CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 1974
Cassazione n. 30993/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Palermo, in data 12 luglio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 424, comma primo cod. pen. così riqualificato il fatto ascritto all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. S. Gugino (violazione degli artt. 530 cod. proc. pen., 424 cod. pen. e vizio di motivazione) è inammissibile perché versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato perché denuncia asserito difetto di motivazione che non emerge dalla mera lettura del provvedimento impugnato (v. p. 2). [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la censura secondo la quale la Corte territoriale avrebbe valorizzato elementi indiziari insufficienti, indifferenti alla versione difensiva e, comunque, irrilevanti quali il contatto telefonico in orario compatibile con i fatti (indicato dal ricorrente come elemento neutro), nonché il contenuto di dialoghi intercorsi tra l'imputato e la compagna (che per la difesa ricorrente, non forniscono elementi di certezza circa l'incendio della barca per il quale si procede), è integralmente versata in fatto e pretende la rilettura di fonti probatorie, operazione inibita a questa Corte in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P esid