CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/202g0 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente - quanto ai reati ascritti ai capi 8.1), 9.1) e 18.1) (limitatamente al dono della bresaola), per i quali assolveva l'imputata perché il fatto non sussiste, e al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. - la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato la imputata [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 318 cod. pen. alla stessa ascritti ai capi 7.1), 8.1), 9.1), 10.1), 18.1) e 19.1), riducendo la pena a mesi undici di reclusione. All'imputata era stato contestato di aver, quale funzionario esaminatore presso la Motorizzazione Civile di Bergamo, per l'esercizio delle sue funzioni in relazione agli esami di guida, ricevuto utilità dai titolari delle scuole guida presso le quali doveva svolgere i predetti esami (fatti commessi dal 28 gennaio al 12 aprile 2017). Tali utilità era consistite in un rifornimento di benzina per la sua autovettura (capo 7.1), in ricariche telefoniche da 50 euro ciascuna (capi 10.1 e 19.1) e in una affettatrice di acciaio (capo 18.1). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per il capo 7.1). Manca la prova del reato, posto che in modo presuntivo è stata desunta da una captazione la dazione dell'utilità da parte del titolare della scuola (questi si era limitato a chiedere se l'auto della imputata fosse a benzina e alla risposta positiva avevano risposto "perfetto" e la donna "ma smettila dai"). Non vi è prova del concerto tra i due, dell'ammontare del rifornimento e della sua effettiva dazione. Quandanche era stato accertato che era usanza dei titolari delle scuole guida coinvolte nelle indagini far tale tipo di donativo a titolo di ringraziamento agli esaminatori, nessun titolare aveva fatto il nome della imputata come uno degli esaminatori che beneficiavano di tale trattamento, anzi nella specie il presunto datore ha negato o quanto meno non ha riconosciuto tale circostanza. Proprio la telefonata dimostrava la mancanza di una tale usanza nei confronti dell'imputata, rilevato viepiù che la prassi indicata dai gestori delle scuole guida avveniva alla fine degli esami (e non come nel caso in esame nel corso dell'esame). Unico scopo della telefonata era far sapere alla imputata di poter essere destinataria di un trattamento di favore (ovvero un'istigazione alla corruzione). La risposta data sul tipo di auto dimostrava che non vi fosse un'usanza e la replica al "perfetto" rilevava che l'imputata aveva reagito (rifiutando il regalo) e che non intendeva chiedere oltre per non disturbare gli esami in corso. Resta priva di prova la circostanza che l'imputata avesse dato le chiavi dell'auto al titolare della scuola guida e in senso contrario militava sia la prassi riferita di fare il rifornimento alla fine degli esami sia la domanda fatta dal predetto per conoscere il tipo di carburante. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tutti i capi quanto al dolo; violazione del d.P.R. n. 62 del 2013 e del principio di offensività.La imputata è stata ritenuta colpevole di soli 4 episodi a fronte di 18 mesi di indagine e 377 sedute di esami. In relazione alle dazioni non è mai emerso la richiesta o la sollecitazione della dazione. Sulla base della vigente normativa (l'art. 4 d.P.R. n. 62 del 2013) sono ammessi i donativi sino a 150 euro anche sotto forma di sconto (in tal senso è la Relazione illustrativa, richiamata dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze del 2014) e tali dovevano considerarsi i donativi contestati all'imputata (in taluni casi, come per l'affettatrice, a fronte di pregressi rapporti personali). Lo stesso corso fatto ai dipendenti per la formazione dal Ministero di appartenenza non specificava il tema dei casi di legittima accettazione dei donativi di valore pari o inferiore ai 150 euro (ovvero il collegamento o meno con l'attività del dipendente). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al primo motivo, va osservato preliminarmente che la sentenza impugnata (cfr. pag. 6) dà atto che dalle captazioni fosse emersa non solo la continuità con la quale la imputata a distanza di pochi giorni venisse costantemente "retribuita" in natura dai titolari delle auto-scuole, ma che la stessa fosse ben consapevole di detto sistema (tanto da temere l'arrivo del nuovo direttore della Motorizzazione che poteva portare a compromettere i "piccoli orticelli" dei vari funzionari). In tal senso (cfr. pag. 25) deponevano anche le captazioni tra la donna ed il coniuge che davano atto dell'abitudine dei titolari delle autoscuole di fare regali all'imputata e che la stessa attendesse tali dazioni. Ciò premesso, il primo motivo articola censure di merito e aspecifiche, finendo per replicare le critiche versate nell'appello. Le argomentazioni della sentenza impugnata nel valutare l'episodio delittuoso di cui al capo 7.1.) non sono infatti manifestamente illogiche e la ricorrente mira piuttosto a sostenere, in modo non consentito in questa sede, come più logica e convincente la lettura delle evidenze processuali proposta in appello. Al riguardo va evidenziato che la sentenza impugnata ha dato atto che il rifornimento del carburante era uno dei modi usuali di compenso degli esaminatori da parte delle autoscuole oggetto di indagine e che la stessa richiesta del Piazzalunga mirava soltanto ad una "conferma" del tipo di alimentazione (non era infatti una richiesta di informazioni sul punto), fatta in un momento sensibile (lo svolgimento degli esami), proprio per rendere edotta la imputata del benefit che/ questi si apprestava a dare (il che secondo la Corte di appello rendeva recessiva l'argomentazione difensiva sulla illogicità della domanda da chi già avesse il possesso delle chiavi). La Corte di appello ha poi fatto rilevare che la risposta lapidaria della imputata a tale domanda svelava come la stessa fosse ben al corrente della ragione della richiesta, mentre la sua battuta di commento era una semplice frase di circostanza in occasione di regalie in un contesto ambiguo e scivoloso. 3. Anche il secondo motivo si limitata a riproporre le censure di appello, alle quali la Corte di appello ha fornito una adeguata e non censurabile risposta. Sul tema del dolo e dell'occasionalità delle condotte, è sufficiente richiamare le osservazioni fatte dalla Corte di appello e di cui si è detto nell'incipit dell'esame del primo motivo di ricorso. La Corte di appello ha inoltre affrontato la questione della rilevanza del corso di formazione del 2017 (ritenendolo un evento successivo, organizzato dopo l'emersione dei fatti di cui al presente processo), in ordine alla quale la ricorrente propone in questa sede censure di merito. Sul tema delle regalie di uso, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi di diritti affermati in sede di legittimità (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, Rv. 27149, richiamata dalla sentenza impugnata a pag. 26). La Corte di legittimità ha infatti ritenuto che sia il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.M. [OSCURATO:PERSONA] 28 novembre 2000, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 84 del 10 aprile 2001, sia il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ritengono, nel contesto di una disciplina di evidente sfavore per tale comportamento, ammissibile l'accettazione di «regali o altre utilità» solo con riferimento a «quelli d'uso di modico valore» e «d'uso»; che non può definirsi «d'uso» una dazione solo perché correlata alla definizione, nell'interesse del soggetto erogante l'utilità, di una pratica amministrativa da parte del ricevente; che in ogni caso l'attuale disciplina, fissata dal primo periodo del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, circoscrive ulteriormente l'ammissibilità dell'accettazione di donativi da parte del dipendente pubblico, richiedendo che gli stessi, oltre che «d'uso» nonché «di modico valore», debbono essere «effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali». Quindi la accertata dazione in occasione degli esami non poteva costituire una dazione d'uso "occasionale" nell'ambito di relazione di cortesia (cfr. Sez. 6, n. 51946 del 19/04/2018 in motivazione quanto alla dazione di buoni carburante del/ valore di 50 euro ciascuno correlata all'indebito esercizio dell'attività discrezionale nell'interesse del soggetto erogante l'utilità). 4. 31 Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso