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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 48866/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA] del riesame di Napoli ha annullato il decreto emesso il 9 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dei beni di [OSCURATO:PERSONA] funzionale alla confisca del profitto del reato di peculato, quantificato in 18.048.601,92 euro.

All'indagata, in qualità di Amministratore giudiziario delle società del gruppo Meth, nominato il 5 maggio 2014, si addebita di essersi appropriata di somme di cinque società amministrate ([OSCURATO:PERSONA] spa, Wozzupsrl, Betting 2000, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]) utilizzate per pagamenti preferenziali di compensi a professionisti nominati nel corso della procedura per complessivi 90.426,02 euro, senza autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari (capo F) nonché di essersi appropriata della somma di 18.048.601,92 euro, riscossa dalla [OSCURATO:PERSONA] spa sugli incassi e dovuta a titolo di PREU ai concessionari Sisal, Lottonnatica e Netwin per il successivo versamento all'erario, invece, utilizzata per altri scopi aziendali e per pagare le consulenze ai professionisti per complessivi 2.493.305,091 euro (capo G). [OSCURATO:SOCIETA] ha dato atto che all'indagata risultano, inoltre, contestati ai capi da a) ad e) vari reati di bancarotta fraudolenta e preferenziale per avere aggravato lo stato di dissesto della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita in data 11 febbraio 2022, omettendo di richiederne il fallimento, pur essendo consapevole dello stato di dissesto finanziario dal 2011, per averne approvato i bilanci sino al 31/12/2021; per averne cagionato dolosamente il dissesto, omettendo il pagamento del PREU ai concessionari per l'importo complessivo di 18.048.601,92 euro; per avere effettuato pagamenti preferenziali di compensi a professionisti in qualità di amministratore giudiziario della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita 1111 febbraio 2022; per avere aggravato lo stato di dissesto della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita 1'11 febbraio 2022, astenendosi dal chiederne il fallimento sebbene consapevole dello stato di dissesto, divenuto irreversibile al 31/12/2019 nonché per avere effettuato pagamenti preferenziali per detta società in favore del dr.

Mormile per 6.240 euro.

Secondo l'accusa l'indagata, pur essendo consapevole sin dal 2014 dello stato di decozione delle società del gruppo, esercenti attività di gestione degli apparecchi da gioco e dei congegni elettronici di trattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS, avrebbe omesso di fornire al Giudice per le indagini preliminari informazioni sulle reali condizioni delle società del gruppo e, soprattutto, sull'omesso versamento ai concessionari delle somme loro dovute a titolo di PREU dal 2013 al 2020, in tal modo commettendo peculato per essersi appropriata, in qualità di amministratore giudiziario della [OSCURATO:PERSONA] spa (qualificabile come gestore), di risorse pubbliche, tali essendo i proventi del gioco destinati al pagamento del PREU, utilizzandoli per altri scopi societari, in particolare, per pagare parcelle ai professionisti nominati nel corso della procedura.

Ritenuta accertata detta omissione e rilevato che la condotta appropriativa risultava individuata nella distrazione delle somme destinate al pagamento del PREU ad altre finalità, il Tribunale ha ritenuto insussistente il peculato sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa dell'indagata, in quanto dalla stessa risultava che, contrariamente alla contestazione formulata al capo F), la Chieffo aveva corrisposto i compensi ai professionisti nominati nel corso della procedura su autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, come puntualmente riportato ai punti da a) a f) a pag. 6 dell'ordinanza.

Quanto al capo G) il Tribunale ha escluso la configurabilità del peculato, contestato nella forma della distrazione, non essendosi accertata la distrazione delle somme dovute a titolo di PREU per finalità private, bensì per finalità attinenti all'amministrazione giudiziaria della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, il Tribunale ha ritenuto limitata l'analisi del Giudice per le indagini preliminari perché concentrata solo sull'omesso versamento delle somme dovute ai concessionari, senza inquadrare la condotta nella più ampia funzione pubblica svolta dalla Chieffo, che, diversamente dall'ipotesi accusatoria, non avrebbe omesso di rappresentare tempestivamente all'autorità giudiziaria la reale situazione delle società del gruppo e la loro grave esposizione debitoria, trattandosi di situazione ben nota all'autorità giudiziaria, come dimostrato dalla circostanza che l'esposizione debitoria nei confronti dei concessionari era stata oggetto di apposite udienze camerali in data 2 maggio 2018 e 16 maggio 2019 con partecipazione degli amministratori delle società concessionarie per ricercare soluzioni e ripianare i debiti, anche affittando il ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha, inoltre, dato atto che nel provvedimento emesso l'11 gennaio 2021 all'esito dell'udienza fissata ex art. 41 sexies TU n. 159/2011 il giudice per le indagini preliminari aveva ricostruito le fasi della procedura sin dal sequestro eseguito nel 2009 con affidamento delle società a professionisti diversi con sistema di gestione che aveva fatto registrare ingenti perdite, per poi esaminare la fase apertasi con la nomina della Chieffo e la concentrazione dell'amministrazione in capo alla stessa con nomina di revisori e redazione di bilanci, non approvati dal 2011, e conseguente possibilità di controllo e conoscenza delle reali situazioni delle società del gruppo; in tale fase, pur in presenza di criticità, si era optato per la prosecuzione dell'attività, evitando la liquidazione e i licenziamenti del personale.

Nella fase successiva alla sentenza di primo grado del 2019, che aveva disposto la confisca, si era tentato ancora di affidare ai concessionari la gestione delle aziende mediante l'affitto di un ramo di azienda, ma la soluzione non era risultata praticabile.

Da tale ricostruzione il Tribunale ha, quindi, desunto che l'omesso versamento del PREU e la grave esposizione debitoria maturata verso i concessionari era da ascrivere alla grave crisi delle società del gruppo, nota all'autorità giudiziaria, che ancora nel gennaio 2021 aveva optato per un programma di liquidazione piuttosto che per il fallimento, e non a scelte della Chieffo né all'intento di perseguire finalità estranee a quelle pubblicistiche proprie del ruolo di amministratore giudiziario.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che censura la decisione, denunciando la violazione degli artt. 267 cod. proc. pen. e 13

I. n. 203/91 nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale, in quanto dalle indagini era emerso che: 1) l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria era basata su una errata e artefatta rappresentazione finanziaria delle aziende del gruppo Meth; 2) nelle relazioni l'indagata esponeva la situazione di crisi delle società senza mai proporne il fallimento né rappresentare che il PREU doveva essere pagato ai concessionari, proponendo, invece, liquidazioni sulla base di accordi con i concessionari, ugualmente ingannati; 3) l'indagata ha tratto in inganno l'autorità giudiziaria, intenzionalmente non ha versato il PREU e ha sottratto le risorse alla TKS, girandole sui conti di altre società amministrate in modo da prolungare l'amministrazione giudiziaria e percepire i compensi dovutile per tale ruolo nonché per garantire i compensi ai professionisti incaricati nel corso della procedura.

Ritiene sussistenti gli elementi integranti il peculato e la bancarotta fraudolenta; sussistente il dolo del peculato e la consapevolezza di non aver pagato il PREU ai concessionari ricavabile: a) dalle denunce su presunti ammanchi dagli apparecchi da parte degli esercenti, che invece, le avevano dichiarato che gli incassi erano stati prelevati da dipendenti della TKS e versati a detta società; b) dalla circostanza che all'amministratore della Sisal riferiva della crisi dovuta al Covid, alla legge di stabilità e agli ammanchi operati dagli esercenti senza però riferire che nel periodo 2014-2021 la TKS aveva incassato 66 milioni di euro; c) le denunce risultavano presentate solo dal 2021, in contrasto con le dichiarazioni rese da dipendenti della TKS; d) da alcuni colloqui intercettati emergeva la consapevolezza del mancato pagamento del PREU.

Assume il ricorrente che la gestione confusionaria della Chieffo era diretta a disperdere le tracce degli incassi della TKS, utilizzandoli per le altre società, operando compensazioni e mischiando il debito a titolo di PREU con altri debiti delle società verso i concessionari, in modo da rendere difficile la individuazione della destinazione finale e non potendo escludersi che ne avesse indebitamente beneficiato; analoga confusione si rileva per i pagamenti ai professionisti, appostati in modo disordinato in contabilità.Riporta nel ricorso (pag. 11 e 12) conversazioni intercettate, che dimostrano la consapevolezza della grave situazione finanziaria in cui versavano le società del gruppo, la mancanza di attivo da liquidare, la consapevolezza che le società erano destinate al fallimento, da evitare a tutti i costi, nonché il pagamento preferenziale di crediti professionali piuttosto che il credito erariale.

Sostiene che, laddove non dovesse provarsi l'appropriazione e non dovesse ritenersi che il fine perseguito dalla Chieffo fosse quello di evitare il fallimento della TKS- evenienza sicura nel caso in cui la società avesse pagato per intero il PREU ai concessionari -, il peculato sarebbe, comunque, configurabile in presenza della distrazione del denaro pubblico, destinato ad uno scopo diverso da quello originario, ravvisabile anche quando l'attività venga esercitata nell'ambito di una pubblica amministrazione per conseguire scopi estranei alle finalità istituzionali.

In tale prospettiva la valutazione del Tribunale è illogica e censurabile, in quanto non ha tenuto conto della gestione dolosamente confusionaria e disordinata dell'indagata, funzionale ad attingere in modo anomalo dalle risorse pubbliche della TKS, né delle finalità dell'amministrazione giudiziaria, diretta a garantire la custodia, la conservazione e la produttività delle aziende, mentre nel caso di specie la Chieffo ha gestito le aziende in modo irregolare, depauperando le risorse finanziarie delle società per pagare i professionisti anziché incrementare la produttività aziendale e saldare il debito erariale, come provato dal fallimento dichiarato per quasi tutte le società dopo anni di gestione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Premesso che ai sensi dell'art. 325 comma 1, cod. proc. pen. dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129), nel caso di specie il ricorso solo formalmente denuncia la violazione di legge, in realtà, è prevalentemente versato in fatto e censura la valutazione del materiale probatorio operata dal Tribunale, prospettandone una lettura alternativa e orientata, che non si confronta in alcun modo con la ricostruzione contenuta nell'ordinanza e con la documentazione offerta dalla difesa della ricorrente.

L'ordinanza impugnata, invece, fonda su tale documentazione la decisione, rilevando, in primo luogo, che nel caso in esame la condotta appropriativa del peculato consiste nella distrazione del danaro pubblico dalla destinazione propria verso finalità diverse, ma, comunque, riconducibili all'amministrazione giudiziaria e non ad essa estranee, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di peculato per distrazione.

E' stato, infatti, affermato che integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente (Sez. 6 n. 19484 del 23/01/2018 Bellinazzo e altri, Rv. 273783); analogamente si è sostenuto che in tema di peculato, l'utilizzo per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico determina la "distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (Sez. 6 n. 36496 del 30/09/2020, Vasta, Rv. 280295 - 02).

Sul punto si è riportata in precedenza l'argomentazione del Rden., che, invece, insiste sul concetto di appropriazione, giungendo persino ad ipotizzare, in modo del tutto congetturale, generico e non provato, che la ricorrente abbia tratto un beneficio dall'omesso versamento del PREU.

In sostanza, il ricorso ruota sulla gestione confusa e disordinata dell'indagata, ritenuta dolosamente diretta a non consentire di individuare la destinazione finale del denaro sottratto al pagamento del debito erariale ed utilizzato per pagare consistenti compensi ai professionisti nominati durante la procedura e per compensare altri debiti societari verso i concessipnari in modo da procrastinare la vita delle società, rappresentando all'AG una situazione diversa dal reale, critica, ma non drammatica, in modo da evitare il fallimento e da suggerire scelte non oculate all'autorità giudiziaria.

Prospettazione accusatoria questa, nettamente smentita nell'ordinanza sia quanto alla mancanza di autorizzazione per i pagamenti ai consulenti, addirittura nominati da precedenti amministratori, sia quanto alla destinazione delle risorse pubbliche derivanti dall'omesso versamento del PREU, all'attività di gestione e alle scelte di gestione in presenza di una situazione di grave esposizione debitoria nota all'autorità giudiziaria, che sino al gennaio 2021 ha continuato a condividere la scelta di optare per la liquidazione delle società e non per il fallimento e che, per il periodo precedente, aveva tentato di tenere in vita le società per salvaguardare i livelli occupazionali.

Ne discende che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affatto mancante né apparente, risultando la decisione argomentata in modo puntuale e documentalmente esclusa l'ipotizzata condotta fraudolenta dell'indagata, che ha agito sotto le direttive dell'autorità giudiziaria, senza affatto celare il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di PREU e l'esposizione debitoria verso i concessionari, tanto da formare oggetto di apposite udienze con la partecipazione degli amministratori delle società concessionarie al fine di ricercare soluzioni o possibili composizioni per ripianare i debiti accumulati.

Risulta, pertanto, del tutto infondata la prospettazione del ricorrente, non essendo ascrivibile ad iniziative fraudolente o a condotte distrattive della ricorrente l'ingente esposizione debitoria maturata verso i concessionari, ben nota e chiaramente rappresentata all'autorità giudiziaria, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] del riesame di Napoli ha annullato il decreto emesso il 9 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dei beni di [OSCURATO:PERSONA] funzionale alla confisca del profitto del reato di peculato, quantificato in 18.048.601,92 euro. All'indagata, in qualità di Amministratore giudiziario delle società del gruppo Meth, nominato il 5 maggio 2014, si addebita di essersi appropriata di somme di cinque società amministrate ([OSCURATO:PERSONA] spa, Wozzupsrl, Betting 2000, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]) utilizzate per pagamenti preferenziali di compensi a professionisti nominati nel corso della procedura per complessivi 90.426,02 euro, senza autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari (capo F) nonché di essersi appropriata della somma di 18.048.601,92 euro, riscossa dalla [OSCURATO:PERSONA] spa sugli incassi e dovuta a titolo di PREU ai concessionari Sisal, Lottonnatica e Netwin per il successivo versamento all'erario, invece, utilizzata per altri scopi aziendali e per pagare le consulenze ai professionisti per complessivi 2.493.305,091 euro (capo G). [OSCURATO:SOCIETA] ha dato atto che all'indagata risultano, inoltre, contestati ai capi da a) ad e) vari reati di bancarotta fraudolenta e preferenziale per avere aggravato lo stato di dissesto della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita in data 11 febbraio 2022, omettendo di richiederne il fallimento, pur essendo consapevole dello stato di dissesto finanziario dal 2011, per averne approvato i bilanci sino al 31/12/2021; per averne cagionato dolosamente il dissesto, omettendo il pagamento del PREU ai concessionari per l'importo complessivo di 18.048.601,92 euro; per avere effettuato pagamenti preferenziali di compensi a professionisti in qualità di amministratore giudiziario della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita 1111 febbraio 2022; per avere aggravato lo stato di dissesto della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita 1'11 febbraio 2022, astenendosi dal chiederne il fallimento sebbene consapevole dello stato di dissesto, divenuto irreversibile al 31/12/2019 nonché per avere effettuato pagamenti preferenziali per detta società in favore del dr. Mormile per 6.240 euro. Secondo l'accusa l'indagata, pur essendo consapevole sin dal 2014 dello stato di decozione delle società del gruppo, esercenti attività di gestione degli apparecchi da gioco e dei congegni elettronici di trattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS, avrebbe omesso di fornire al Giudice per le indagini preliminari informazioni sulle reali condizioni delle società del gruppo e, soprattutto, sull'omesso versamento ai concessionari delle somme loro dovute a titolo di PREU dal 2013 al 2020, in tal modo commettendo peculato per essersi appropriata, in qualità di amministratore giudiziario della [OSCURATO:PERSONA] spa (qualificabile come gestore), di risorse pubbliche, tali essendo i proventi del gioco destinati al pagamento del PREU, utilizzandoli per altri scopi societari, in particolare, per pagare parcelle ai professionisti nominati nel corso della procedura. Ritenuta accertata detta omissione e rilevato che la condotta appropriativa risultava individuata nella distrazione delle somme destinate al pagamento del PREU ad altre finalità, il Tribunale ha ritenuto insussistente il peculato sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa dell'indagata, in quanto dalla stessa risultava che, contrariamente alla contestazione formulata al capo F), la Chieffo aveva corrisposto i compensi ai professionisti nominati nel corso della procedura su autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, come puntualmente riportato ai punti da a) a f) a pag. 6 dell'ordinanza. Quanto al capo G) il Tribunale ha escluso la configurabilità del peculato, contestato nella forma della distrazione, non essendosi accertata la distrazione delle somme dovute a titolo di PREU per finalità private, bensì per finalità attinenti all'amministrazione giudiziaria della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, il Tribunale ha ritenuto limitata l'analisi del Giudice per le indagini preliminari perché concentrata solo sull'omesso versamento delle somme dovute ai concessionari, senza inquadrare la condotta nella più ampia funzione pubblica svolta dalla Chieffo, che, diversamente dall'ipotesi accusatoria, non avrebbe omesso di rappresentare tempestivamente all'autorità giudiziaria la reale situazione delle società del gruppo e la loro grave esposizione debitoria, trattandosi di situazione ben nota all'autorità giudiziaria, come dimostrato dalla circostanza che l'esposizione debitoria nei confronti dei concessionari era stata oggetto di apposite udienze camerali in data 2 maggio 2018 e 16 maggio 2019 con partecipazione degli amministratori delle società concessionarie per ricercare soluzioni e ripianare i debiti, anche affittando il ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha, inoltre, dato atto che nel provvedimento emesso l'11 gennaio 2021 all'esito dell'udienza fissata ex art. 41 sexies TU n. 159/2011 il giudice per le indagini preliminari aveva ricostruito le fasi della procedura sin dal sequestro eseguito nel 2009 con affidamento delle società a professionisti diversi con sistema di gestione che aveva fatto registrare ingenti perdite, per poi esaminare la fase apertasi con la nomina della Chieffo e la concentrazione dell'amministrazione in capo alla stessa con nomina di revisori e redazione di bilanci, non approvati dal 2011, e conseguente possibilità di controllo e conoscenza delle reali situazioni delle società del gruppo; in tale fase, pur in presenza di criticità, si era optato per la prosecuzione dell'attività, evitando la liquidazione e i licenziamenti del personale. Nella fase successiva alla sentenza di primo grado del 2019, che aveva disposto la confisca, si era tentato ancora di affidare ai concessionari la gestione delle aziende mediante l'affitto di un ramo di azienda, ma la soluzione non era risultata praticabile. Da tale ricostruzione il Tribunale ha, quindi, desunto che l'omesso versamento del PREU e la grave esposizione debitoria maturata verso i concessionari era da ascrivere alla grave crisi delle società del gruppo, nota all'autorità giudiziaria, che ancora nel gennaio 2021 aveva optato per un programma di liquidazione piuttosto che per il fallimento, e non a scelte della Chieffo né all'intento di perseguire finalità estranee a quelle pubblicistiche proprie del ruolo di amministratore giudiziario. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che censura la decisione, denunciando la violazione degli artt. 267 cod. proc. pen. e 13 I. n. 203/91 nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale, in quanto dalle indagini era emerso che: 1) l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria era basata su una errata e artefatta rappresentazione finanziaria delle aziende del gruppo Meth; 2) nelle relazioni l'indagata esponeva la situazione di crisi delle società senza mai proporne il fallimento né rappresentare che il PREU doveva essere pagato ai concessionari, proponendo, invece, liquidazioni sulla base di accordi con i concessionari, ugualmente ingannati; 3) l'indagata ha tratto in inganno l'autorità giudiziaria, intenzionalmente non ha versato il PREU e ha sottratto le risorse alla TKS, girandole sui conti di altre società amministrate in modo da prolungare l'amministrazione giudiziaria e percepire i compensi dovutile per tale ruolo nonché per garantire i compensi ai professionisti incaricati nel corso della procedura. Ritiene sussistenti gli elementi integranti il peculato e la bancarotta fraudolenta; sussistente il dolo del peculato e la consapevolezza di non aver pagato il PREU ai concessionari ricavabile: a) dalle denunce su presunti ammanchi dagli apparecchi da parte degli esercenti, che invece, le avevano dichiarato che gli incassi erano stati prelevati da dipendenti della TKS e versati a detta società; b) dalla circostanza che all'amministratore della Sisal riferiva della crisi dovuta al Covid, alla legge di stabilità e agli ammanchi operati dagli esercenti senza però riferire che nel periodo 2014-2021 la TKS aveva incassato 66 milioni di euro; c) le denunce risultavano presentate solo dal 2021, in contrasto con le dichiarazioni rese da dipendenti della TKS; d) da alcuni colloqui intercettati emergeva la consapevolezza del mancato pagamento del PREU. Assume il ricorrente che la gestione confusionaria della Chieffo era diretta a disperdere le tracce degli incassi della TKS, utilizzandoli per le altre società, operando compensazioni e mischiando il debito a titolo di PREU con altri debiti delle società verso i concessionari, in modo da rendere difficile la individuazione della destinazione finale e non potendo escludersi che ne avesse indebitamente beneficiato; analoga confusione si rileva per i pagamenti ai professionisti, appostati in modo disordinato in contabilità.Riporta nel ricorso (pag. 11 e 12) conversazioni intercettate, che dimostrano la consapevolezza della grave situazione finanziaria in cui versavano le società del gruppo, la mancanza di attivo da liquidare, la consapevolezza che le società erano destinate al fallimento, da evitare a tutti i costi, nonché il pagamento preferenziale di crediti professionali piuttosto che il credito erariale. Sostiene che, laddove non dovesse provarsi l'appropriazione e non dovesse ritenersi che il fine perseguito dalla Chieffo fosse quello di evitare il fallimento della TKS- evenienza sicura nel caso in cui la società avesse pagato per intero il PREU ai concessionari -, il peculato sarebbe, comunque, configurabile in presenza della distrazione del denaro pubblico, destinato ad uno scopo diverso da quello originario, ravvisabile anche quando l'attività venga esercitata nell'ambito di una pubblica amministrazione per conseguire scopi estranei alle finalità istituzionali. In tale prospettiva la valutazione del Tribunale è illogica e censurabile, in quanto non ha tenuto conto della gestione dolosamente confusionaria e disordinata dell'indagata, funzionale ad attingere in modo anomalo dalle risorse pubbliche della TKS, né delle finalità dell'amministrazione giudiziaria, diretta a garantire la custodia, la conservazione e la produttività delle aziende, mentre nel caso di specie la Chieffo ha gestito le aziende in modo irregolare, depauperando le risorse finanziarie delle società per pagare i professionisti anziché incrementare la produttività aziendale e saldare il debito erariale, come provato dal fallimento dichiarato per quasi tutte le società dopo anni di gestione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Premesso che ai sensi dell'art. 325 comma 1, cod. proc. pen. dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129), nel caso di specie il ricorso solo formalmente denuncia la violazione di legge, in realtà, è prevalentemente versato in fatto e censura la valutazione del materiale probatorio operata dal Tribunale, prospettandone una lettura alternativa e orientata, che non si confronta in alcun modo con la ricostruzione contenuta nell'ordinanza e con la documentazione offerta dalla difesa della ricorrente. L'ordinanza impugnata, invece, fonda su tale documentazione la decisione, rilevando, in primo luogo, che nel caso in esame la condotta appropriativa del peculato consiste nella distrazione del danaro pubblico dalla destinazione propria verso finalità diverse, ma, comunque, riconducibili all'amministrazione giudiziaria e non ad essa estranee, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di peculato per distrazione. E' stato, infatti, affermato che integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente (Sez. 6 n. 19484 del 23/01/2018 Bellinazzo e altri, Rv. 273783); analogamente si è sostenuto che in tema di peculato, l'utilizzo per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico determina la "distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (Sez. 6 n. 36496 del 30/09/2020, Vasta, Rv. 280295 - 02). Sul punto si è riportata in precedenza l'argomentazione del Rden., che, invece, insiste sul concetto di appropriazione, giungendo persino ad ipotizzare, in modo del tutto congetturale, generico e non provato, che la ricorrente abbia tratto un beneficio dall'omesso versamento del PREU. In sostanza, il ricorso ruota sulla gestione confusa e disordinata dell'indagata, ritenuta dolosamente diretta a non consentire di individuare la destinazione finale del denaro sottratto al pagamento del debito erariale ed utilizzato per pagare consistenti compensi ai professionisti nominati durante la procedura e per compensare altri debiti societari verso i concessipnari in modo da procrastinare la vita delle società, rappresentando all'AG una situazione diversa dal reale, critica, ma non drammatica, in modo da evitare il fallimento e da suggerire scelte non oculate all'autorità giudiziaria. Prospettazione accusatoria questa, nettamente smentita nell'ordinanza sia quanto alla mancanza di autorizzazione per i pagamenti ai consulenti, addirittura nominati da precedenti amministratori, sia quanto alla destinazione delle risorse pubbliche derivanti dall'omesso versamento del PREU, all'attività di gestione e alle scelte di gestione in presenza di una situazione di grave esposizione debitoria nota all'autorità giudiziaria, che sino al gennaio 2021 ha continuato a condividere la scelta di optare per la liquidazione delle società e non per il fallimento e che, per il periodo precedente, aveva tentato di tenere in vita le società per salvaguardare i livelli occupazionali. Ne discende che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affatto mancante né apparente, risultando la decisione argomentata in modo puntuale e documentalmente esclusa l'ipotizzata condotta fraudolenta dell'indagata, che ha agito sotto le direttive dell'autorità giudiziaria, senza affatto celare il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di PREU e l'esposizione debitoria verso i concessionari, tanto da formare oggetto di apposite udienze con la partecipazione degli amministratori delle società concessionarie al fine di ricercare soluzioni o possibili composizioni per ripianare i debiti accumulati. Risulta, pertanto, del tutto infondata la prospettazione del ricorrente, non essendo ascrivibile ad iniziative fraudolente o a condotte distrattive della ricorrente l'ingente esposizione debitoria maturata verso i concessionari, ben nota e chiaramente rappresentata all'autorità giudiziaria, c
Decreto Cassazione n. 48866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris