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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32906/2025

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ibunale di Pescara in data 5 maggio 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 162.600 in contanti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce la violazione degli artt. 648 cod. pen. e 321, comma 2, e 324 cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, la difesa, l’insussistenza del fumus del delitto contestato e del reato presupposto, deducendo la mera apparenza della motivazione sul punto (limitata, in via meramente congetturale, ad assumere la possibile riferibilità della somma, sia pure rilevante, a una generica attività di spaccio), a fronte di specifiche doglianze dell’indagata.

Difetterebbe, del pari, un reale e fondato collegamento tra l’ipotesi delittuosa e il denaro rinvenuto nell’abitazione della ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.

3.1. Il Tribunale ha ritenuto i contanti sequestrati nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] oggetto materiale del delitto di ricettazione, presupponendone la natura di provento di narcotraffico (cfr. pp. 4-6, ove si valorizza l’elevato ammontare della somma, l’occultamento in una cassaforte nascosta dietro un armadio recante segni recenti di lavori di muratura, il confezionamento in mazzette di banconote di grosso taglio in plichi sigillati «con modalità inusuali nel lecito circuito degli affari», la mancanza di una stabile occupazione da parte dell’indagata, l’assenza di qualsiasi spiegazione circa la provenienza dei contanti da parte di quest’ultima, che anzi riferiva di non essere in possesso delle chiavi della cassaforte e di ignorarne il contenuto, il sicuro inserimento dell’indagata in un più ampio circuito criminale, attivo nel narcotraffico).

Le necessità cautelari ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (richiamandosi, inoltre, la suscettibilità di futura confisca) erano fondate sull’esigenza di impedire che la libera disponibilità del denaro consentisse all’indagata di trarne vantaggi illeciti nel lucroso mercato della droga o di agevolare la consumazione di altri reati.

3.2. Con un discorso giustificativo congruo e niente affatto apparente (e, peraltro, impermeabile allo scrutinio di legittimità, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.), pertanto, è stata ritenuta – secondo la regola di giudizio operante nel presente incidente cautelare – la provenienza delle banconote da un’estesa attività criminale in materia di stupefacenti e la sua consapevole ricezione da parte dell’indagata.

In punto di diritto, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è sufficiente che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, senza che debba ritenersene necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02. [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 16012 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Scordamaglia, Rv. 284522-01, d’altronde, all’accertamento del delitto presupposto può pervenirsi anche attraverso prove logiche).

È, del pari, consolidato il principio per cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi – come nella vicenda che qui occupa – sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 7, ord. n. 25172 del 07/05/2024, Pelullo, non mass.; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02).

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Pescara in data 5 maggio 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 162.600 in contanti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce la violazione degli artt. 648 cod. pen. e 321, comma 2, e 324 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, la difesa, l’insussistenza del fumus del delitto contestato e del reato presupposto, deducendo la mera apparenza della motivazione sul punto (limitata, in via meramente congetturale, ad assumere la possibile riferibilità della somma, sia pure rilevante, a una generica attività di spaccio), a fronte di specifiche doglianze dell’indagata. Difetterebbe, del pari, un reale e fondato collegamento tra l’ipotesi delittuosa e il denaro rinvenuto nell’abitazione della ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. 3.1. Il Tribunale ha ritenuto i contanti sequestrati nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] oggetto materiale del delitto di ricettazione, presupponendone la natura di provento di narcotraffico (cfr. pp. 4-6, ove si valorizza l’elevato ammontare della somma, l’occultamento in una cassaforte nascosta dietro un armadio recante segni recenti di lavori di muratura, il confezionamento in mazzette di banconote di grosso taglio in plichi sigillati «con modalità inusuali nel lecito circuito degli affari», la mancanza di una stabile occupazione da parte dell’indagata, l’assenza di qualsiasi spiegazione circa la provenienza dei contanti da parte di quest’ultima, che anzi riferiva di non essere in possesso delle chiavi della cassaforte e di ignorarne il contenuto, il sicuro inserimento dell’indagata in un più ampio circuito criminale, attivo nel narcotraffico). Le necessità cautelari ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (richiamandosi, inoltre, la suscettibilità di futura confisca) erano fondate sull’esigenza di impedire che la libera disponibilità del denaro consentisse all’indagata di trarne vantaggi illeciti nel lucroso mercato della droga o di agevolare la consumazione di altri reati. 3.2. Con un discorso giustificativo congruo e niente affatto apparente (e, peraltro, impermeabile allo scrutinio di legittimità, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.), pertanto, è stata ritenuta – secondo la regola di giudizio operante nel presente incidente cautelare – la provenienza delle banconote da un’estesa attività criminale in materia di stupefacenti e la sua consapevole ricezione da parte dell’indagata. In punto di diritto, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è sufficiente che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, senza che debba ritenersene necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02. [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 16012 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Scordamaglia, Rv. 284522-01, d’altronde, all’accertamento del delitto presupposto può pervenirsi anche attraverso prove logiche). È, del pari, consolidato il principio per cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi – come nella vicenda che qui occupa – sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 7, ord. n. 25172 del 07/05/2024, Pelullo, non mass.; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02). 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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