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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28588/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LE di MilanoUdito il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.Uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno insistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza emessa in data 14 gennaio 2026 il Tribunale del riesame diMilano, quale giudice dell'appello cautelare, ha respinto l’appello presentato daPietro Mannino contro l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano del 24 settembre 2025 che ha respinto l’istanza di revocadella misura della custodia in carcere disposta nei suoi confronti.Mannino è indagato, insieme a molti altri soggetti, per il reato di cui all'art.416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., commesso dal 2019 e conpermanenza attuale, per avere egli fatto parte, quale esponente della famigliamafiosa [OSCURATO:PERSONA], di un'associazione mafiosa operante nei territori di Milano eVarese, e delle rispettive province, costituita da soggetti appartenenti alle trediverse organizzazioni di stampo mafioso denominate “Cosa nostra”,“'ndrangheta” e “camorra”, che avrebbero contribuito alla creazione di un“sistema mafioso lombardo” avente lo scopo di commettere gravi delitti indicatinell’imputazione.Respingendo l’appello cautelare, il Tribunale ha ritenuto non cessate leesigenze cautelari, ricordando l’esistenza della doppia presunzione collegata altitolo di reato, ed aggiungendo che non esistono elementi attuali che deponganoper il suo superamento, e che anzi ne esistono di segno opposto, quali ipregiudizi penali del ricorrente, già condannato sia per associazione a delinquere,che per reati in materia di armi, oltre che rapina, resistenza e bancarotta.Il Tribunale ha aggiunto che le dichiarazioni sopravvenute all’ordinanzagenetica, perché acquisite nel corso dell’indagine, depongono non per lacessazione dei rapporti tra gli associati, ma solo per l’esistenza di contrasti traloro, perché gli investimenti di Mannino avrebbero generato perdite per il gruppocriminale.Il pericolo di fuga emergerebbe, poi, in moto nitido dalla conversazioneintercettata, in cui Mannino spiega di avere la possibilità di ottenere la residenzaed il passaporto della Mauritania e che in quel paese non è prevista l’estradizioneverso l’Italia.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite del difensore.Con unico motivo deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnatanella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto l’ordinanza avrebbe eluso iltema relativo all’attualità delle esigenze cautelari dedicando quasi tuttal’esposizione ai gravi indizi di colpevolezza che non erano, in realtà, oggettodell’istanza; le esigenze cautelari vengono riferite ai reati-fine della consorteria,che sono contestati a Mannino, ma, in realtà, non sono attinti da misuracautelare; al contrario di quanto sostiene il Tribunale, emerge che già dal 2021 èinterrotto ogni contatto tra il ricorrente ed il gruppo di persone con cui lo stessosarebbe, in ipotesi accusatoria, associato, e vi sono elementi dichiarativisopravvenuti rispetto al giudicato cautelare che deporrebbero per la completaassenza delle esigenze cautelari per la rottura dei rapporti tra il ricorrente eGioacchino Amico.

Sarebbe illogica anche la motivazione sul pericolo di fuga, chesi fonda su una sola conversazione intercettata, che però risale a sei anni primae non è stata seguita dai fatti, posto che il ricorrente non si è mai sottratto alprocesso, pur avendo potuto fare perché la misura cautelare nei suoi confronti èstata applicata soltanto a seguito di appello del pubblico ministero.3.

La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.Le parti hanno concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Come ricordato nell’ordinanza impugnata, l’ordinanza genetica delTribunale del riesame, adito dal pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen.,ha ricavato l’esistenza delle esigenze cautelari dall’inserimento del ricorrentenell'ambiente mafioso, che risulta caratterizzato da rapporti diretti e continuativicon esponenti di elevata caratura mafiosa, dai gravi precedenti penali da cui lostesso è gravato, dal fatto che egli abbia goduto diverse volte di benefici premialiche non hanno svolto alcuna efficacia special-preventiva, e dal pericolo di fuga,dedotto da concreti comportamenti attestanti il suo interessamento pertrasferirsi in uno Stato estero che non permette l’estradizione verso l’Italia.Nell’ordinanza impugnata si ricorda il giudicato cautelare che si è formato sutali punti.Il ricorso deduce che l’ordinanza avrebbe eluso il tema relativo all’attualitàdelle esigenze cautelari dedicando quasi tutta l’esposizione ai gravi indizi dicolpevolezza, che non erano, in realtà, oggetto dell’istanza, ma l’argomento èinammissibile perché aggredisce una parte non necessaria del percorso logicodella decisione, quella dedicata a riepilogare nuovamente i gravi indizi dicolpevolezza, e svolge una censura sulla tecnica redazionale dell’ordinanza cuicomunque non consegue l’illegittimità della decisione.

Va, inoltre, rilevato che ilrichiamo alla gravità indiziaria è pure valso a descrivere, con riferimento allericordate condotte, il quadro cautelare concernente gravi e reiterati reati, anchedi tipo mafioso, che, secondo una affatto illogica valutazione, colorano lapersonalità dell'indagato e corroborano il già rilevato pericolo di reiterazione.Il ricorso deduce anche che le esigenze cautelari sono state ricavate daireati-fine della consorteria che, però, non sono attinti da misura, ma l’argomentoè infondato, sia perché la contestazione riguarda, in realtà, la motivazionedell’ordinanza genetica, sia perché il giudizio sulle esigenze cautelari comportaunavalutazione non soltanto del fatto per cui è misura, ma della personalitàcomplessiva del soggetto che ad esso è sottoposta (v., per tutte, Sez. 3, n. 9041del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891), e, quindi può essere legittimamente trattoanche da fatti diversi da quelli per cui è stata richiesta la misura, e finanche daaltre pendenze processuali (Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.271405).

Inoltre, nel reato associativo, il giudizio sul pericolo di reiterazione delreato non si rapporta soltanto all’operatività dell’associazione, ma deveriguardare la “possibile commissione di delitti che siano espressione dellamedesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiticriminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza” (Sez. 2, n. 19341 del21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435; conforme, più di recente,Sez. 1, n. 5165 del 28/11/2025, dep. 2026, Fuda, n.m.).Il ricorso deduce che con l’anno 2021 il reato si sarebbe esaurito perl’interruzione dei rapporti tra il ricorrente ed il gruppo dei soggetti con cui inipotesi accusatoria si sarebbe associato, e che, pur nell’esistenza di unapresunzione collegata al titolo di reato, lo iato particolarmente ampio tra ilpreteso tempo di commissione del delitto ed il momento di applicazione dellacautela avrebbe imposto una motivazione sull’attualità delle esigenze, mal’argomento è infondato, perché “in tema di misure cautelari applicate per unreato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d.

"tempo silente"trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione exart. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione dellamisura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorsodall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenzadi ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poterdesumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari”(Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01).Nella parte in cui deduce che la cogenza della doppia presunzione sarebbesuperata anche dal tempo intercorso tra l’applicazione della misura e l’attualità, ilricorso è, invece, inammissibile per genericità, perché si risolve nell’enunciazionedi un principio generale senza contenere, però, una critica articolata al percorsologico dell’’ordinanza impugnata.Il ricorso deduce, poi, che vi sarebbero elementi sopravvenuti al giudicatocautelare, quali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cerbo e Bellusci, resenel corso dell’indagine, da cui si dovrebbe ricavare la cessazione dei rapporti diinteressenza economica tra il ricorrente ed i pretesi associati.L’argomento è infondato, perché l’ordinanza impugnata dedica uno spazioconsistente alle dichiarazioni dei collaboratori Cerbo e Bellusci, acquisitedall’autorità giudiziaria nel corso dell’indagine, nonché alle dichiarazioni rese daAmico nell’interrogatorio cui si è sottoposto, ed a quelle di [OSCURATO:PERSONA], perconcludere che esse non inficiano in alcun modo la considerazione del radicatoinserimento del ricorrente nelle attività economiche e nelle operazioni diriciclaggio delle consistenti entrate criminali della consorteria, ed anzi dannoconto del ruolo centrale svolto dallo stesso per la funzionalità del gruppocriminale, aggiungendo anche che la rottura della joint venture tra Mannino edAmico era avvenuta, per dichiarazione dello stesso Amico, anche in conseguenzadi intoppi burocratici-amministrativi sulle pratiche del superbonus, e che dalledichiarazioni di Cerbo emerge che i contrasti tra Mannino ed il gruppo eranoinsorti anche per il fatto che il primo aveva impiegato il denaro del gruppo inoperazioni che avevano determinato ingenti perdite economiche, il che avevaoriginato risentimenti da parte di Rosi ed altri soggetti coinvolti.Il ricorso insiste nel sostenere che il giudice del merito avrebbe dovutoricavare, dalle dichiarazioni, rese nel corso dell’indagine, dalle persone indicate,la ormai risalente interruzione dei rapporti di cointeressenza economica traMannino ed il gruppo, che giustificherebbe in tesi il venir meno dellapresunzione, ma affida la deduzione ad elementi - quale la restituzione di unasomma di 300.000 euro da parte di Mannino - che, di per sé, non hanno lacapacità dimostrativa (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv.280414 – 01; conforme Sez. 1, n. 1598 del 05/12/2025, dep. 2026, Miglioranza,n.m.) che gli attribuisce il ricorso della “dimostrazione inequivocabile delsepararsi dei rispettivi destini e delle rispettive attività”.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cuiritiene esistente il pericolo di fuga per l’intercettazione, risalente a sei anniprima, in cui l’indagato riferiva di aver preso informazioni su come stabilirsi inMauritania, perché da quello Stato non avrebbe potuto essere estradato, attesoche, dopo tale conversazione intercettata, il ricorrente comunque non ha fattoseguire ai propositi i fatti ed è rimasto in Italia, nonostante che avesse lapossibilità concreta di sottrarsi alla misura che era stata applicata a seguito diappello ex art. 310 cod. proc. pen.L’argomento è infondato.

Il pericolo di fuga è un giudizio prognostico chedeve effettuare il giudice cautelare sulla “esistenza di un effettivo eprevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivointervento cautelare” (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 –01), e non è neutralizzato dalla assenza di specifici comportamenti indirizzati allafuga o di tentativo iniziale di fuga (cfr. Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv.274220; conforme, più di recente, Sez. 3, n. 12335 del 28/01/2026, Bifulco,n.m.), e nel caso in esame il giudizio prognostico è stato tratto in modo nonmanifestamente illogico dalla chiara volontà di sottrarsi alla giustizia manifestatadal ricorrente nella conversazione intercettata e dalla sua riferita capacità diprocurarsi “un pacchetto tutto completo” di documenti falsi per attestare la“residenza, la tessera, il passaporto”.Anche l’accento contenuto nella motivazione dell’ordinanza impugnata sullapredisposizione di documentazione falsa o strumentale alla fuga è elemento dacui si può trarre in modo non illogico il giudizio prognostico (v., di nuovo,sentenza Bifulco citata), per cui le deduzioni proposte in ricorso non riescono adevidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione delladecisione del giudice del merito.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sonostate rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di MilanoUdito il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.Uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno insistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza emessa in data 14 gennaio 2026 il Tribunale del riesame diMilano, quale giudice dell'appello cautelare, ha respinto l’appello presentato daPietro Mannino contro l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano del 24 settembre 2025 che ha respinto l’istanza di revocadella misura della custodia in carcere disposta nei suoi confronti.Mannino è indagato, insieme a molti altri soggetti, per il reato di cui all'art.416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., commesso dal 2019 e conpermanenza attuale, per avere egli fatto parte, quale esponente della famigliamafiosa [OSCURATO:PERSONA], di un'associazione mafiosa operante nei territori di Milano eVarese, e delle rispettive province, costituita da soggetti appartenenti alle trediverse organizzazioni di stampo mafioso denominate “Cosa nostra”,“'ndrangheta” e “camorra”, che avrebbero contribuito alla creazione di un“sistema mafioso lombardo” avente lo scopo di commettere gravi delitti indicatinell’imputazione.Respingendo l’appello cautelare, il Tribunale ha ritenuto non cessate leesigenze cautelari, ricordando l’esistenza della doppia presunzione collegata altitolo di reato, ed aggiungendo che non esistono elementi attuali che deponganoper il suo superamento, e che anzi ne esistono di segno opposto, quali ipregiudizi penali del ricorrente, già condannato sia per associazione a delinquere,che per reati in materia di armi, oltre che rapina, resistenza e bancarotta.Il Tribunale ha aggiunto che le dichiarazioni sopravvenute all’ordinanzagenetica, perché acquisite nel corso dell’indagine, depongono non per lacessazione dei rapporti tra gli associati, ma solo per l’esistenza di contrasti traloro, perché gli investimenti di Mannino avrebbero generato perdite per il gruppocriminale.Il pericolo di fuga emergerebbe, poi, in moto nitido dalla conversazioneintercettata, in cui Mannino spiega di avere la possibilità di ottenere la residenzaed il passaporto della Mauritania e che in quel paese non è prevista l’estradizioneverso l’Italia.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite del difensore.Con unico motivo deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnatanella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto l’ordinanza avrebbe eluso iltema relativo all’attualità delle esigenze cautelari dedicando quasi tuttal’esposizione ai gravi indizi di colpevolezza che non erano, in realtà, oggettodell’istanza; le esigenze cautelari vengono riferite ai reati-fine della consorteria,che sono contestati a Mannino, ma, in realtà, non sono attinti da misuracautelare; al contrario di quanto sostiene il Tribunale, emerge che già dal 2021 èinterrotto ogni contatto tra il ricorrente ed il gruppo di persone con cui lo stessosarebbe, in ipotesi accusatoria, associato, e vi sono elementi dichiarativisopravvenuti rispetto al giudicato cautelare che deporrebbero per la completaassenza delle esigenze cautelari per la rottura dei rapporti tra il ricorrente eGioacchino Amico. Sarebbe illogica anche la motivazione sul pericolo di fuga, chesi fonda su una sola conversazione intercettata, che però risale a sei anni primae non è stata seguita dai fatti, posto che il ricorrente non si è mai sottratto alprocesso, pur avendo potuto fare perché la misura cautelare nei suoi confronti èstata applicata soltanto a seguito di appello del pubblico ministero.3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.Le parti hanno concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Come ricordato nell’ordinanza impugnata, l’ordinanza genetica delTribunale del riesame, adito dal pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen.,ha ricavato l’esistenza delle esigenze cautelari dall’inserimento del ricorrentenell'ambiente mafioso, che risulta caratterizzato da rapporti diretti e continuativicon esponenti di elevata caratura mafiosa, dai gravi precedenti penali da cui lostesso è gravato, dal fatto che egli abbia goduto diverse volte di benefici premialiche non hanno svolto alcuna efficacia special-preventiva, e dal pericolo di fuga,dedotto da concreti comportamenti attestanti il suo interessamento pertrasferirsi in uno Stato estero che non permette l’estradizione verso l’Italia.Nell’ordinanza impugnata si ricorda il giudicato cautelare che si è formato sutali punti.Il ricorso deduce che l’ordinanza avrebbe eluso il tema relativo all’attualitàdelle esigenze cautelari dedicando quasi tutta l’esposizione ai gravi indizi dicolpevolezza, che non erano, in realtà, oggetto dell’istanza, ma l’argomento èinammissibile perché aggredisce una parte non necessaria del percorso logicodella decisione, quella dedicata a riepilogare nuovamente i gravi indizi dicolpevolezza, e svolge una censura sulla tecnica redazionale dell’ordinanza cuicomunque non consegue l’illegittimità della decisione. Va, inoltre, rilevato che ilrichiamo alla gravità indiziaria è pure valso a descrivere, con riferimento allericordate condotte, il quadro cautelare concernente gravi e reiterati reati, anchedi tipo mafioso, che, secondo una affatto illogica valutazione, colorano lapersonalità dell'indagato e corroborano il già rilevato pericolo di reiterazione.Il ricorso deduce anche che le esigenze cautelari sono state ricavate daireati-fine della consorteria che, però, non sono attinti da misura, ma l’argomentoè infondato, sia perché la contestazione riguarda, in realtà, la motivazionedell’ordinanza genetica, sia perché il giudizio sulle esigenze cautelari comportaunavalutazione non soltanto del fatto per cui è misura, ma della personalitàcomplessiva del soggetto che ad esso è sottoposta (v., per tutte, Sez. 3, n. 9041del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891), e, quindi può essere legittimamente trattoanche da fatti diversi da quelli per cui è stata richiesta la misura, e finanche daaltre pendenze processuali (Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.271405). Inoltre, nel reato associativo, il giudizio sul pericolo di reiterazione delreato non si rapporta soltanto all’operatività dell’associazione, ma deveriguardare la “possibile commissione di delitti che siano espressione dellamedesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiticriminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza” (Sez. 2, n. 19341 del21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435; conforme, più di recente,Sez. 1, n. 5165 del 28/11/2025, dep. 2026, Fuda, n.m.).Il ricorso deduce che con l’anno 2021 il reato si sarebbe esaurito perl’interruzione dei rapporti tra il ricorrente ed il gruppo dei soggetti con cui inipotesi accusatoria si sarebbe associato, e che, pur nell’esistenza di unapresunzione collegata al titolo di reato, lo iato particolarmente ampio tra ilpreteso tempo di commissione del delitto ed il momento di applicazione dellacautela avrebbe imposto una motivazione sull’attualità delle esigenze, mal’argomento è infondato, perché “in tema di misure cautelari applicate per unreato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente"trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione exart. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione dellamisura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorsodall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenzadi ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poterdesumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari”(Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01).Nella parte in cui deduce che la cogenza della doppia presunzione sarebbesuperata anche dal tempo intercorso tra l’applicazione della misura e l’attualità, ilricorso è, invece, inammissibile per genericità, perché si risolve nell’enunciazionedi un principio generale senza contenere, però, una critica articolata al percorsologico dell’’ordinanza impugnata.Il ricorso deduce, poi, che vi sarebbero elementi sopravvenuti al giudicatocautelare, quali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cerbo e Bellusci, resenel corso dell’indagine, da cui si dovrebbe ricavare la cessazione dei rapporti diinteressenza economica tra il ricorrente ed i pretesi associati.L’argomento è infondato, perché l’ordinanza impugnata dedica uno spazioconsistente alle dichiarazioni dei collaboratori Cerbo e Bellusci, acquisitedall’autorità giudiziaria nel corso dell’indagine, nonché alle dichiarazioni rese daAmico nell’interrogatorio cui si è sottoposto, ed a quelle di [OSCURATO:PERSONA], perconcludere che esse non inficiano in alcun modo la considerazione del radicatoinserimento del ricorrente nelle attività economiche e nelle operazioni diriciclaggio delle consistenti entrate criminali della consorteria, ed anzi dannoconto del ruolo centrale svolto dallo stesso per la funzionalità del gruppocriminale, aggiungendo anche che la rottura della joint venture tra Mannino edAmico era avvenuta, per dichiarazione dello stesso Amico, anche in conseguenzadi intoppi burocratici-amministrativi sulle pratiche del superbonus, e che dalledichiarazioni di Cerbo emerge che i contrasti tra Mannino ed il gruppo eranoinsorti anche per il fatto che il primo aveva impiegato il denaro del gruppo inoperazioni che avevano determinato ingenti perdite economiche, il che avevaoriginato risentimenti da parte di Rosi ed altri soggetti coinvolti.Il ricorso insiste nel sostenere che il giudice del merito avrebbe dovutoricavare, dalle dichiarazioni, rese nel corso dell’indagine, dalle persone indicate,la ormai risalente interruzione dei rapporti di cointeressenza economica traMannino ed il gruppo, che giustificherebbe in tesi il venir meno dellapresunzione, ma affida la deduzione ad elementi - quale la restituzione di unasomma di 300.000 euro da parte di Mannino - che, di per sé, non hanno lacapacità dimostrativa (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv.280414 – 01; conforme Sez. 1, n. 1598 del 05/12/2025, dep. 2026, Miglioranza,n.m.) che gli attribuisce il ricorso della “dimostrazione inequivocabile delsepararsi dei rispettivi destini e delle rispettive attività”.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cuiritiene esistente il pericolo di fuga per l’intercettazione, risalente a sei anniprima, in cui l’indagato riferiva di aver preso informazioni su come stabilirsi inMauritania, perché da quello Stato non avrebbe potuto essere estradato, attesoche, dopo tale conversazione intercettata, il ricorrente comunque non ha fattoseguire ai propositi i fatti ed è rimasto in Italia, nonostante che avesse lapossibilità concreta di sottrarsi alla misura che era stata applicata a seguito diappello ex art. 310 cod. proc. pen.L’argomento è infondato. Il pericolo di fuga è un giudizio prognostico chedeve effettuare il giudice cautelare sulla “esistenza di un effettivo eprevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivointervento cautelare” (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 –01), e non è neutralizzato dalla assenza di specifici comportamenti indirizzati allafuga o di tentativo iniziale di fuga (cfr. Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv.274220; conforme, più di recente, Sez. 3, n. 12335 del 28/01/2026, Bifulco,n.m.), e nel caso in esame il giudizio prognostico è stato tratto in modo nonmanifestamente illogico dalla chiara volontà di sottrarsi alla giustizia manifestatadal ricorrente nella conversazione intercettata e dalla sua riferita capacità diprocurarsi “un pacchetto tutto completo” di documenti falsi per attestare la“residenza, la tessera, il passaporto”.Anche l’accento contenuto nella motivazione dell’ordinanza impugnata sullapredisposizione di documentazione falsa o strumentale alla fuga è elemento dacui si può trarre in modo non illogico il giudizio prognostico (v., di nuovo,sentenza Bifulco citata), per cui le deduzioni proposte in ricorso non riescono adevidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione delladecisione del giudice del merito.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sonostate rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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