, nonché i gestori e gli avventori degli esercizi commerciali a subire limitazioni della propria libertà di autodeterminazione e di azione, costringendoli a tollerare l'incursione, a fuggire, a rintanarsi all'interno delle proprie abitazioni e a rinunciare a proseguire le loro attività.

Ai reati sopra evidenziati è stata applicata la circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., perché i fatti erano stati commessi avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione per delinquere di tipo mafioso riferibile al clan [OSCURATO:PERSONA] - Minichini, avendo effettuato la scorribanda a bordo di tre ciclomotori di grossa cilindrata, ciascuno con almeno due soggetti a bordo, tutti incappucciati ad eccezione dell'imputato, avendo ottenuto la disponibilità di armi micidiali grazie al potere di approvvigionamento di tale organizzazione e avendo contato sull'omertà e sulla condizione di assoggettamento nella quale si trovavano i residenti della zona, costretti a subire plurime e ripetute esplosioni di colpi di arma da fuoco, nonché per il conseguimento delle finalità della citata associazione; in particolare, i fatti erano stati commessi al fine di agevolare e consolidare l'espansione dell'organizzazione 2 flD nel territorio di Ponticelli, luogo di residenza di soggetti affiliati alla rivale associazione per delinquere di tipo mafioso riferibile al clan [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 12.400,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 13 gennaio 2018 in Napoli e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 3) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e accensioni ed esplosioni pericolose, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974 e 703 cod. pen., perché, in concorso con altre persone, anche non identificate, aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola di marca e tipo non precisati e aveva effettuato una scorribanda armata in via Nolana di Napoli; in particolare, dopo essere giunti in tale territorio con sei motocicli di grosse dimensioni con a bordo almeno undici soggetti, alcuni incappucciati, avevano formato un corteo e si erano imposti sulla strada, facendosi largo con fare minaccioso tra numerosi passanti e le bancarelle del mercato rionale, impugnando l'arma, si erano fermati davanti al bar Nolana, dove il passeggero di uno dei ciclomotori aveva prelevato l'arma dell'altro affiliato, era sceso e aveva minacciato le persone presenti, per poi ripartire velocemente in direzione piazza Mercato; 4) violenza privata aggravata, ai sensi dell'art. 610, secondo comma, cod. pen., dopo aver posto in essere le condotte del reato sub 3, aveva puntato una pistola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costringendo gli stessi, nonché i residenti della zona, coloro che transitavano a piedi o a bordo di veicoli e i gestori e gli avventori degli esercizi commerciali a subire limitazioni della propria libertà di autodeterminazione e di azione, avendoli costretti a tollerare l'incursione, a fuggire, a rintanarsi all'interno delle proprie abitazioni e a rinunciare a proseguire nella loro attività.

Ai reati sopra evidenziati è stata applicata la circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., perché i fatti erano stati commessi avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione per delinquere di tipo mafioso riferibile al clan [OSCURATO:PERSONA] - Minichini - Aprea, avendo effettuato la scorribanda bordo di sei ciclomotori di grossa cilindrata in undici persone, alcune incappucciate, con una pistola in evidenza, avendo ottenuto la disponibilità di armi micidiali grazie al potere di approvvigionamento di tale organizzazione e avendo contato sull'omertà e sulla condizione di assoggettamento nella quale si trovavano i residenti della zona costretti a subire plurime e ripetute incursioni armate, nonché per il conseguimento delle finalità dell'associazione; in particolare, i fatti erano stati commessi al fine di agevolare e consolidare l'espansione dell'organizzazione nel territorio di Napoli, via Nolana, zona di appannaggio di altre associazioni per delinquere.2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, 703 e 416 bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, essendosi limitata a riproporre la motivazione del G.u.p., avrebbe trascurato di riscontrare e rispondere a tutti i motivi di appello.

In particolare, il ricorrente evidenzia che nel fascicolo vi erano solo dei fotogrammi di scarsa qualità estrapolati da una camera, ma non anche il relativo video, che Sf avrebbe potuto fare luce sull'identificazione dei soggetti immortalati e sulle ' reali dinamiche dei fatti (non era possibile escludere, ad esempio, che i soggetti immortalati, in realtà, fossero stati loro vittima di un agguato).

Il teste [OSCURATO:PERSONA], infatti, se da una parte aveva riconosciuto in tali immagini l'imputato, dall'altra aveva confuso la posizione dello stesso (ubicato lato , passeggro e non più alla guida del motociclo); tali dichiarazioni, quindi, non avrebbero permesso un riconoscimento certo, anche considerando che il fatto era avvenuto in un breve lasso di tempo, in inverno e in una strada scarsamente illuminata.

3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 63 e 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (convertito in legge n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, dep. 2017, Chianese, Rv. 269855).

Secondo il ricorrente, quindi, la Corte di appello non avrebbe potuto effettuare un doppio aumento per la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e per la circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., se non in violazione di legge.

La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di applicare le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e pur ricorrendone tutti i presupposti, tra i quali: la confessione spontanea dell'imputato, il suo corretto comportamento successivo (caratterizzato da una reale resipiscenza) e lo stato di incensuratezza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico e, quindi, inammissibile.

1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

Nel caso in esame, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

In particolare, nel ricorso non ci si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che l'identificazione dell'imputato, quale partecipe, a volto scoperto, alla scorribanda armata, era stato possibile in forza delle dichiarazioni dell'operante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva saputo riconoscere l'imputato in forza dei particolari tatuaggi che lo stesso presentava sul cranio.

Già il giudice di primo grado aveva rilevato come l'annotazione di servizio dell'operante fosse di sicura credibilità per l'occasionale vicinanza dello stesso ai fatti e per la facile riconoscibilità dell'imputato, il quale era soggetto tatuato in maniera vistosa e calvo. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritiene che i giudici di merito abbiano correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez.

F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635).

Ne discende, dunque, che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da tutti gli elementi di prova e, quindi, anche dalle ricognizioni non formali e dai riconoscimenti fotografici.

Pertanto, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in tema di valutazione delle prove, il predetto giudice può attribuire concreto valore probatorio alla identificazione dell'autore del reato avvenuta mediante riconoscimento fotografico da parte di un agente di polizia.

Ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, deve conseguentemente escludersi la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta evidentemente confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 45655 del 6 16/10/2014, Bennato, non mass. sul punto).

1.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2.1. La doglianza relativa all'erroneo bilanciamento delle circostanze non può trovare accoglimento.

Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, dep. 2017, Chianese, Rv. 269855).

A differenza di quanto affermato nel ricorso, pertanto, la giurisprudenza di legittimità, ritenendo corretto che, in caso di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., non possa trovare applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen. (norma di favore dell'imputato), ritiene in modo coerente che l'aumento di pena per la circostanza aggravante in esame debba essere calcolato sulla quantità di pena risultante dall'applicazione di tutte le altre circostanze a effetto speciale che seguono la disciplina ordinaria.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la "ratio" della disposizione di cui all'art.7 del D.L. 152/91 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405).

La struttura lessicale della norma, quindi, ne impone un'applicazione testuale, cosicché, la regola fissata dal Tribunale e dalla Corte di appello, consistita nell'applicare l'aggravante in esame dopo aver calcolato l'aumento di pena per l'applicazione della recidiva, è legittima, perché in linea con il tenore letterale della norma citata.

2.2. Anche la doglianza relativa alla lamentata mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in quanto giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze ex art. 6. bis cod. pen., evidenziando le modalità dell'offesa ai beni giuridici tutelati dalle norme violate e la gravità del contegno tenuto dall'imputato, che aveva contribuito al rafforzamento del controllo del territorio da parte di uno dei clan più pericolosi del quadrante meridionale della città di Napoli.

Secondo i giudici di merito, l'ammissione di responsabilità dell'imputato, inoltre, non era stata accompagnata da una narrazione di fatti rilevanti per l'indagine ed era stata resa allorquando il compendio probatorio si era già consolidato ai suoi danni, apparendo, quindi, come posta in essere per finalità meramente utilitaristiche.

In tal senso, si evidenzia che, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224).

2.3. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pi p(ti/19,-ii1":912, "I/1/ 5-9d/1f i [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 gennaio 2018 che, in parziale riforma della sentenza resa il 3 marzo 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Napoli all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 4 dicembre a Napoli e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 1) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e accensione ed esplosioni pericolose, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 703 cod. pen., perché, in concorso con altre persone, anche non identificate, aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola di marca e tipo non precisati e aveva effettuato una scorribanda armata esplodendo almeno tre colpi nel quartiere di Ponticelli, all'interno del lotto 10 di via [OSCURATO:PERSONA]; 2) violenza privata aggravata, ai sensi dell'art. 610, secondo comma, cod. pen., perché, in concorso con altre persone anche non identificate, aveva effettuato una scorribanda armata con almeno altri cinque soggetti a bordo di tre motoveicoli di grossa cilindrata, su strada pubblica in orario pomeridiano e, dunque, di intenso traffico di persone e di veicoli, ed esplodendo numerosi colpi d'arma da fuoco, aveva costretto i residenti della zona, nonché coloro che transitavano, a piedi o a bordo di veicoli, nonché i gestori e gli avventori degli esercizi commerciali a subire limitazioni della propria libertà di autodeterminazione e di azione, costringendoli a tollerare l'incursione, a fuggire, a rintanarsi all'interno delle proprie abitazioni e a rinunciare a proseguire le loro attività. Ai reati sopra evidenziati è stata applicata la circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., perché i fatti erano stati commessi avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione per delinquere di tipo mafioso riferibile al clan [OSCURATO:PERSONA] - Minichini, avendo effettuato la scorribanda a bordo di tre ciclomotori di grossa cilindrata, ciascuno con almeno due soggetti a bordo, tutti incappucciati ad eccezione dell'imputato, avendo ottenuto la disponibilità di armi micidiali grazie al potere di approvvigionamento di tale organizzazione e avendo contato sull'omertà e sulla condizione di assoggettamento nella quale si trovavano i residenti della zona, costretti a subire plurime e ripetute esplosioni di colpi di arma da fuoco, nonché per il conseguimento delle finalità della citata associazione; in particolare, i fatti erano stati commessi al fine di agevolare e consolidare l'espansione dell'organizzazione 2 flD nel territorio di Ponticelli, luogo di residenza di soggetti affiliati alla rivale associazione per delinquere di tipo mafioso riferibile al clan [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 12.400,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 13 gennaio 2018 in Napoli e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 3) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e accensioni ed esplosioni pericolose, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974 e 703 cod. pen., perché, in concorso con altre persone, anche non identificate, aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola di marca e tipo non precisati e aveva effettuato una scorribanda armata in via Nolana di Napoli; in particolare, dopo essere giunti in tale territorio con sei motocicli di grosse dimensioni con a bordo almeno undici soggetti, alcuni incappucciati, avevano formato un corteo e si erano imposti sulla strada, facendosi largo con fare minaccioso tra numerosi passanti e le bancarelle del mercato rionale, impugnando l'arma, si erano fermati davanti al bar Nolana, dove il passeggero di uno dei ciclomotori aveva prelevato l'arma dell'altro affiliato, era sceso e aveva minacciato le persone presenti, per poi ripartire velocemente in direzione piazza Mercato; 4) violenza privata aggravata, ai sensi dell'art. 610, secondo comma, cod. pen., dopo aver posto in essere le condotte del reato sub 3, aveva puntato una pistola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costringendo gli stessi, nonché i residenti della zona, coloro che transitavano a piedi o a bordo di veicoli e i gestori e gli avventori degli esercizi commerciali a subire limitazioni della propria libertà di autodeterminazione e di azione, avendoli costretti a tollerare l'incursione, a fuggire, a rintanarsi all'interno delle proprie abitazioni e a rinunciare a proseguire nella loro attività. Ai reati sopra evidenziati è stata applicata la circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., perché i fatti erano stati commessi avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione per delinquere di tipo mafioso riferibile al clan [OSCURATO:PERSONA] - Minichini - Aprea, avendo effettuato la scorribanda bordo di sei ciclomotori di grossa cilindrata in undici persone, alcune incappucciate, con una pistola in evidenza, avendo ottenuto la disponibilità di armi micidiali grazie al potere di approvvigionamento di tale organizzazione e avendo contato sull'omertà e sulla condizione di assoggettamento nella quale si trovavano i residenti della zona costretti a subire plurime e ripetute incursioni armate, nonché per il conseguimento delle finalità dell'associazione; in particolare, i fatti erano stati commessi al fine di agevolare e consolidare l'espansione dell'organizzazione nel territorio di Napoli, via Nolana, zona di appannaggio di altre associazioni per delinquere.2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, 703 e 416 bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, essendosi limitata a riproporre la motivazione del G.u.p., avrebbe trascurato di riscontrare e rispondere a tutti i motivi di appello. In particolare, il ricorrente evidenzia che nel fascicolo vi erano solo dei fotogrammi di scarsa qualità estrapolati da una camera, ma non anche il relativo video, che Sf avrebbe potuto fare luce sull'identificazione dei soggetti immortalati e sulle ' reali dinamiche dei fatti (non era possibile escludere, ad esempio, che i soggetti immortalati, in realtà, fossero stati loro vittima di un agguato). Il teste [OSCURATO:PERSONA], infatti, se da una parte aveva riconosciuto in tali immagini l'imputato, dall'altra aveva confuso la posizione dello stesso (ubicato lato , passeggro e non più alla guida del motociclo); tali dichiarazioni, quindi, non avrebbero permesso un riconoscimento certo, anche considerando che il fatto era avvenuto in un breve lasso di tempo, in inverno e in una strada scarsamente illuminata. 3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 63 e 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (convertito in legge n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, dep. 2017, Chianese, Rv. 269855). Secondo il ricorrente, quindi, la Corte di appello non avrebbe potuto effettuare un doppio aumento per la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e per la circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., se non in violazione di legge. La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di applicare le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e pur ricorrendone tutti i presupposti, tra i quali: la confessione spontanea dell'imputato, il suo corretto comportamento successivo (caratterizzato da una reale resipiscenza) e lo stato di incensuratezza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico e, quindi, inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso in esame, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. In particolare, nel ricorso non ci si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che l'identificazione dell'imputato, quale partecipe, a volto scoperto, alla scorribanda armata, era stato possibile in forza delle dichiarazioni dell'operante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva saputo riconoscere l'imputato in forza dei particolari tatuaggi che lo stesso presentava sul cranio. Già il giudice di primo grado aveva rilevato come l'annotazione di servizio dell'operante fosse di sicura credibilità per l'occasionale vicinanza dello stesso ai fatti e per la facile riconoscibilità dell'imputato, il quale era soggetto tatuato in maniera vistosa e calvo. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritiene che i giudici di merito abbiano correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635). Ne discende, dunque, che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da tutti gli elementi di prova e, quindi, anche dalle ricognizioni non formali e dai riconoscimenti fotografici. Pertanto, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in tema di valutazione delle prove, il predetto giudice può attribuire concreto valore probatorio alla identificazione dell'autore del reato avvenuta mediante riconoscimento fotografico da parte di un agente di polizia. Ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, deve conseguentemente escludersi la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta evidentemente confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 45655 del 6 16/10/2014, Bennato, non mass. sul punto). 1.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. La doglianza relativa all'erroneo bilanciamento delle circostanze non può trovare accoglimento. Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, dep. 2017, Chianese, Rv. 269855). A differenza di quanto affermato nel ricorso, pertanto, la giurisprudenza di legittimità, ritenendo corretto che, in caso di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., non possa trovare applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen. (norma di favore dell'imputato), ritiene in modo coerente che l'aumento di pena per la circostanza aggravante in esame debba essere calcolato sulla quantità di pena risultante dall'applicazione di tutte le altre circostanze a effetto speciale che seguono la disciplina ordinaria. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la "ratio" della disposizione di cui all'art.7 del D.L. 152/91 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405). La struttura lessicale della norma, quindi, ne impone un'applicazione testuale, cosicché, la regola fissata dal Tribunale e dalla Corte di appello, consistita nell'applicare l'aggravante in esame dopo aver calcolato l'aumento di pena per l'applicazione della recidiva, è legittima, perché in linea con il tenore letterale della norma citata. 2.2. Anche la doglianza relativa alla lamentata mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in quanto giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze ex art. 6. bis cod. pen., evidenziando le modalità dell'offesa ai beni giuridici tutelati dalle norme violate e la gravità del contegno tenuto dall'imputato, che aveva contribuito al rafforzamento del controllo del territorio da parte di uno dei clan più pericolosi del quadrante meridionale della città di Napoli. Secondo i giudici di merito, l'ammissione di responsabilità dell'imputato, inoltre, non era stata accompagnata da una narrazione di fatti rilevanti per l'indagine ed era stata resa allorquando il compendio probatorio si era già consolidato ai suoi danni, apparendo, quindi, come posta in essere per finalità meramente utilitaristiche. In tal senso, si evidenzia che, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224). 2.3. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese process
Sentenza Cassazione n. 45165/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris