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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 09830/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 del GIPdel T ribunale di Sondrio udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe , il G iudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, in esito a rito speciale exart. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione a plurimi reati in materia di sostanze stupefacenti, contestati come commessi in parte nella provincia di Sondrio e in parte nel territorio di Murcia (Spagna) nel periodo settembre 2024 –febbraio 2025.

2. Avverso la predetta sentenza, il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione denunciando, quale unico motivo, l’omessa motivazione sul rigetto dell’istanza difensiva di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, chiedendo, per l’effetto, l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Premesso che il ricorso è inammissibile poiché estraneo ai tassativi motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di applicazione della pena su richiestain quanto la censura difensiva investe un tema –quello della sostituibilità della custodia in carcere con gli arresti domiciliari –che è ontologicamente proprio del procedimento cautelare personale, governato da rimedi impugnatori specifici e immediati, ossia il riesame exart. 309 cod. proc. pen. e l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. , il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse in ragione del fatto che, con ordinanza del 28 gennaio 2026, versata in atti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio ha sostituito la custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse per fatto non imputabile alla parte ricorrente non segue la condanna al pagamento delle spese processualiné al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende(Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 – 01 ; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta,Rv. 208166 – 01 ; Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S.,Rv. 288594 - 01 ) .

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 27/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 del GIPdel T ribunale di Sondrio udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe , il G iudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, in esito a rito speciale exart. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione a plurimi reati in materia di sostanze stupefacenti, contestati come commessi in parte nella provincia di Sondrio e in parte nel territorio di Murcia (Spagna) nel periodo settembre 2024 –febbraio 2025. 2. Avverso la predetta sentenza, il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione denunciando, quale unico motivo, l’omessa motivazione sul rigetto dell’istanza difensiva di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, chiedendo, per l’effetto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Premesso che il ricorso è inammissibile poiché estraneo ai tassativi motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di applicazione della pena su richiestain quanto la censura difensiva investe un tema –quello della sostituibilità della custodia in carcere con gli arresti domiciliari –che è ontologicamente proprio del procedimento cautelare personale, governato da rimedi impugnatori specifici e immediati, ossia il riesame exart. 309 cod. proc. pen. e l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. , il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse in ragione del fatto che, con ordinanza del 28 gennaio 2026, versata in atti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio ha sostituito la custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse per fatto non imputabile alla parte ricorrente non segue la condanna al pagamento delle spese processualiné al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende(Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 – 01 ; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta,Rv. 208166 – 01 ; Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S.,Rv. 288594 - 01 ) . P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 27/02/2026
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