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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 19378/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, come già evidenziato nella requisitoria scritta del 22 marzo 2023; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli riformava la pronuncia di condanna di primo grado resa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato solo in punto di sanzioni accessorie.

Il ricorrente era stato chiamato a rispondere: quanto al capo a) dell'imputazione, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1), e 223, comma 1, I.fall., per avere, in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 dicembre 2011, distratto rimanenze per un valore pari ad euro 1.445.750,00 e/o comunque, il corrispettivo in denaro derivante dalla cessione delle stesse; quanto al capo b) dell'imputazione, del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 I.fall., per avere, sempre nella predetta qualità, tenuto la contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Napoli l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione tanto dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 216 I.fall., quanto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza ed illogicità della motivazione, in ordine all'omessa valutazione di quanto illustrato nei motivi d'appello sulla destinazione delle rimanenze, specie rispetto alla contraddittoria interpretazione delle risultanze istruttorie.

In particolare, l'imputato lamenta a questo riguardo, per un verso, che la prova dell'esistenza delle rimanenze era stata fondata sull'ammissione che egli aveva effettuato al Curatore su tale aspetto e, per un altro, entrambe le sentenze di merito non avrebbero considerato attendibili, di contro, le dichiarazioni rese sempre da esso ricorrente in ordine alla destinazione di dette rimanenze, costituite da materiali edili inerti, per uno scopo conforme all'attività sociale, ossia la realizzazione di opere di recupero, sbancamento e riempimento dell'area di cava per non incorrere nelle sanzioni della Regione Campania e riprendere l'attività.

Questa contraddizione avrebbe inficiato ineludibilmente la motivazione della decisione impugnata.

Evidenzia inoltre lo stesso ricorrente che le sue deduzioni sulla destinazione delle rimanenze conforme all'oggetto sociale non sarebbero state considerate attendibili, sebbene una somma di importo pressocché pari alle rimanenze non rinvenute sarebbe stata coerentemente indicata, a seguito delle opere eseguite con l'utilizzo degli indicati materiali, tra le immobilizzazioni materiali del bilancio prefallimentare.

2.2. Mediante il secondo motivo l'imputato lamenta violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza ed illogicità della motivazione sulle censure formulate in appello in ordine ai presupposti per l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, in particolare, all'assenza dell'elemento soggettivo e derubricazione della ipotesi di reato contestato come bancarotta semplice ex art. 217 I.fall. 2 7, Il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in proposito di aver fornito piena collaborazione alla Curatela fallimentare consegnando le scritture contabili a propria disposizione sicché una eventuale inadeguata tenuta delle stesse non avrebbe potuto ritenersi funzionale a impedire la ricostruzione patrimoniale della società né, a fortiori, ad arrecare pregiudizio ai creditori.

2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 133 cod. pen. in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio che, per l'assunta gravità dei delitti accertati, non avrebbe tenuto conto della sua incensuratezza né del comportamento collaborativo fornito nel rendere una plausibile giustificazione della destinazione dei beni inerti valorizzati nel bilancio dell'anno 2010.

3. In data 22 marzo 2023, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

4. L'udienza pubblica si è svolta in assenza del procuratore dell'imputato che, alle ore 13:19, dopo la chiusura della stessa ha fatto pervenire presso la Cancelleria della Sezione comunicazione rappresentando il ritardo di 120 minuti del treno sul quale viaggiava per un guasto tecnico, al solo fine di giustificare la predetta assenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

Più in particolare, la prima parte del motivo è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto in virtù del quale, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (ex plurimis, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 29/02/2016, Rv. 267710 01; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013 Rv. 255385 01; Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999 Rv. 213636 - 01).

In altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma 1, n. 1

I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).

In definitiva, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico.

Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430).

In tale contesto - una volta ammessa al Curatore fallimentare da parte del [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza delle rimanenze appostate nel bilancio dell'anno 2010 - risulta del tutto generica la mera deduzione da parte dell'imputato dell'utilizzo di tali rimanenze, costituite da beni inerti, per eseguire lavori nella cava in modo da renderla conforme alle prescrizioni delle autorità amministrative, in assenza, nonostante l'ingente valore dei predetti beni, di qualsivoglia elemento istruttorio circa l'effettiva esecuzione dei relativi lavori.

Alcuna contraddittorietà può rinvenirsi, dunque, nel ragionamento inferenziale compiuto dalle sentenze di merito che, a fronte di dichiarazioni dell'imputato al Curatore di carattere complesso - in quanto in parte sfavorevoli e in parte favorevoli alla propria autodifesa - sono pervenute, anche in considerazione delle altre emergenze istruttorie, a conclusioni coerenti con le regole generali richiamate sulla prova del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. 4 s,

2. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile per assenza di specificità, in quanto la sentenza impugnata è congruamente argomentata in ordine alla ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Invero il ricorrente ha fornito documentazione contabile lacunosa e inattendibile, con la conseguenza che razionalmente la Corte territoriale ha ritenuto, alla luce delle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nella distrazione delle rimanenze, che "l'unica ragione in grado di sostenere l'omessa presentazione delle scritture è proprio la volontà di non consentire la ricostruzione degli affari, che avevano depauperato il patrimonio dell'azienda con grave pregiudizio alla massima dei creditori".

La Corte territoriale ha così fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659 - 01).

Quanto evidenziato esclude che la condotta posta in essere possa essere riqualificata in bancarotta documentale semplice, in assenza, peraltro, dei presupposti richiesti dall'art. 217, comma 2, !Sali.

3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

Occorre ricordare che, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex aliis, Sez. 3, n. 2233 de/ 17/06/2021, dep. 20/01/2022, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172 - 01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, deo. 21/02/1998, Rv. 209443 - 01).

Orbene, ciò posto, nella fattispecie in esame, la sentenza di primo grado ha negato le circostanze attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA] in ragione della gravità delle condotte ascritte allo stesso, ritenendo, con motivazione logica, che si sottrae al controllo di questa Corte, di non attribuire rilievo, per questa ragione, all'incensuratezza dell'imputato.

Inoltre, è stato espressamente argomentato, anche sotto tale profilo in modo congruo dal giudice d'appello, che il ricorrente non ha avuto una condotta collaborativa non fornendo idonei chiarimenti circa la condizione patrimoniale e contabile della società fallita né in relazione alla sorte dei beni distratti e non avendo inoltre assunto iniziative idonee a contenere il danno arrecato ai creditori sociali.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, come già evidenziato nella requisitoria scritta del 22 marzo 2023; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli riformava la pronuncia di condanna di primo grado resa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato solo in punto di sanzioni accessorie. Il ricorrente era stato chiamato a rispondere: quanto al capo a) dell'imputazione, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1), e 223, comma 1, I.fall., per avere, in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 dicembre 2011, distratto rimanenze per un valore pari ad euro 1.445.750,00 e/o comunque, il corrispettivo in denaro derivante dalla cessione delle stesse; quanto al capo b) dell'imputazione, del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 I.fall., per avere, sempre nella predetta qualità, tenuto la contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Napoli l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione tanto dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 216 I.fall., quanto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza ed illogicità della motivazione, in ordine all'omessa valutazione di quanto illustrato nei motivi d'appello sulla destinazione delle rimanenze, specie rispetto alla contraddittoria interpretazione delle risultanze istruttorie. In particolare, l'imputato lamenta a questo riguardo, per un verso, che la prova dell'esistenza delle rimanenze era stata fondata sull'ammissione che egli aveva effettuato al Curatore su tale aspetto e, per un altro, entrambe le sentenze di merito non avrebbero considerato attendibili, di contro, le dichiarazioni rese sempre da esso ricorrente in ordine alla destinazione di dette rimanenze, costituite da materiali edili inerti, per uno scopo conforme all'attività sociale, ossia la realizzazione di opere di recupero, sbancamento e riempimento dell'area di cava per non incorrere nelle sanzioni della Regione Campania e riprendere l'attività. Questa contraddizione avrebbe inficiato ineludibilmente la motivazione della decisione impugnata. Evidenzia inoltre lo stesso ricorrente che le sue deduzioni sulla destinazione delle rimanenze conforme all'oggetto sociale non sarebbero state considerate attendibili, sebbene una somma di importo pressocché pari alle rimanenze non rinvenute sarebbe stata coerentemente indicata, a seguito delle opere eseguite con l'utilizzo degli indicati materiali, tra le immobilizzazioni materiali del bilancio prefallimentare. 2.2. Mediante il secondo motivo l'imputato lamenta violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza ed illogicità della motivazione sulle censure formulate in appello in ordine ai presupposti per l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, in particolare, all'assenza dell'elemento soggettivo e derubricazione della ipotesi di reato contestato come bancarotta semplice ex art. 217 I.fall. 2 7, Il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in proposito di aver fornito piena collaborazione alla Curatela fallimentare consegnando le scritture contabili a propria disposizione sicché una eventuale inadeguata tenuta delle stesse non avrebbe potuto ritenersi funzionale a impedire la ricostruzione patrimoniale della società né, a fortiori, ad arrecare pregiudizio ai creditori. 2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 133 cod. pen. in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio che, per l'assunta gravità dei delitti accertati, non avrebbe tenuto conto della sua incensuratezza né del comportamento collaborativo fornito nel rendere una plausibile giustificazione della destinazione dei beni inerti valorizzati nel bilancio dell'anno 2010. 3. In data 22 marzo 2023, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. 4. L'udienza pubblica si è svolta in assenza del procuratore dell'imputato che, alle ore 13:19, dopo la chiusura della stessa ha fatto pervenire presso la Cancelleria della Sezione comunicazione rappresentando il ritardo di 120 minuti del treno sul quale viaggiava per un guasto tecnico, al solo fine di giustificare la predetta assenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Più in particolare, la prima parte del motivo è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto in virtù del quale, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (ex plurimis, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 29/02/2016, Rv. 267710 01; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013 Rv. 255385 01; Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999 Rv. 213636 - 01). In altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma 1, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). In definitiva, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). In tale contesto - una volta ammessa al Curatore fallimentare da parte del [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza delle rimanenze appostate nel bilancio dell'anno 2010 - risulta del tutto generica la mera deduzione da parte dell'imputato dell'utilizzo di tali rimanenze, costituite da beni inerti, per eseguire lavori nella cava in modo da renderla conforme alle prescrizioni delle autorità amministrative, in assenza, nonostante l'ingente valore dei predetti beni, di qualsivoglia elemento istruttorio circa l'effettiva esecuzione dei relativi lavori. Alcuna contraddittorietà può rinvenirsi, dunque, nel ragionamento inferenziale compiuto dalle sentenze di merito che, a fronte di dichiarazioni dell'imputato al Curatore di carattere complesso - in quanto in parte sfavorevoli e in parte favorevoli alla propria autodifesa - sono pervenute, anche in considerazione delle altre emergenze istruttorie, a conclusioni coerenti con le regole generali richiamate sulla prova del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. 4 s, 2. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile per assenza di specificità, in quanto la sentenza impugnata è congruamente argomentata in ordine alla ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Invero il ricorrente ha fornito documentazione contabile lacunosa e inattendibile, con la conseguenza che razionalmente la Corte territoriale ha ritenuto, alla luce delle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nella distrazione delle rimanenze, che "l'unica ragione in grado di sostenere l'omessa presentazione delle scritture è proprio la volontà di non consentire la ricostruzione degli affari, che avevano depauperato il patrimonio dell'azienda con grave pregiudizio alla massima dei creditori". La Corte territoriale ha così fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659 - 01). Quanto evidenziato esclude che la condotta posta in essere possa essere riqualificata in bancarotta documentale semplice, in assenza, peraltro, dei presupposti richiesti dall'art. 217, comma 2, !Sali. 3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Occorre ricordare che, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex aliis, Sez. 3, n. 2233 de/ 17/06/2021, dep. 20/01/2022, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172 - 01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, deo. 21/02/1998, Rv. 209443 - 01). Orbene, ciò posto, nella fattispecie in esame, la sentenza di primo grado ha negato le circostanze attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA] in ragione della gravità delle condotte ascritte allo stesso, ritenendo, con motivazione logica, che si sottrae al controllo di questa Corte, di non attribuire rilievo, per questa ragione, all'incensuratezza dell'imputato. Inoltre, è stato espressamente argomentato, anche sotto tale profilo in modo congruo dal giudice d'appello, che il ricorrente non ha avuto una condotta collaborativa non fornendo idonei chiarimenti circa la condizione patrimoniale e contabile della società fallita né in relazione alla sorte dei beni distratti e non avendo inoltre assunto iniziative idonee a contenere il danno arrecato ai creditori sociali. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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