CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA FILIPP1, che ha chiesto la riqualificazione del fatto contestato nell'ipotesi di cui all'art. 646 c.p. e l'annullamento con rinvio della sentenza ai fini della verifica della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e della rideterminazione della pena [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 27 marzo 2019 (dep. il 19 aprile 2019) la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame interposto da Giovina SALERNO, in parziale riforma della pronuncia resa il 13 luglio 2017 dal Tribunale di Trani, che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento (arti:. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), ha concesso dell'imputata le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e ha rideterminato la pena in nove mesi di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, articolando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) a cagione della mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi delittuosa di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.). 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta prospettato la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.). 2.3. Con il terzo motivo sono stati allegati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e, comunque, al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Con il primo motivo - richiamando Sez. 5, n. 57749 del 15/11/2017, Martorana, Rv. 271989 - 01, e Sez. 2, n. 13551 del 21/03/2002, Venturi, Rv. 221836 - 01 - è stata denunciata la violazione della legge penale, poiché il fatto dell'imputata avrebbe dovuto sussumersi non nella fattispecie di furto bensì in quella di appropriazione indebita. Il ricorrente ha dedotto che la condotta della SALERNO, come ricostruita dal Ciiudice del gravame, si è sostanziata nella sottrazione di energia elettrica al condominio nel quale abitava, allacciandosi all'interruttore della forza motrice dell'ascensore; dunque, l'energia elettrica sottratta era già transitata dal contatore che registrava i consumi del condominio ed essa, pertanto, apparteneva all'imputata e pro quota spettava anche a lei, che ne aveva il possesso come gli altri condomini. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] non ignora l'orientamento espresso dalle pronunce invocate dal ricorrente. Tuttavia, condivide ed intende dare continuità al principio espresso di recente da questa Sezione (con sentenza in data 7 ottobre 2021, nel proc. n. 1811/2021, ric. Insolia), secondo cui «va qualificata come furto e non come appropriazione indebita la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi ad uso della propria abitazione di energia elettrica invece destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune» (cfr. notizia di decisione n. 10/2021 del giorno 8 ottobre 2021). 1.1.1. Invero, il diverso principio di diritto richiamato dal ricorrente, secondo cui «integra il reato di appropriazione indebita [...] la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune» (Sez. 5, n. 57749 del 15/11/2017, cit.; Sez. 2, n. 13551 del 21/03/2002, cit., che avevano escluso la sussistenza del delitto di sottrazione di cose comuni di cui all'art. 627 cod. pen., oggi abrogato e divenuto illecito civile), si fonda sul presupposto che in ipotesi quale quella in discorso l'energia oggetto materiale della condotta sia nel possesso di tutti i condomini - compreso chi se ne appropria - «ciascuno dei quali [può] consumarla ed utilizzarla al di fuori della stretta sorveglianza degli altri condomini (esercitando, quindi, quel potere di fatto che costituisce il discrimine fra il delitto di furto e quello di appropriazione indebita)» (Sez. 5, n. 57749 del 15/11/2017, cit.). 1.1.2. Ad avviso del Collegio, tuttavia, deve considerarsi che l'energia su cui ciascun condomino ha un autonomo potere di fatto - esercitato al di fuori del controllo altrui - ossia quell'«autonomo potere dispositivo» in presenza del quale la condotta di indebita fruizione per costante giurisprudenza deve essere qualificata come appropriazione indebita e non come furto (Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749 - 01) - è soltanto quella che transitando attraverso il contatore serve in concreto gli impianti condominiali. Quando, invece, il condomino (o il conduttore) ponga in essere una condotta che distoglie (devia) il flusso dell'energia che è transitato dal contatore, di guisa che essa alimenti (soltanto) gli apparecchi e gli impianti propri, non esercita il potere dispositivo che anche a lui (come agli altri condomini o conduttori) è attribuito ma compie una sottrazione dell'energia destinata a fini condominiali (e solo entro tali limiti nella disponibilità comune) a beneficio invece del proprio consumo individuale, che - si ribadisce - esorbita dai limiti della disponibilità comune dell'energia la quale può ravvisarsi solo limitatamente al flusso effettivamente utilizzato per alimentare gli impianti comuni. E, in tal modo, pone in essere quell'impossessamento dell'energia deviata, sanzionato dall'art. 624 cod. pen., conseguendo la signoria su di essa «intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente» (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01). È opportuno rilevare che in ipotesi quali quella in discorso non ricorre neppure una sottrazione di cose comuni, già prevista dall'abrogato art. 627 cod. pen. (e che oggi integra un illecito civile (ex art. 4, comma 1, lett. b) del d. Igs. n. 7 del 2016, secondo cui: "il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore"). Si è già evidenziato, difatti, come ciascun condomino abbia il potere di disporre dell'energia comune servente gli impianti condominiali nella misura in cui utilizzi tali impianti e nei limiti di tale utilizzo: dunque, l'energia che - nei termini predetti - viene distolta dal singolo condomino, deviandone il flusso a proprio ed esclusivo vantaggio, non è quella rispetto alla quale egli, come gli altri condomini, aveva il detto potere dispositivo. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato - sub specie della violazione della legge penale - la decisione impugnata che ha ritenuto aggravato il delitto di furto, per essersi l'imputata valsa di un mezzo fraudolento, quantunque nel caso di specie difetti una condotta connotata dalla marcata efficienza offensiva e insidiosità che è il quid della circostanza in discorso - come chiarito da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01 -, requisiti che non possono ravvisarsi nei casi, quale il presente, di semplice allaccio abusivo all'altrui contatore: in tali ipotesi, infatti, perché possa ricorrere l'aggravante, occorrerebbe che l'agente utilizzi pure «uno stratagemma idoneo a nascondere l'accadimento al proprietario del bene/fornitore». 2.1. Il motivo in esame è inammissibile, sia perché non si confronta in effetti con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01)„ sia perché è manifestamente infondato. La Corte di appello ha espressamente dato conto - ribadendo pure quando già rilevato di primo Giudice - che nel caso in esame l'allaccio abusivo non era facilmente accertabile, occorrendo a tal fine una verifica dell'impianto a servizio dell'ascensore (in quanto il collegamento abusivo consisteva in un collegamento con una parte dell'impianto condominiale di distribuzione dell'energia elettrica, per l'appunto, a servizio di esso), chiarendo perché in tal modo se ne è resa meno agevole la verifica rispetto a un allaccio diretto alla rete elettrica del fornitore dell'energia. In ogni caso, questa Corte ha già affermato che «la sottrazione di energia elettrica, attuata mediante l'allaccio abusivo ad un contatore Enel, integra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, ciò sia se avvenga attraverso l'allaccio di un cavo "volante", o comunque visibile, ad una cassetta di derivazione [...], sia che l'abusività si realizzi con qualsiasi altro mezzo di frode, come [... nallaccio dei cavi elettrici ad altre utenze condominiali, poiché l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente alla condotta di allaccio abusivo determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore»; e «non è richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso più elevato - mediante una condotta aggiuntiva - il grado di difficoltà della scoperta dell'inganno» (Sez. 5, n. 7208 del 01/12/2020, dep. 2021, Colucci, Rv. 280472 - 01, che richiama in particolare Sez. 5, n. 5055 del 23/9/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307; Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, Favasuli, Rv. 2524580; Sez. 5, n. 2681 del 19/11/2004, Mitrovic, Rv. 231400). E ciò in conformità con Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - secondo cui «nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità» - in quanto, «le caratteristiche suddette, tipiche della condotta "fraudolenta" , sono «presenti nelle modalità di attuazione del reato di furto di energia elettrica mediante l'allaccio abusivo del contatore, quali che siano i suoi concreti atteggiamenti attuativi, dato che essi, comunque, implicano l'aver posto in essere un accorgimento tecnico connotato da un grado di difficoltà realizzativa più o meno elevato, ma non per questo meno in grado di sorprendere con scaltrezza l'ordinaria difesa dei beni sottratti da parte della vittima» (Sez. 5, n. 7208/2021). 3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e, comunque, in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe espresso argomentazioni di puro genere e prive di specificità senza esprimere valutazioni in merito al giudizio di equivalenza delle circostanze; ed avrebbe potuto applicare ungi pena più lieve, così tenendo conto della concreta offensività del fatto. 3.1. Il motivo in esame difetta di specificità perché non si confronta in effetti con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale - che proprio in accoglimento del gravame ha riconosciuto all'imputata le circostanze attenuanti generiche, sia pure stimandole equivalenti all'aggravante in contestazione -, nel disattendere il motivo di appello con il quale era stata addotta la non punibilità del fatto per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.) e, immediatamente prima di pronunciarsi sulle circostanze attenuanti generiche, ha rimarcato l'offensività del delitto, facendo riferimento non solo alla circostanza aggravante de qua ma anche alla protrazione dell'illecito per un tempo apprezzabile e al conseguente pregiudizio per il condominio: in tal modo, ha dimostrato di avere 'considerato e sottoposto a disamina i dati che ha ritenuto significativi (ex art. 133 cod. pen.) ed ha apprezzato come assorbenti o prevalenti all'atto dell'esercizio del potere valutativo ad essa riservato (cfr. Sez. 5 , n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415 - 01) 4. Al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna