CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 37738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza 5 marzo 2024, il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, ritenuta la continuazione con il reato giudicato con sentenza n. 4757 del 21.12.2023, irrevocabile il 22.1.2024, del medesimo Tribunale, ha disposto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea in ordine al reato di tentato furto aggravato. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] Andrea ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, dal momento che questa non si sarebbe pronunciata sulla sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 4757/2023 rispetto alla quale era stato riconosciuto il vincolo della continuazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile trattandosi di censura generica e aspecifica, non avendo il ricorrente precisato se, in sede di accordo tra le parti, fosse stata prevista la sospensione condizionale della pena per il segmento di pena relativo ai fatti per cui si procede. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito specificate. 2. Esso censura, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il difetto di correlazione tra la richiesta formulata dall'imputato di applicazione della pena e la sentenza impugnata sull'assunto che il giudice, con la pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen., avrebbe omesso di statuire sulla sospensione condizionale della pena. 3. Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte, anche attraverso i ripetuti interventi delle Sezioni unite, ha ben delineato l'ambito del potere spettante al giudice nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti. Già le Sezioni unite Iovine avevano affermato che il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che nell'ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell'art.444 cod. proc. pen., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti (Sez. U, n. 5882 del 11/05/1993, [OSCURATO:PERSONA]. 193417 - 01). La giurisprudenza successiva ha poi ribadito che il giudice non può concedere d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui le parti non abbiano subordinato la richiesta di applicazione della pena concordata o, comunque, non abbiano concordemente consentito (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610; Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv. 266694; Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015, Macrì, Rv. 264426; Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Ciogli, Rv. 241371; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Martusciello, Rv. 239180; Sez. 4, n. 21508 del 28/02/2007, Lepre, Rv. 236719; Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178). Le Sezioni unite Boccardo hanno poi precisato che l'orizzonte decisionale del giudice è definito dal contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e che la sospensione condizionale rientra tra i contenuti dell'accordo negoziale e dunque nel potere dispositivo delle parti, le quali hanno la facoltà di concordare il beneficio anche quando alla sua concessione non venga espressamente subordinata l'efficacia della richiesta di applicazione della pena e che, allo stesso modo, vincolano il giudice qualora la concessione sia la condizione necessaria del negozio processuale. Tuttavia, laddove manchi un accordo sulla sospensione condizionale della pena, il giudice non potrà autonomamente concedere il beneficio e non potrà decidere ultra petítum, accordando il beneficio quando le parti non ne abbiano richiesto la concessione (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191). 4. Nella specie, come emerge dall'esame degli atti processuali, cui nel caso in esame la Corte ha accesso, l'accordo raggiunto tra il ricorrente e il pubblico ministero in ordine all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nulla prevedeva con riguardo alla concessione del dedotto beneficio, né il giudice, in assenza di accordo sul punto, avrebbe potuto statuire alcunché, con la conseguenza che non è ravvisabile il denunciato difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento formulata dal ricorrente e la sentenza impugnata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P Q M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di co