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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32474/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/04/2021 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, uditi per entrambi gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il solo Fabi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 7 aprile 2021 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 4 novembre 2020 del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per plurime cessioni di cocaina.

2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione, la violazione di legge e di norme processuali per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, titti/ ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, in misura inferiore a quella massima consentita. [OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo di ricorso la violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 73 e con il secondo la violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto operante nei suoi confronti il divieto di cui all'articolo 69 quarto comma che impediva il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non tenendo conto della giurisprudenza costituzionale sul tema. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono infondati.

Quanto alla possibilità di derubricare i fatti nella diversa ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte territoriale ha ben spiegato che era stata rinvenuta una considerevole quantità di cocaina, pari a 117 dosi medie singole, e che il Fabi si trovava con il [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente per cassazione, in una nota piazza di spaccio ove avevano creato una specie di supermercato all'aperto con i clienti che rispettavano la fila per comprare la droga: il pagamento avveniva in anticipo nelle mani del Fabi che indirizzava i clienti al [OSCURATO:PERSONA], il quale, quando lo stupefacente terminava, chiedeva al Buonocore che lo prelevava da una palazzina, il tutto con un ritmo elevatissimo di due cessioni circa al minuto.

La Corte territoriale non ha mancato di sottolineare il collegamento con contesti criminali di rilievo per garantirsi il necessario approvvigionamento, rendendo così una motivazione in linea con i criteri di giudizio dettati dalle Sezioni Unite Murolo (Cass., Sez U, n. 51063 del 21/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01) Con riferimento alla pena, per il [OSCURATO:PERSONA], i Giudici hanno osservato che non era possibile una riduzione nel massimo consentito dall'applicazione in misura prevalente delle attenuanti generiche, avuto riguardo alle circostanze dell'azione delittuosa e alla personalità dell'imputato.

La motivazione è corretta alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (si veda in senso conforme Cass., Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359-01).

Con riferimento alla pena, per il Fabi, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, i Giudici non hanno escluso la prevalenza per il limite dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., ma hanno constatato con motivazione non sindacabile in questa sede che la recidiva reiterata, pienamente sussistente e riconosciuta anche nell'ultima sentenza di condanna, non consentiva una valutazione in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (Cass., Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460-01). • Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/04/2021 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, uditi per entrambi gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il solo Fabi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 aprile 2021 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 4 novembre 2020 del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per plurime cessioni di cocaina. 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione, la violazione di legge e di norme processuali per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, titti/ ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, in misura inferiore a quella massima consentita. [OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo di ricorso la violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 73 e con il secondo la violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto operante nei suoi confronti il divieto di cui all'articolo 69 quarto comma che impediva il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non tenendo conto della giurisprudenza costituzionale sul tema. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono infondati. Quanto alla possibilità di derubricare i fatti nella diversa ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte territoriale ha ben spiegato che era stata rinvenuta una considerevole quantità di cocaina, pari a 117 dosi medie singole, e che il Fabi si trovava con il [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente per cassazione, in una nota piazza di spaccio ove avevano creato una specie di supermercato all'aperto con i clienti che rispettavano la fila per comprare la droga: il pagamento avveniva in anticipo nelle mani del Fabi che indirizzava i clienti al [OSCURATO:PERSONA], il quale, quando lo stupefacente terminava, chiedeva al Buonocore che lo prelevava da una palazzina, il tutto con un ritmo elevatissimo di due cessioni circa al minuto. La Corte territoriale non ha mancato di sottolineare il collegamento con contesti criminali di rilievo per garantirsi il necessario approvvigionamento, rendendo così una motivazione in linea con i criteri di giudizio dettati dalle Sezioni Unite Murolo (Cass., Sez U, n. 51063 del 21/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01) Con riferimento alla pena, per il [OSCURATO:PERSONA], i Giudici hanno osservato che non era possibile una riduzione nel massimo consentito dall'applicazione in misura prevalente delle attenuanti generiche, avuto riguardo alle circostanze dell'azione delittuosa e alla personalità dell'imputato. La motivazione è corretta alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (si veda in senso conforme Cass., Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359-01). Con riferimento alla pena, per il Fabi, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, i Giudici non hanno escluso la prevalenza per il limite dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., ma hanno constatato con motivazione non sindacabile in questa sede che la recidiva reiterata, pienamente sussistente e riconosciuta anche nell'ultima sentenza di condanna, non consentiva una valutazione in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (Cass., Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460-01). • Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così d