CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40) [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 16 settembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso dedotto è manifestamente infondato, essendo ormai pacifico in giurisprudenza il principio per cui integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune (cfr., fra le più recenti, Sez. 5, n. 17773 del 21/02/2022, Rv. 283078 - 01); analogo principio vale, evidentemente, anche per il conduttore dell'immobile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 iere estens