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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05843/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 200-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro A2A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 827/23/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Pie. 2021 n. 00200 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg. n. 200/21 Agenzia delle Entrate c/ A2A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 827/2020 dep il. 25/05/2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per la rideterminazione, a seguito di DOCFA anno 2017, della categoria catastale e della rendita catastale di un'unità immobiliare destinata alla depurazione delle acque reflue e costituita da due linee di depurazione, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che la categoria D/1 (attribuita dall'Ufficio) è assegnata agli immobili destinati a speciali esigenze dell'attività industriale, mentre la categoria E/3 (correttamente attribuita dalla parte e applicata dal 2006 al 2017 all'immobile in questione) agli immobili destinati ad esigenze pubbliche.

Aveva pertanto accolto il ricorso della contribuente, in quanto il servizio di immissione dell'acqua nella rete, pur comprendendo un aspetto industriale, risponde prevalentemente ad esigenze pubbliche, in quanto l'impianto di depurazione è a favore della collettività.

In ogni caso, riteneva non motivata la rettifica dei beni dell'impianto e l'incremento di valore del lotto residuo. [OSCURATO:PERSONA], nel rigettare l'appello dell'Ufficio, ha statuito che mancano i requisiti motivazionali minimi nell'avviso di accertamento, rilevando che la relazione di stima allegata all'atto impugnato riporta erroneamente la categoria proposta come D/01, invece che E/3.

Quanto all'attribuzione della categoria catastale, ha ritenuto che l'atto non ha riportato "correttamente gli elementi indicati dalla società contribuente e neppure le ragioni per le quali sono stati disattesi".

La carenza di motivazione dell'avviso di accertamento riguarda anche la determinazione della rendita catastale (...)." i La A2A [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso e deposita successiva memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 1, comma 10 del DMF b,701/1994, nonché degli artt. 112 c.p.c., e 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente affermato che l'avviso di accertamento non fosse adeguatamente motivato, trattandosi a accertamento a seguito di procedura DOCFA.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1.L' Agenzia delle entrate ha trascurato di trascrivere integralmente o riprodurre l'atto impugnato con i relativi allegati, ovvero di localizzare il documento nel fascicolo di merito, al fine di consentite a questa Corte di valutare la fondatezza della doglianza, con conseguente difetto di autosufficienza.

Invero, con riferimento alla censura concernente la motivazione di un atto impositivo, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; Cass. n.16147/2017; Cass.n.28570/2019; n. 40735 del 2021); 2.2.A ciò si aggiunga, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che la CTR ha affermato che l'Agenzia si è limitata "a riportare nel prospetto la comparazione tra i precedenti dati di classamento (Categoria E3) e i nuovi dati (Categoria D/1), senza addurre alcuna motivazione della diversa categoria catastale assegnata.

Vi è esclusivamente un rinvio per relationem alla relazione di stima sintetica (allegato 1).

Peraltro, neppure la relazione di stima indica qualsivoglia giustificazione dell'accertamento, rilevato che quanto alla categoria catastale riporta erroneamente "Categoria proposta idonea: D/01" e dunque non dà neppure atto che la parte ha proposto la categoria E3 e che la categoria è stata modificata rispetto a quella indicata nella procedura Docfa".

Non è stata pertanto nemmeno incisa la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rilevato un errore nella determinazione della nuova rendita rispetto alla proposta del contribuente contenuta nella DOCFA.

3. Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 1 comma 244 della legge di stabilità 2015 (Legge n.190/15), per non avere la CTR riconosciuto l'accatastamento nel gruppo "D" di un impianto di depurazione delle acque, ritenendo assorbite le questioni di merito sollevate dalle parti. 3.1.11 motivo, così formulato, è inammissibile, in quanto tendente ad una rivalutazione del fatto, preclusa in questa sede di legittimità (Cass.n. 14980 del 2020; n. 3005 del 2021), spettando al giudice di legittimità solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale compete, in via esclusiva, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la verifica della loro attendibilità e concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., n. 331 del 13/01/2020; Sez.

U, n. 34476 del 27/12/2019; Cass. 10 maggio 2021, n. 12286). 3.2.11 motivo del ricorso, laddove ribadisce la correttezza dell'attribuzione della rendita, richiamando le circ. min. e la natura industriale del depuratore e dell'estrazione dell'acqua, si risolve, in buona sostanza, nella richiesta di una (non consentita) rivalutazione, nel merito, degli accertamenti operati dal giudice del gravame, • sottoponendo al giudizio di questa Corte, mediante il vizio di violazione di legge, la non consentita richiesta di una diversa ricognizione della fattispecie concreta.

4. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.500,00, C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 200-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro A2A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 827/23/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Pie. 2021 n. 00200 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg. n. 200/21 Agenzia delle Entrate c/ A2A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 827/2020 dep il. 25/05/2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per la rideterminazione, a seguito di DOCFA anno 2017, della categoria catastale e della rendita catastale di un'unità immobiliare destinata alla depurazione delle acque reflue e costituita da due linee di depurazione, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che la categoria D/1 (attribuita dall'Ufficio) è assegnata agli immobili destinati a speciali esigenze dell'attività industriale, mentre la categoria E/3 (correttamente attribuita dalla parte e applicata dal 2006 al 2017 all'immobile in questione) agli immobili destinati ad esigenze pubbliche. Aveva pertanto accolto il ricorso della contribuente, in quanto il servizio di immissione dell'acqua nella rete, pur comprendendo un aspetto industriale, risponde prevalentemente ad esigenze pubbliche, in quanto l'impianto di depurazione è a favore della collettività. In ogni caso, riteneva non motivata la rettifica dei beni dell'impianto e l'incremento di valore del lotto residuo. [OSCURATO:PERSONA], nel rigettare l'appello dell'Ufficio, ha statuito che mancano i requisiti motivazionali minimi nell'avviso di accertamento, rilevando che la relazione di stima allegata all'atto impugnato riporta erroneamente la categoria proposta come D/01, invece che E/3. Quanto all'attribuzione della categoria catastale, ha ritenuto che l'atto non ha riportato "correttamente gli elementi indicati dalla società contribuente e neppure le ragioni per le quali sono stati disattesi". La carenza di motivazione dell'avviso di accertamento riguarda anche la determinazione della rendita catastale (...)." i La A2A [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 1, comma 10 del DMF b,701/1994, nonché degli artt. 112 c.p.c., e 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente affermato che l'avviso di accertamento non fosse adeguatamente motivato, trattandosi a accertamento a seguito di procedura DOCFA. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1.L' Agenzia delle entrate ha trascurato di trascrivere integralmente o riprodurre l'atto impugnato con i relativi allegati, ovvero di localizzare il documento nel fascicolo di merito, al fine di consentite a questa Corte di valutare la fondatezza della doglianza, con conseguente difetto di autosufficienza. Invero, con riferimento alla censura concernente la motivazione di un atto impositivo, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; Cass. n.16147/2017; Cass.n.28570/2019; n. 40735 del 2021); 2.2.A ciò si aggiunga, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che la CTR ha affermato che l'Agenzia si è limitata "a riportare nel prospetto la comparazione tra i precedenti dati di classamento (Categoria E3) e i nuovi dati (Categoria D/1), senza addurre alcuna motivazione della diversa categoria catastale assegnata. Vi è esclusivamente un rinvio per relationem alla relazione di stima sintetica (allegato 1). Peraltro, neppure la relazione di stima indica qualsivoglia giustificazione dell'accertamento, rilevato che quanto alla categoria catastale riporta erroneamente "Categoria proposta idonea: D/01" e dunque non dà neppure atto che la parte ha proposto la categoria E3 e che la categoria è stata modificata rispetto a quella indicata nella procedura Docfa". Non è stata pertanto nemmeno incisa la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rilevato un errore nella determinazione della nuova rendita rispetto alla proposta del contribuente contenuta nella DOCFA. 3. Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 1 comma 244 della legge di stabilità 2015 (Legge n.190/15), per non avere la CTR riconosciuto l'accatastamento nel gruppo "D" di un impianto di depurazione delle acque, ritenendo assorbite le questioni di merito sollevate dalle parti. 3.1.11 motivo, così formulato, è inammissibile, in quanto tendente ad una rivalutazione del fatto, preclusa in questa sede di legittimità (Cass.n. 14980 del 2020; n. 3005 del 2021), spettando al giudice di legittimità solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale compete, in via esclusiva, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la verifica della loro attendibilità e concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., n. 331 del 13/01/2020; Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019; Cass. 10 maggio 2021, n. 12286). 3.2.11 motivo del ricorso, laddove ribadisce la correttezza dell'attribuzione della rendita, richiamando le circ. min. e la natura industriale del depuratore e dell'estrazione dell'acqua, si risolve, in buona sostanza, nella richiesta di una (non consentita) rivalutazione, nel merito, degli accertamenti operati dal giudice del gravame, • sottoponendo al giudizio di questa Corte, mediante il vizio di violazione di legge, la non consentita richiesta di una diversa ricognizione della fattispecie concreta. 4. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.500,00, C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura de
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