CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 01361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35534-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 2146/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 35534 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 35534/19 tra [OSCURATO:PERSONA] (Parte ricorrente) eINPS(Parte intimata) Con sentenza del 28/10/2019 la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, constatato il superamento da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] della soglia reddituale di 5.000 curo prevista dall'art. 54 bis d.l. 50/2017 ai fini dell'esenzione dell'obbligo di iscrizione nella gestione separata, riteneva corretta l'iscrizione del professionista alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 2, commi 25 e 26 1. 335/95 in combinato con l'art. 18 comma 12 d.l. 98/2011, e dovuti i contributi previdenziali conseguenti per l'anno 2009. La corte territoriale respingeva l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi, decorrendo la prescrizione dal momento della scadenza del termine di pagamento del contributo, e quindi dal 6/7/10, in base al d.p.c.m. 10/6/2010, ed essendo stato notificato dall'[OSCURATO:PERSONA] avviso bonario in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso tale sentenza ricorre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per due motivi, illustrati da memoria. L'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato delega. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione art. 2commi 25 e 26 1. 335/1995 e art. 18 1. 111/2011, lamentandosi l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è manifestamente infondato: questa Corte ha infatti già affermato (Sez. L - , Sentenza n. 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 — 01, ed altre successive conformi) che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'[OSCURATO:PERSONA], in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della 1. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. o Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., per aver trascurato l'avvenuta prescrizione in data 16/6/2015 del credito contributivo, dal momento che il contributo avrebbe dovuto essere versato il 16/6/2010 ed ai sensi dell'art. 3 1. 212/2000. Anche tale motivo è manifestamente infondato, essendosi precisato (Sez. L, Sentenza n. 10273 del 19/04/2021, Rv. 661100 - 01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite. Nulla per spese, non avendo svolto l'[OSCURATO:PERSONA] attività difensiva. p.q.m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]