CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 631/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini, 134, il tutto come da procura su foglio congiunto; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sez. staccata di Lecce, n.959/2020, depositat a il 27 maggio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: SOSPENSIONE L.1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di una cartella di pagamento (n.12220150007781761000 e il ruolo n.2015/000282) per vizi propri della cartella nonché per omessa verifica della maggior convenienza tra cumulo materiale e giuridico delle sanzioni e omessa indicazione dei criteri e del tasso relativi agli interessi applicati. La CTP accoglieva il ricorso limitatamente alla riduzione del carico sanzionatorio, riducendolo dal 100 al 90 % dell’imposta accertata. La CTR, adìta in sede di gravame dalla contribuente, rigettava lo stesso. 2. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 24, secondo comma, 97, primo comma, Cost., 7 e 16, l. 27 luglio 2000, n. 212, 1 e 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. I giudici d'appello sarebbero incorsi nella violazione delle norme indicate per avere erroneamente sostenuto che la contribuente avrebbe dovuto richiedere la rideterminazione delle sanzioni nel giudizio proposto avverso l'avviso di accertamento, laddove, per contro, dovevano d'ufficio, l'Agenzia e il giudice, quantificare le sanzioni per tener conto di quelle già irrogate per gli stessi illeciti contestati in altri periodi di imposta. Così come doveva l’Agenzia spiegare le ragioni per le quali non avesse proceduto in tal senso. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Erroneamente giudici d'appello avevano sostenuto che la violazione dell'art. 12, citato nel costituire vizio proprio dell'avviso di accertamento, non potesse essere ritualmente eccepita nel giudizio avverso ruolo della cartella. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 36, d.lgs. n. 546/1992, 24 e 111, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., versandosi in ipotesi di motivazione apparente. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 24 e 97, Cost., 7 e 16, l. n. 212/2000, 1 e 3, l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In quanto non sussiste più alcuna presunzione di legittimità che assiste agli atti dell'amministrazione finanziaria e costituendo preciso obbligo dell'Agenzia quello di indicare nella cartella i criteri adottati per la quantificazione degli interessi. 5. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinvi