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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06406/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, sulla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H) è generico perché nelle prime 3 pagine null'altro fa se non riportare principi generali ed arresti giurisprudenziali, corretti in linea di massima, ma del tutto inconferenti rispetto alla questione sollevata, mentre nell'ultima mezza pagina, propone un confronto del tutto parziale con la sentenza impugnata, in particolare la parte (pg. 6 e 7) ove vengono analizzati gli elementi indiziari a carico dell'imputato, ben superiori alla semplice localizzazione del cellulare ed alla identità del modus operandi con precedenti rapine, come addotto dalla difesa; osservato che il secondo motivo di ricorso, sul diniego delle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio evoca - per contestarlo - un argomento (l'indebita valorizzazione, in negativo, dell'avvalimento della facoltà di non rispondere da parte dell'imputato) che non risulta dalla motivazione d'appello e che risale al primo grado - cfr. riassunto dei motivi di appello, pg. 5), mentre tralascia le ragioni addotte dalla Corte d'appello, incorrendo così in una paradigmatica aspecificità, che condanna ulteriormente il ricorso all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, sulla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H) è generico perché nelle prime 3 pagine null'altro fa se non riportare principi generali ed arresti giurisprudenziali, corretti in linea di massima, ma del tutto inconferenti rispetto alla questione sollevata, mentre nell'ultima mezza pagina, propone un confronto del tutto parziale con la sentenza impugnata, in particolare la parte (pg. 6 e 7) ove vengono analizzati gli elementi indiziari a carico dell'imputato, ben superiori alla semplice localizzazione del cellulare ed alla identità del modus operandi con precedenti rapine, come addotto dalla difesa; osservato che il secondo motivo di ricorso, sul diniego delle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio evoca - per contestarlo - un argomento (l'indebita valorizzazione, in negativo, dell'avvalimento della facoltà di non rispondere da parte dell'imputato) che non risulta dalla motivazione d'appello e che risale al primo grado - cfr. riassunto dei motivi di appello, pg. 5), mentre tralascia le ragioni addotte dalla Corte d'appello, incorrendo così in una paradigmatica aspecificità, che condanna ulteriormente il ricorso all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembr
Sentenza Cassazione n. 06406/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris