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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04669/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all’art. 81, comma secondo, cod. pen., per erronea applicazione della legge penale; nonché per travisamento della prova; è manifestamente infondato poiché si fonda su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già prospettate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag.3); considerato che, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all’art. 81, comma secondo, cod. pen., per erronea applicazione della legge penale; nonché per travisamento della prova; è manifestamente infondato poiché si fonda su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già prospettate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag.3); considerato che, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04669/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris