CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 08231/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo, confermava la sentenza del 15.6.2023 del tribunale di Marsala di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 73 DPR 309/90. 2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato vizi di violazione di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. La Corte territoriale, concordemente rispetto al giudice di primo grado, ha respinto la richiesta richiamando la prima decisione e aggiungendo l'assenza di elementi positivi, la condotta del ricorrente che aveva messo in pericolo, con la fuga, gli operanti, oltre che sottolineando la personalità negativa alla luce dei precedenti penali già evidenziati dal primo giudice. Ha anche rilevato lo scarso peso della ammissione dei fatti ormai ampiamente già accertati come anche il profilo neutro della scelta del rito alternativo. Così che la censura appare a fronte di così completa motivazione generica e rivalutativa. Il ricorso è quindi inammissibile e tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]