CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 44702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 29 aprile 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per i reati di rapina aggravata e ricettazione 1.1 Il difensore lamenta la non corretta qualificazione giuridica del fatto, in quanto il giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'aggravante dell'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod.pen. posto che, pur essendo incontroverso che il furto, trasmodato in rapina impropria, era stato commesso in un luogo di quelli di cui all'art. 624 bis, ovverossia un'abitazione, ciò nondimeno non poteva ritenersi che la rapina impropria fosse aggravata ai sensi della norma richiamata, non potendosi ritenere pertinenza dell'abitazione, ove si era verificato il furto, la pubblica via sulla quale gli autori del precedente furto nell'abitazione, avevano minacciato i derubati per agevolare la propria fuga. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Infatti, quanto alla eccepita erronea qualificazione giuridica del fatto, si deve rilevare che l'accertamento della tesi della difesa comporterebbe una indagine di fatto preclusa nella presente sede (dal capo di imputazione non risulta che la minaccia sia stata posta in essere sulla pubblica via e nulla è stato allegato in ricorso, con conseguente genericità dello stesso); a prescindere dalla superiore considerazione, in tema di rapina impropria, il reato di cui all'art. 628 cod.pen. può dirsi consumato quando la cosa vene sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, per cui è in quel momento che deve essere valutata la sussistenza dell'aggravante. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/09/2022 Il Consigliere es