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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29637/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/07/2020 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1AI Tribunale di Piacenza, Sezione misure di prevenzione, in riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e in particolare della Romiglia s.r.I., facente parte di detto Gruppo, con il decreto di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione ex art. 59, comma 6, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto in data 10 aprile 2019 con cui il Giudice delegato formava e dichiarava esecutivo lo stato passivo relativo a detta società (oggetto di confisca preventiva disposta dal suddetto Tribunale con decreto in data 17 agosto 2016, esecutivo in data 1 settembre 2016, cui risulta subentrata confisca ex artt. 240 cod. pen. e 12 sexies

I. 7 agosto 1992, n. 352, giusta sentenza del Tribunale di Piacenza in data 24 maggio 2018), senza ammettere il credito vantato dalla suddetta come liquidatrice e consulente fiscale di tale società.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, anche come travisamento della prova risultante dal ricorso in opposizione e dai documenti ad esso allegati.

Si duole la difesa che il Tribunale di Piacenza, nel rigettare l'opposizione ad un provvedimento di esclusione del credito emesso dal G.i.p., in funzione di Giudice delegato, basato su inadempimenti, generici e mai contestati, della ricorrente sia come liquidatore della società sia come consulente deputata agli adempimenti fiscali, abbia svolto diverse valutazioni sia in fatto che in diritto, che non erano state oggetto di contestazione alcuna nel provvedimento di esclusione impugnato.

In particolare tali valutazioni concernono il fatto che i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento non sarebbero liquidi, esigibili e non contestati e come tali soggetti alla procedura di verifica ex artt. 57 e ss. d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché la mancanza di nomina della Rimonti da parte dell'[OSCURATO:PERSONA].

Quanto al primo profilo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione, anche come travisamento probatorio, e violazione dell'art. 54 dell'appena menzionato decreto legislativo.

Nella prospettazione difensiva detto articolo, quando fa riferimento ai "crediti non contestati", presuppone, comunque, l'accertamento della fondatezza o infondatezza della contestazione secondo la procedura ex art. 54 e non già secondo la procedura ex artt. 57/59, che riguarda la diversa fattispecie di ammissione dei crediti allo stato passivo, non richiesta mai formalmente dalla ricorrente.

Il Tribunale avrebbe, inoltre, secondo la difesa, omesso qualsiasi valutazione delle ragioni di contestazione del credito, compiendo un travisamento per omessa pronuncia su prova decisiva.

Quanto al secondo profilo, si deduce vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale, senza indicare in base a quali elementi concreti e logici era giunto a tali conclusioni, avrebbe negato che la ricorrente avesse svolto funzioni di liquidatore, date per scontate dal G.i.p. che ne avrebbe censurato lo svolgimento, e avrebbe rilevato la mancata formalizzazione della nomina di liquidatore della Rimonti.

Tali rilievi hanno prescisso dalla considerazione che gran parte del provvedimento del primo Giudice si basava sui presupposti sia della qualità di liquidatore della suddetta sia dell'attività della stessa come tale.

Né si è considerato che nell'opposizione la Rimonti si sarebbe limitata a dare atto che per decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] la disponibilità dei conti correnti restava esclusivamente in capo a quest'ultimo, potendo operare la suddetta telematicamente sugli stessi solo previa autorizzazione di detto Amministratore, per scelte assunte dallo stesso e confermate dalla coadiutrice.

Tali scelte, però, per la difesa non consentono di escludere lo svolgimento di concrete funzioni da parte della Rimonti in qualità di liquidatore, come da documenti allegati al ricorso in opposizione e assolutamente trascurati dal Tribunale di Piacenza.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentato travisamento della prova nella parte in cui il Tribunale di Piacenza ha ritenuto che non vi fosse prova che la ricorrente fosse stata nominata liquidatore della società.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Piacenza l'[OSCURATO:PERSONA] della società aveva dato seguito al provvedimento autorizzativo del Giudice delegato, ponendo in liquidazione la società e nominando la Rag.

Rimonti quale liquidatore della stessa, come da verbale di assemblea straordinaria in data 11 settembre 2017, allegato al ricorso.

Rileva il difensore che tale documento è stato prodotto solo in questa sede, non potendo essere prodotto precedentemente, in quanto relativo a fatto che è stato dato per scontato dal G.i.p. nella funzione di Giudice delegato.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia vizio di motivazione anche come travisamento della prova.

Si rileva che la ricorrente non avrebbe mai svolto il ruolo di coadiutore dell'amministratore giudiziario, ma solo di liquidatore e di consulente fiscale e che sarebbe errato il riferimento all'art. 35 d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159 contenuto nell'impugnato provvedimento del Tribunale.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla violazione degli artt. 40, comma 3, e 41, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, lamentandosi che, ai sensi di detto combinato disposto normativo, la nomina di coadiutore non rientrerebbe, diversamente da quanto erroneamente affermato dal provvedimento impugnato, tra • gli atti necessitanti una autorizzazione del Giudice delegato, bensì tra gli atti di ordinaria amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Va, invero, premesso che, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 279627).

2. Infondati sono i primi due motivi di impugnazione.

L'attività degli organi della procedura genera crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa.

Deve escludersi, pertanto, l'applicazione .dell'art. 52 d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159 ai crediti prededucibili sorti durante la procedura, dovendosi applicare la chiara disposizione dell'art. 54 stesso decreto, la quale dispone che «i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato».

Nel caso in esame il Tribunale - e in precedenza anche il G.i.p. come Giudice delegato - ha rilevato che i crediti di cui si chiedeva l'ammissione al passivo erano «del tutto contestati come risulta chiaramente ed in maniera non equivoca dalle ragioni (indipendentemente dalla loro fondatezza o meno nel merito) enunciate nel provvedimento giudiziale di non ammissione di detti crediti»; e, quindi, come riconosciuto sostanzialmente dalla stessa ricorrente, necessitavano di accertamento all'esito della procedura che comprende anche l'opposizione ex art. 59 del summenzionato decreto.

Orbene, nell'ambito dell'attività di verifica di tali crediti contestati, con riferimento a quelli relativi alla funzione di liquidatore, il Tribunale, pur rilevando dalla documentazione prodotta in allegato all'opposizione la sussistenza di una autorizzazione del Giudice delegato in data 5 luglio 2017 alla messa in liquidazione della società, non ha rinvenuto la prova che ciò sia poi effettivamente avvenuto e che la ricorrente sia stata nominata liquidatore.

A tale riguardo la difesa intende produrre in questa sede tale prova, allegando al ricorso il summenzionato verbale di assemblea straordinaria (e incorporandolo nel testo del secondo motivo).

Trascura, però, che nel giudizio di legittimità, instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, possono essere introdotti solo documenti che non siano attinenti al merito e che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi, e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens di cause estintive e di disposizioni più favorevoli (Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801: in applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la produzione, in sede di legittimità, di una sentenza di assoluzione).

Tali condizioni nel caso di specie non si sono verificate, atteso che: - la documentazione attinente alla presenza di un regolare atto di nomina del liquidatore da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] in forza di un provvedimento autorizzativo del Giudice delegato concerne il merito; - l'interessato poteva esibirla nel precedente grado di giudizio (a nulla rilevando quanto dedotto dalla ricorrente che sulla mancata nomina fa leva il provvedimento impugnato e non quello di esclusione dal passivo del credito); - dalla possibilità di deposito si fa derivare solamente la sussistenza di un vuoto motivazionale nel provvedimento impugnato, ma non certo la possibile applicazione di uno ius superveniens più favorevole.

Va, inoltre, osservato che tale produzione sarebbe irrilevante perché il Tribunale di Piacenza ha comunque escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto in concreto l'attività di liquidatore, «atteso che, per sua espressa ammissione, non aveva la disponibilità dei conti correnti, con la conseguenza che "era di fatto un liquidatore senza portafoglio e senza alcun autonomo potere decisionale, dato che la gestione del denaro è sempre stata prerogativa esclusiva delle due sopra menzionate figure" (vale a dire dapprima l'A.G. avv.to C. Shiaffonati e, poi, la coadiutrice dott.ssa F. Zaniboni)».

Il Tribunale conclude nel senso che dal proposto ricorso neppure è dato comprendere quali siano stati in concreto gli atti di liquidazione posti in essere dalla istante, non potendo legittimamente la stessa far valere alcun diritto a percepire il compenso per l'incarico (indimostrato) di liquidatore.

E' evidente che con tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, le doglianze difensive sopra riportate non si confrontano, se non per contestarle ed insistere sugli stessi rilievi già svolti, sollecitando una non consentita rivalutazione di elementi fattuali e in tal modo manifestando la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità.

3. Infondati sono gli ulteriori due motivi di ricorso.

Come rimarcato dalla condivisibile requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, la nomina di un coadiutore con funzioni di consulente fiscale e contabile, in considerazione del ruolo di ausilio non meramente materiale, ma concernente anche la predisposizione di soluzioni tecnico-giuridiche incidenti sulle scelte discrezionali dell'amministrazione, non può rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda di cui all'art. 41, comma 2, decreto legislativo summenzionato, apparendo, invece, manifestazione della modalità di esercizio dell'[OSCURATO:PERSONA] e necessitando, pertanto, di una specifica autorizzazione da parte del Giudice delegato, a norma dell'art. 35, comma 4, del summenzionato decreto.4.

Al rigetto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/07/2020 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1AI Tribunale di Piacenza, Sezione misure di prevenzione, in riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e in particolare della Romiglia s.r.I., facente parte di detto Gruppo, con il decreto di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione ex art. 59, comma 6, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto in data 10 aprile 2019 con cui il Giudice delegato formava e dichiarava esecutivo lo stato passivo relativo a detta società (oggetto di confisca preventiva disposta dal suddetto Tribunale con decreto in data 17 agosto 2016, esecutivo in data 1 settembre 2016, cui risulta subentrata confisca ex artt. 240 cod. pen. e 12 sexies I. 7 agosto 1992, n. 352, giusta sentenza del Tribunale di Piacenza in data 24 maggio 2018), senza ammettere il credito vantato dalla suddetta come liquidatrice e consulente fiscale di tale società. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, anche come travisamento della prova risultante dal ricorso in opposizione e dai documenti ad esso allegati. Si duole la difesa che il Tribunale di Piacenza, nel rigettare l'opposizione ad un provvedimento di esclusione del credito emesso dal G.i.p., in funzione di Giudice delegato, basato su inadempimenti, generici e mai contestati, della ricorrente sia come liquidatore della società sia come consulente deputata agli adempimenti fiscali, abbia svolto diverse valutazioni sia in fatto che in diritto, che non erano state oggetto di contestazione alcuna nel provvedimento di esclusione impugnato. In particolare tali valutazioni concernono il fatto che i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento non sarebbero liquidi, esigibili e non contestati e come tali soggetti alla procedura di verifica ex artt. 57 e ss. d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché la mancanza di nomina della Rimonti da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo profilo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione, anche come travisamento probatorio, e violazione dell'art. 54 dell'appena menzionato decreto legislativo. Nella prospettazione difensiva detto articolo, quando fa riferimento ai "crediti non contestati", presuppone, comunque, l'accertamento della fondatezza o infondatezza della contestazione secondo la procedura ex art. 54 e non già secondo la procedura ex artt. 57/59, che riguarda la diversa fattispecie di ammissione dei crediti allo stato passivo, non richiesta mai formalmente dalla ricorrente. Il Tribunale avrebbe, inoltre, secondo la difesa, omesso qualsiasi valutazione delle ragioni di contestazione del credito, compiendo un travisamento per omessa pronuncia su prova decisiva. Quanto al secondo profilo, si deduce vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale, senza indicare in base a quali elementi concreti e logici era giunto a tali conclusioni, avrebbe negato che la ricorrente avesse svolto funzioni di liquidatore, date per scontate dal G.i.p. che ne avrebbe censurato lo svolgimento, e avrebbe rilevato la mancata formalizzazione della nomina di liquidatore della Rimonti. Tali rilievi hanno prescisso dalla considerazione che gran parte del provvedimento del primo Giudice si basava sui presupposti sia della qualità di liquidatore della suddetta sia dell'attività della stessa come tale. Né si è considerato che nell'opposizione la Rimonti si sarebbe limitata a dare atto che per decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] la disponibilità dei conti correnti restava esclusivamente in capo a quest'ultimo, potendo operare la suddetta telematicamente sugli stessi solo previa autorizzazione di detto Amministratore, per scelte assunte dallo stesso e confermate dalla coadiutrice. Tali scelte, però, per la difesa non consentono di escludere lo svolgimento di concrete funzioni da parte della Rimonti in qualità di liquidatore, come da documenti allegati al ricorso in opposizione e assolutamente trascurati dal Tribunale di Piacenza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentato travisamento della prova nella parte in cui il Tribunale di Piacenza ha ritenuto che non vi fosse prova che la ricorrente fosse stata nominata liquidatore della società. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Piacenza l'[OSCURATO:PERSONA] della società aveva dato seguito al provvedimento autorizzativo del Giudice delegato, ponendo in liquidazione la società e nominando la Rag. Rimonti quale liquidatore della stessa, come da verbale di assemblea straordinaria in data 11 settembre 2017, allegato al ricorso. Rileva il difensore che tale documento è stato prodotto solo in questa sede, non potendo essere prodotto precedentemente, in quanto relativo a fatto che è stato dato per scontato dal G.i.p. nella funzione di Giudice delegato. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia vizio di motivazione anche come travisamento della prova. Si rileva che la ricorrente non avrebbe mai svolto il ruolo di coadiutore dell'amministratore giudiziario, ma solo di liquidatore e di consulente fiscale e che sarebbe errato il riferimento all'art. 35 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 contenuto nell'impugnato provvedimento del Tribunale. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla violazione degli artt. 40, comma 3, e 41, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, lamentandosi che, ai sensi di detto combinato disposto normativo, la nomina di coadiutore non rientrerebbe, diversamente da quanto erroneamente affermato dal provvedimento impugnato, tra • gli atti necessitanti una autorizzazione del Giudice delegato, bensì tra gli atti di ordinaria amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Va, invero, premesso che, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 279627). 2. Infondati sono i primi due motivi di impugnazione. L'attività degli organi della procedura genera crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa. Deve escludersi, pertanto, l'applicazione .dell'art. 52 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 ai crediti prededucibili sorti durante la procedura, dovendosi applicare la chiara disposizione dell'art. 54 stesso decreto, la quale dispone che «i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato». Nel caso in esame il Tribunale - e in precedenza anche il G.i.p. come Giudice delegato - ha rilevato che i crediti di cui si chiedeva l'ammissione al passivo erano «del tutto contestati come risulta chiaramente ed in maniera non equivoca dalle ragioni (indipendentemente dalla loro fondatezza o meno nel merito) enunciate nel provvedimento giudiziale di non ammissione di detti crediti»; e, quindi, come riconosciuto sostanzialmente dalla stessa ricorrente, necessitavano di accertamento all'esito della procedura che comprende anche l'opposizione ex art. 59 del summenzionato decreto. Orbene, nell'ambito dell'attività di verifica di tali crediti contestati, con riferimento a quelli relativi alla funzione di liquidatore, il Tribunale, pur rilevando dalla documentazione prodotta in allegato all'opposizione la sussistenza di una autorizzazione del Giudice delegato in data 5 luglio 2017 alla messa in liquidazione della società, non ha rinvenuto la prova che ciò sia poi effettivamente avvenuto e che la ricorrente sia stata nominata liquidatore. A tale riguardo la difesa intende produrre in questa sede tale prova, allegando al ricorso il summenzionato verbale di assemblea straordinaria (e incorporandolo nel testo del secondo motivo). Trascura, però, che nel giudizio di legittimità, instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, possono essere introdotti solo documenti che non siano attinenti al merito e che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi, e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens di cause estintive e di disposizioni più favorevoli (Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801: in applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la produzione, in sede di legittimità, di una sentenza di assoluzione). Tali condizioni nel caso di specie non si sono verificate, atteso che: - la documentazione attinente alla presenza di un regolare atto di nomina del liquidatore da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] in forza di un provvedimento autorizzativo del Giudice delegato concerne il merito; - l'interessato poteva esibirla nel precedente grado di giudizio (a nulla rilevando quanto dedotto dalla ricorrente che sulla mancata nomina fa leva il provvedimento impugnato e non quello di esclusione dal passivo del credito); - dalla possibilità di deposito si fa derivare solamente la sussistenza di un vuoto motivazionale nel provvedimento impugnato, ma non certo la possibile applicazione di uno ius superveniens più favorevole. Va, inoltre, osservato che tale produzione sarebbe irrilevante perché il Tribunale di Piacenza ha comunque escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto in concreto l'attività di liquidatore, «atteso che, per sua espressa ammissione, non aveva la disponibilità dei conti correnti, con la conseguenza che "era di fatto un liquidatore senza portafoglio e senza alcun autonomo potere decisionale, dato che la gestione del denaro è sempre stata prerogativa esclusiva delle due sopra menzionate figure" (vale a dire dapprima l'A.G. avv.to C. Shiaffonati e, poi, la coadiutrice dott.ssa F. Zaniboni)». Il Tribunale conclude nel senso che dal proposto ricorso neppure è dato comprendere quali siano stati in concreto gli atti di liquidazione posti in essere dalla istante, non potendo legittimamente la stessa far valere alcun diritto a percepire il compenso per l'incarico (indimostrato) di liquidatore. E' evidente che con tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, le doglianze difensive sopra riportate non si confrontano, se non per contestarle ed insistere sugli stessi rilievi già svolti, sollecitando una non consentita rivalutazione di elementi fattuali e in tal modo manifestando la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità. 3. Infondati sono gli ulteriori due motivi di ricorso. Come rimarcato dalla condivisibile requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, la nomina di un coadiutore con funzioni di consulente fiscale e contabile, in considerazione del ruolo di ausilio non meramente materiale, ma concernente anche la predisposizione di soluzioni tecnico-giuridiche incidenti sulle scelte discrezionali dell'amministrazione, non può rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda di cui all'art. 41, comma 2, decreto legislativo summenzionato, apparendo, invece, manifestazione della modalità di esercizio dell'[OSCURATO:PERSONA] e necessitando, pertanto, di una specifica autorizzazione da parte del Giudice delegato, a norma dell'art. 35, comma 4, del summenzionato decreto.4. Al rigetto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dell
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