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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14947/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40534/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla pretesa nullità della sentenza di appello in ragione del rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore - è manifestamente infondato, dal momento che il rigetto dell'istanza è stato correttamente motivato dalla Corte d'appello sulla base della mancanza di alcuna motivazione, da parte del difensore, circa l'impossibilità di nominare un sostituto, nonché sulla base dell'intempestività della stessa (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40534/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla pretesa nullità della sentenza di appello in ragione del rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore - è manifestamente infondato, dal momento che il rigetto dell'istanza è stato correttamente motivato dalla Corte d'appello sulla base della mancanza di alcuna motivazione, da parte del difensore, circa l'impossibilità di nominare un sostituto, nonché sulla base dell'intempestività della stessa (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 14947/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris