CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 47082/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. R. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta impugna l'ordinanza resa dal medesimo Tribunale lo scorso 29 giugno in funzione di giudice del riesame, con la quale è stata annullata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del cittadino nigeriano [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, costituita da suoi connazionali e denominata "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Il Tribunale ha escluso l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non ravvisando gli estremi della condotta partecipativa, consistente nella costante disponibilità del singolo ad agire per conto dell'associazione criminale, con la consapevolezza e volontà di farne parte e di contribuire, con la propria condotta, al mantenimento in vita della medesima ed alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di stupefacenti. A tal fine ha posto in rilievo: a) che l'indagato è risultato coinvolto in un solo episodio di trasporto di stupefacente, con un ruolo marginale, e non si è mostrato disponibile ad effettuare ulteriori approvvigionamenti; b) che non ha rapporti con altri indagati e non ha mai preso parte alle riunioni tra associati; c) che è incerta la sua identificazione come colui al quale tale Samson, uno dei vertici della consorteria, si preoccupa di garantire l'assistenza legale; d) che, comunque, la preoccupazione del Samson non è univocamente sintomatica di una partecipazione dell'indagato all'associazione, potendo essa trovare logica spiegazione anche soltanto nel fatto che quest'ultimo avesse comunque agito nell'interesse di costui; e) che non è significativa la presenza del nominativo del Wilson nel "libro-mastro" dei soci e della contabilità, rinvenuto nella disponibilità di un altro indagato, attesa la coesistenza, in quell'associazione, di scopi illegali con connotazioni religiose e finalità mutualistiche tra connazionali. 3. Il Pubblico ministero ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché l'illogicità e la contraddittorietà di una siffatta motivazione. Rappresenta, anzitutto, la connotazione nient'affatto marginale dell'unico trasporto di stupefacente che ha visto partecipe l'indagato, e quindi la possibile rilevanza dello stesso al fine di desumere l'intraneità di costui al sodalizio: si trattava, infatti, di oltre sette chili di hashish, il relativo acquisto era avvenuto a Napoli ed egli aveva accompagnato, nell'occasione, il connazionale Uwagwu, indicato nel "libro-mastro" come vice "chairman", quindi elemento di primario livello nell'organigramma del gruppo. Inoltre - secondo il ricorrente - la motivazione del provvedimento si rivelerebbe internamente contraddittoria, laddove, dopo aver ritenuto la commistione di finalità sociali, religiose ed illegali nell'organizzazione, conclude per l'irrilevanza della reiterata partecipazione dell'indagato alle relative riunioni (attestata dal "libro-mastro") quale dato sintomatico della sua stabile disponibilità ad operare per la realizzazione degli obiettivi criminali del gruppo. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 5. Ha depositato conclusioni scritte la difesa dell'indagato, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, anzitutto, è ammissibile, benché l'autorità ricorrente ometta completamente di soffermarsi sul profilo delle esigenze cautelari. Sul punto, benché nessuna eccezione sia stata sollevata da parte della difesa dell'indagato, conviene brevemente soffermarsi. 1.1. Come recita l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., «per proporre impugnazione, occorre avervi interesse», altrimenti la stessa è inammissibile, a norma del successivo art. 591, comma 1, lett. a). E, per giurisprudenza unanime, tale interesse dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Laddove, dunque, ad impugnare sia il Pubblico ministero ed il provvedimento attinto riguardi la materia cautelare personale, perché l'impugnazione sia sorretta da un interesse concreto e possa essere ammessa, è necessario che, dall'eventuale accoglimento della medesima, consegua l'applicazione o l'aggravamento di una misura cautelare. Di qui, l'affermazione - non nuova nella giurisprudenza di legittimità - dell'inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico ministero, la quale, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375: entrambe nell'ipotesi di ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare). 1.2. Rispetto a tale assetto normativo generale, tuttavia, la fattispecie in esame presenta tre peculiarità. La prima è che il provvedimento impugnato ha annullato l'originaria ordinanza applicativa della misura; la seconda è che esso ha completamente pretermesso la valutazione delle esigenze cautelari, com'è logico che fosse, non avendo ritenuto sussistente il pregiudiziale requisito della gravità indiziaria; la terza è che si procede per reati in relazione ai quali vige la presunzione, ancorché relativa, dell'esistenza di dette esigenze, a norma dell'art. 275, comma 3, del codice di rito. Da tanto consegue che, nel caso specifico, una valutazione negativa in punto di esigenze cautelari non è mai stata formulata in sede di merito, laddove, invece, per tal genere di reati, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, per potere vincere l'anzidetta presunzione legale, è necessario che «siano acquisiti elementi da quali risulti che non sussistono tali esigenze»: elementi il cui onere di allegazione grava sulla difesa dell'indagato. Non vi può esser dubbio, allora, che, in una siffatta ipotesi, l'impugnazione del Pubblico ministero che attinga esclusivamente il profilo della gravità indiziaria, nell'assenza di una valutazione negativa in punto di esigenze cautelari ed in presenza di reati per i quali queste ultime sono presunte fino a prova contraria, non può reputarsi né priva d'interesse, perché dall'accoglimento delle medesima potrebbe derivare il ripristino della misura annullata; né aspecifica, perché, non essendo state valutate ed assentite le eventuali censure in tema di esigenze cautelari avanzate dall'indagato con l'istanza di riesame, la presunzione legale deve ritenersi ancora operante e non superata, non essendo perciò necessario ulteriormente soffermarsi ex professo sul tema. 2. Il ricorso in scrutinio, inoltre, è fondato e l'ordinanza impugnata dev'essere perciò annullata, con rinvio al Tribunale emittente. La partecipazione dell'indagato all'acquisto dello stupefacente a Napoli, ancorché non accompagnata da altri episodi analoghi o, comunque, di specifico rilievo delittuoso, indiscutibilmente colora in chiave accusatoria l'ulteriore dato probatorio, anch'esso non controverso, del suo coinvolgimento nella vita e nell'attività del sodalizio, peraltro nient'affatto occasionale, poiché attestato dalle sue ripetute presenze alle relative riunioni. Non vi può essere dubbio, infatti, che quell'acquisto di stupefacente fosse un momento di particolare importanza nell'attività del gruppo: lo attestano il quantitativo oggetto della transazione (7,3 chilogrammi di hashish); il fatto che, per concludere l'affare, alcuni suoi membri si siano sobbarcati un lungo e rischioso viaggio fino a Napoli; la partecipazione in prima persona, a tale impresa delittuosa, di uno dei /eaders di tale aggregazione. In presenza, dunque, di un personale coinvolgimento del Wilson in un episodio così caratterizzante dell'attività illegale sicuramente svolta da quel gruppo, e che plausibilmente sottintende un particolare rapporto fiduciario dei suoi membri verso i soggetti incaricati della relativa esecuzione, l'affermazione del Tribunale per cui la presenza di costui alle riunioni non sia qualificante si rivela, sul piano logico, a dir poco claudicante. Dato per ammesso, infatti, poiché incontroverso, che in quella organizzazione di persone coesistessero attività cultuali, solidaristiche ma anche criminali, risulta incoerente ed apodittica la deduzione di una consapevole, volontaria e stabile disponibilità di costui a dare il proprio contributo soltanto alle prime e non anche a quelle illegali, che, invece, in uno ma significativo episodio, lo hanno visto protagonista. Gli elementi su cui si fonda il diverso avviso di quei giudici, invero, o sono insignificanti, come per l'assenza di contatti intercettati con altri indagati, che è neutralizzata, sul piano probatorio, dall'accertata partecipazione del Wilson alle riunioni; oppure non sono bene illustrati, come quando si afferma che quegli non si sarebbe mostrato disponibile ad effettuare altri approvvigionamenti per conto del sodalizio, ma non si spiega se vi sia in atti prova positiva di tale sua indisponibilità oppure quest'ultima venga dedotta solamente dal non rilevato coinvolgimento di costui in altri episodi oltre a quello già citato: dato, quest'ultimo, che di per sé non potrebbe legittimare una tale inferenza. Si rende indispensabile, dunque, un supplemento di motivazione, a sèguito di una rilettura complessiva e coordinata degli elementi probatori già illustrati e degli altri eventualmente acquisiti agli atti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Così deciso il