CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25037/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 6 giugno 2023, che - previa riduzione della pena principale e delle pene accessorie fallimentari - ha confermato l'affermazione di responsabilità, statuita in primo grado, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui agli artt. 216 comma 1 e 223 del r.d. n. 267/42 - capo a) - 216 comma 3 e 223 del r.d. n. 267/42 - capo b) - e 217 comma 1 n. 4) e 224 del r.d. n. 267/42 - capo c) - commessi in qualità di amministratore unico prima e liquidatore poi della B.M. s.r.I., dichiarata fallita in data 7 febbraio 2017. 2. Il ricorso per cassazione, tramite difensore abilitato, è affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'affermazione di reità dell'imputato per il delitto di bancarotta preferenziale di cui al capo b), con disattendimento della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Nel giudizio di appello è stato acquisito, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., l'atto di cessione di partecipazione intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA], che ha previsto le modalità di elargizione del prezzo pattuito; la sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con il documento prodotto dalla difesa, che dimostra che la dazione del corrispettivo pattuito in euro 500.000 prevedeva - a parte l'importo di euro 50.000, già pagato alla data di sottoscrizione dell'atto, 20 settembre 2014 - il versamento di 56 rate mensili senza interessi a partire dal 31 ottobre 2017; tale evidenza cartacea si porrebbe dunque in contrasto con la fondatezza della peraltro generica contestazione - ovvero priva dell'indicazione di cifre, tempistiche, modalità, numero e nome del fornitore favorito - secondo cui le risorse provenienti da tale cessione sono state utilizzate negli anni 2014-2015 per pagare taluni creditori chirografari, con conseguente pregiudizio per quelli privilegiati. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per la violazione della legge processuale penale e per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta preferenziale di cui al citato capo b); la sentenza impugnata, senza alcun rigore metodologico, avrebbe optato per la colpevolezza dell'imputato su base meramente indiziaria e parcellizzata, senza tener conto della prova costituita dall'atto di cessione di partecipazione sopraindicato; avrebbe valorizzato la mancata insinuazione al fallimento di fornitori e il significato di alcuni dati contabili per inferire, in modo illogico e con travisamento probatorio, l'esecuzione dei pagamenti preferenziali. 2.3. Il terzo motivo si è soffermato sull'erronea applicazione della legge penale e sulla carenza di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dell'art. 219 comma 2 n. 1 L.F.; in presenza di una esplicita richiesta della difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto esprimersi in modo particolareggiato nel rispetto dei parametri dell'art. 133 cod. pen., mentre non avrebbe tenuto in alcun conto il comportamento processuale del ricorrente, che ha stipulato un accordo transattivo con il curatore ed ha mantenuto un contegno collaborativo ed esemplare.Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché attinenti alla medesima tematica, circoscritta ai profili di censura riguardanti la statuizione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta preferenziale; essi sono del tutto fuori fuoco, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. 1.1. Il tessuto espositivo delle sentenze di merito, in doppia conforme sulla responsabilità, ha illustrato, anche e soprattutto in virtù delle ammissioni dell'imputato - che costituiscono prova e non certo un isolato indizio - che nel 2014 la [OSCURATO:SOCIETA]. era in stato di conclamata insolvenza e che la costituzione della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni prima della messa in liquidazione della fallita, era stata architettata dal ricorrente in modo strumentale per dare continuità all'operatività aziendale della prima, ormai priva di futuro commerciale; la cessione della partecipazione di B.M. in A.M.B. del 20 settembre 2014 in favore di [OSCURATO:PERSONA] era stata congegnata, a sua volta, con la forma della delegazione di pagamento per realizzare, da un lato, il trasferimento degli assets residui di B.M. in capo ad una società in bonis, riconducibile all'imputato e, dall'altro, per consentire a B.M., sempre nella prospettiva di proseguire l'attività attraverso [OSCURATO:PERSONA], di pagare i propri fornitori con la dolosa pretermissione del soddisfacimento dei creditori privilegiati, in particolare l'Erario dello Stato; proprio l'imputato, con la redazione della relazione sullo stato d'insolvenza consegnata alla curatela del fallimento, ha plasticamente riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] ha esaurito i pagamenti rateali del corrispettivo di euro 500.000, previsto nell'atto di cessione di partecipazione del 20 settembre 2014, in data 30 giugno 2015 e che tali somme di denaro sono state utilizzate per l'adempimento dei cospicui debiti verso i fornitori, creditori chirografari ([OSCURATO:PERSONA] e Fox), in luogo dei privilegiati, dipendenti inclusi (cfr. pag. 4 e 5 sentenza di primo grado; pag. 9 e 10 sentenza della Corte territoriale). Ed a fronte di tali articolati, piani, persuasivi e certo non intrinsecamente illogici enunciati, i due motivi di ricorso, che non vi si confrontano compiutamente, offrono una ricostruzione della vicenda per un verso inconcludente - perché ben si enuclea l'irrilevanza del contenuto delle clausole del contratto di vendita di partecipazione del 20 settembre 2014, come detto mero artificio contabile funzionale ad operazioni di dissimulazione - e, per altro verso, finalizzata ad una (peraltro contrastante con le emergenze processuali) rivisitazione interpretativa del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, in quanto esula dai poteri della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze del processo (cfr. sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato ed è sufficiente richiamare, in proposito, il principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione adottata (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Rv. 25887 41). Nel caso di specie, invero, non appare inficiata da alcuna illogicità la valutazione della Corte d'appello, che ha ritenuto l'imputato non meritevole del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata e, in particolare, ha richiamato le argomentazioni del primo giudice che, a sua volta, aveva messo in risalto la significativa entità della distrazione di risorse - non contestata dal ricorso per cassazione - e la ragguardevole entità del passivo della procedura concorsuale, solo marginalmente lambita dalle pattuizioni della transazione intervenuta con la curatela del fallimento (pag. 7 sentenza di primo grado, pag. 12 decisione d'appello). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in