CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13159/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZAIL sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 gennaio 1980 avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondata, l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revisione della sentenza della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano del 14 ottobre 2014, ha ridotto la pena irrogata in primo grado all'Hudorovic, ritenuto responsabile della rapina commessa il 14 dicembre 2010 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in località Cardano (Bolzano). Tanto per la ritenuta inidoneità delle nuove prove addotte dal ricorrente ( la deposizione testimoniale di cinque persone diverse che avrebbero dovuto confermare l'alibi del condannato in forza del quale lo stesso, al momento della rapina , si trovava a Verona , presso il campo rom di [OSCURATO:PERSONA] per partecipare a una veglia funebre) ad incidere in modo significativo sul materiale probatorio valutato nel giudizio di cognizione e posto a fondamento della condanna. 2.Propone ricorso il difensore dell'imputato e lamenta vizio di motivazione, carente o manifestamente illogica, nonché violazione dell'art. 630 cod. proc. pen. Ad avviso della difesa, la Corte del merito avrebbe devalutato l'idoneità dei nuovi elementi di prova addotti dalla difesa con argomentazioni contraddittorie atteso che le nuove deposizioni testimoniali miravano proprio a colmare i dubbi probatori evidenziati dai giudici di primo e secondo grado in relazione alla tenuta dell'alibi sin dall'origine addotto dall'imputato a sostegno della sua innocenza ( i testi a discarico non erano stati valorizzati nell'ottica assolutoria perche non in grado di confermare l'ultimo momento nel quale, considerato il numero di persone presente alla veglia funebre, notarono la presenza dell'Hudorovic in loco). Sottolineando la sostanziale sovrapponibilità delle prove escusse e di quelle da assumere, nonché la tardiva emersione della relativa disponibilità mostrata dai soggetti indicati ora dalla difesa, la Corte del merito avrebbe anticipato impropriamente, nella fase pregiudiziale, aspetti valutativi propri del merito della richiesta di revisione, suscettibili di adeguato scrutinio solo nel contraddittorio delle parti e alla luce del tenore effettivo delle deposizioni, una volta escusse le nuove prove addotte a sostegno della revisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2.Giova ribadire come in tema di revisione, il compito ascritto al giudice di merito, nel corso della fase preliminare, sia quello di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle di nuova produzione, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.. Detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563). In altre parole, va valutata e verificata la pertinenza, la rilevanza e l'idoneità delle "nuove prove" a determinare il proscioglimento, mentre risulta preclusa ogni valutazione circa la verosimiglianza ed attendibilità delle prove stesse, rimesse alla successiva fase di giudizio (Sez. 3, n. 34360 del 23/06/2011, rv. 251241). 3. La Corte del merito non si è posta in immediato contrasto con tali indicazioni di principio, avendo correttamente verificato e negato la decisiva idoneità in astratto delle nuove emergenze probatorie prospettate dalla difesa filtrandone il portato alla luce dell'insieme degli elementi a carico emersi nel corso del processo promosso ai danni dell'Hudorovig, sfociato nella condanna che la richiesta ora posta allo scrutinio di legittimità intendeva ribaltare. 3.1. In particolare, la lettura del provvedimento consente di evidenziare che il fuoco delle valutazioni probatorie fondanti I giudizio di responsabilità reso ai danni del ricorrente con la decisione coperta da giudicato poggia su un quadro probatorio particolarmente consolidato offerto dalla deposizione della persona offesa (che ebbe a riconoscere l'imputato qualche giorno dopo l'evento); dal riferimento operato dalla persona offesa alla macchina ( individuata con il numero di targa) a bordo della quale si era allontanato l'autore della rapina, coincidente con quella rinvenuta nella disponibilità dell'Hudorovitn; sul dato ricavato dalle celle di aggancio delle due utenze cellulari ritenute nella disponibilità dell'imputato ( che collocavano l'imputato nel territorio di Bolzano all'ora della rapina, agganciando quello di Verona solo il giorno dopo), incompatibile con l'alibi prospettato dall'imputato, che le deposizioni testimoniali poste a fondamento della istanza di revisione intendevano recuperare sul piano del relativo risultato probatorio. 3.2. In questa complessiva cornice probatoria, puntualmente fotografata dalla decisione impugnata, le valutazioni di ulteriore supporto spese dalla Corte del merito (dirette a rimarcare il tempo trascorso dai fatti, più di dieci anni, rispetto alla nuova sollecitazione probatoria veicolata con l'istanza di revisione ma anche dalla acquisita disponibilità a testimoniare offerta al difensore, risalente a cinque anni prima rispetto al deposito della richiesta e a emarginare la sostanziale sovrapponibilità delle circostanze da riferire, relative a un evento, la veglia funebre al quale avrebbe partecipato l'imputato, connotato dalla presenza di numerose persone, si che gli stessi dubbi già considerati nelle sentenze di merito sulla forza probatoria dei testi a discarico già sentiti, finirebbe per traslarsi anche in relazione alle nuove deposizioni), piuttosto che confluire in una indebita, anticipata, valutazione di (in)attendibilità della prova e dei testi da escutere, non si risolvono in altro che in ulteriori indicazioni argomentative dirette a mettere sempre più in evidenza la sostanziale e astratta recessività dei nuovi elementi di prova rispetto al complessivo materiale probatorio posto a fondamento della ritenuta responsabilità. Materiale che nei suoi snodi nevralgici, sopra riassunti, le nuove prove non erano in grado di intaccare in alcun modo, cosi da renderne evidente la relativa inattitudine dimostrativa all'esito di una valutazione, coerentemente resa, nell'ottica della chiesta revisione, in termini unitari e globali dando rilievo logico all'insieme delle emergenze, nuove e già acquisite, portate allo scrutinio della Corte del merito. 4.Da qui l'infondatezza dei motivi di ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/12/2021. Il Consigliere estensore Il P idente Be