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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31577/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7193/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 30 , presso lo studio degli Avv.ti Alfredo e [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto , n. 36 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, n. 267/2020,pubblicata il 17 sett embre 20 2 0 .

Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 10 ottobre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2013, davanti al Tribunale di Taranto, l’[OSCURATO:PERSONA] chiedendo procedersi al ricalcolo dei consumi relativi ad una fornitura idrica da essa richiesta in vista della realizzazione di diversi alloggi a schiera per residenze estive, per il cui progetto aveva ottenuto concessione edilizia; dedusse a fondamento di aver constatato che la società convenuta, nel periodo 2002-2004, ave va calcolato i consumi sulla base di un solo modulo abitativo anziché suddividere gli stessi su dieci moduli come da effettiva richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, accumulando in tal modo un'eccedenza pari adEuro 2.532,47; all’esito dell’espletata c.t.u. il Tribunale accolse parzialmente la domanda condannando l’[OSCURATO:PERSONA] a restituire alla parte attrice la somma di Euro 132,95, oltre interessi, ma pose le spese di lite, liquidate in Euro 4.000, a carico della stessa attrice in considerazione del rigetto della ben maggiore somma da questa pretesa; la Corte d’appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con la sentenza in epigrafe, ha confermato tale decisione, rigettando il gravame proposto dalla Capogrosso, condannata alle spese del grado;ha infatti rilevato che: ─ l’utenza era stata attivata nell'anno 2000 su richiesta della Capogrosso, che all'epoca aveva appena intrapreso la costruzione delle dieci unità immobiliari assentite dal Comune di Manduria e successivamente accatastate soltanto nel 2003, con la conseguenza che il relativo contratto, seppur mancante della sottoscrizione delle parti, non poteva che riguardare un'unica utenza di cantiere (come da verbale d'installazione dell'unico contatore, datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sottoscritto dall'incaricato dell'AQP e dall'odierna appellante); ─ l’unica fornitura era pacificamente proseguita per circa otto anni, sino a quando, con missiva del 19 novembre 2008, la Capogrosso non chiese l'adeguamento della fatturazione «poiché l'impianto esistente soddisfa anche le esigenze di dieci abitazioni per le vacanze»; ─ la formalizzazione della richiesta di volturazione e modifica della fornitura venne presentata dall'utente in data 18 febbraio 2009 ed accolta dall'[OSCURATO:PERSONA] mediante sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura per dieci unità abitative, con decorrenza dal 15 dicembre 2009; ─ la c.t.u. espletata in primo grado ha preso atto di tale volturazione ed ha rielaborato le fatturazioni dal 2009 in poi, concludendo per un modestissimo credito in favore dell'odierna appellante, pari ad Euro 132,95, a fronte di una ben maggiore richiesta restitutoria e risarcitoria, nell'ordine di oltre trentamila Euro; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resist e la società intimatadepositando controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 25476 del 30/08/ 2022 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, ad essa rimessa ed allora ancora pendente, rilevante nel caso in esame con riferimento ai motivi terzo e quarto del ricorso, inerente al «se l'att. 91 c.p.c. consenta di condannare alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte l'attore che abbia visto sì accogliere la propria domanda, ma in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto»; è stata quindi fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 2697 cod. civ., per aver omesso la Corte di Appello di valutare gli effetti della omessa sottoscrizione della pattuizione contrattuale; sostiene che, essendo emerso che il contratto di fornitura non era mai stato sottoscritto, il contratto medesimo avrebbe dovuto considerarsi affetto da nullità e al massimo essa avrebbe dovuto pagare il corrispettivo commisurato all’effettivo consumo; la censura è inammissibile, sotto diversi profili; nessuna affermazione è dato rinvenire in sentenza che postuli una erronea applicazione delle regole in tema di conclusione del contratto e tanto meno in tema di riparto dell’onere della prova (al qual riguardo giova subito rilevare che, trattandosi di domanda di accertamento, era l’odierna ricorrente, parte attrice in primo grado e poi appellante, a dover dar prova dei fatti posti a base della propria domanda); al contrario è la critica mossa che non si misura affatto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è ben reso palese il convincimento che il contratto era stato concluso ed il rapporto era attivo «su richiesta della Capogrosso» (il che del resto corrisponde a quanto dalla stessa ricorrente affermato nella esposizione sommaria anteposta al ricorso) ed era proseguito per circa otto anni fino a che sopravvenne una richiesta di voltura; l’argomento poi secondo cui si tratterebbe di contratto nullo per mancanza di sottoscrizione prospetta una questione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta che appare anzitutto preclusa dal giudicato interno contrario che emerge dallo sviluppo processuale riferito dalla stessa ricorrente ed è comunque infondata; sotto il primo profilo va rammentato che, secondo principio affermato da Cass. Sez.

U. 12/12/2014, n. 26243, nei giudizi di impugnativa negoziale, in caso di mancata rilevazione d’ufficio della nullità del contratto, la pronuncia è idonea in linea generale alla formazione del giudicato implicito sulla validità (o non nullità) del negozio, salvo che il giudice rigetti la domanda — di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione — e la decisione risulti fondata sulla ragione c.d.

«più liquida» (posto che i n tal caso, la pronuncia non ha attitudine all’effetto del giudicato sulla non nullità del negozio, non essendo stato esaminato, neppure incidenter tantum, il profilo della validità del negozio); tale attitudine essa invece ha in ipotesi di accoglimento della domanda (nella specie quella di accertamento dell’esatto contenuto dell’obbligo discendente dal contratto) o anche di rigetto della domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento) che non sia fondato sulla c.d. ragione più liquida ma piuttosto discenda da ragioni che implicano l’esame del negozio e l’accertamentodella sua validità (v.

Cass. Sez.

U. n. 26243 del 2014 , cit.: pag. 61, § 5.16,ultimo punto, e poi pag. 84, § 7.3., lett.

B, pt. 1 e pt. 3); tale principio a maggior ragione viene in rilievo nel caso di specie, nel quale la domanda della odierna ricorrente era diretta solo ad ottenere un ricalcolo dei consumi ed è stata, come detto, accolta , sia pur solo parzialmente, sulla base di un ragionamento che presupponeva l’esistenza di un valido contratto tra le parti; non può dubitarsi che un siffatto ragionamento implicasse un accertamento sulla validità del contratto idoneo a costituire giudicato preclusivo del rilievo, anche ufficioso, nel successivo grado d’appello, della nullità del contratto, in mancanza di specifico motivo di gravame diretto a farla valere; della proposizione di un siffatto motivo di gravame la ricorrente non offre in ricorso alcuna specifica indicazione; la tesi della nullità del contratto di fornitura per mancata conclusione in forma scritta deve dirsi comunque infondata alla luce del principio affermato da Cass. Sez.

U. n. 20684 del 9/8/2018, secondo cui «in ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo Stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 [OSCURATO:PERSONA] in senso stretto.

Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale»; con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ e art.111 Cost., comma 6, per avere la Corte d’appello reso una motivazione apparente sul secondo motivo di gravame con il quale si invocava l'applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in ordine alla liquidazione delle spese di lite; con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.e dell’art. 24 Cost., per avere la Corte d’appello posto a carico le spese del primo e del secondo grado alla parte che, seppure in parte e per limitato parte, aveva visto accolta la domanda e che, come tale, non poteva considerarsi soccombente; con il quarto motivo la ricorrente prospetta la medesima censura sotto il diverso profilo della mancata compensazione delle spese, nella specie giustificata dal parziale accoglimento della domanda; il terzo e il quarto motivo, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono fondati alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 32061 del 31/10/ 2022 , nel giudizio la cui pendenza aveva determinato il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento, con la ordinanza interlocutoria sopra menzionata; secondo detto principio, infatti, « in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.»; la decisione impugnata ha fatto applicazione di una regola di giudizio opposta e va dunque, sul punto, cassata, restando assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con la integrale compensazione delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado; il solo parziale accoglimento dei motivi di ricorso giustifica altresì la compensazione integrale delle spese del presente giudizio; P.Q.M. accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il primo; assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; decidendo nel merito, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7193/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 30 , presso lo studio degli Avv.ti Alfredo e [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto , n. 36 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, n. 267/2020,pubblicata il 17 sett embre 20 2 0 . Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 10 ottobre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2013, davanti al Tribunale di Taranto, l’[OSCURATO:PERSONA] chiedendo procedersi al ricalcolo dei consumi relativi ad una fornitura idrica da essa richiesta in vista della realizzazione di diversi alloggi a schiera per residenze estive, per il cui progetto aveva ottenuto concessione edilizia; dedusse a fondamento di aver constatato che la società convenuta, nel periodo 2002-2004, ave va calcolato i consumi sulla base di un solo modulo abitativo anziché suddividere gli stessi su dieci moduli come da effettiva richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, accumulando in tal modo un'eccedenza pari adEuro 2.532,47; all’esito dell’espletata c.t.u. il Tribunale accolse parzialmente la domanda condannando l’[OSCURATO:PERSONA] a restituire alla parte attrice la somma di Euro 132,95, oltre interessi, ma pose le spese di lite, liquidate in Euro 4.000, a carico della stessa attrice in considerazione del rigetto della ben maggiore somma da questa pretesa; la Corte d’appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con la sentenza in epigrafe, ha confermato tale decisione, rigettando il gravame proposto dalla Capogrosso, condannata alle spese del grado;ha infatti rilevato che: ─ l’utenza era stata attivata nell'anno 2000 su richiesta della Capogrosso, che all'epoca aveva appena intrapreso la costruzione delle dieci unità immobiliari assentite dal Comune di Manduria e successivamente accatastate soltanto nel 2003, con la conseguenza che il relativo contratto, seppur mancante della sottoscrizione delle parti, non poteva che riguardare un'unica utenza di cantiere (come da verbale d'installazione dell'unico contatore, datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sottoscritto dall'incaricato dell'AQP e dall'odierna appellante); ─ l’unica fornitura era pacificamente proseguita per circa otto anni, sino a quando, con missiva del 19 novembre 2008, la Capogrosso non chiese l'adeguamento della fatturazione «poiché l'impianto esistente soddisfa anche le esigenze di dieci abitazioni per le vacanze»; ─ la formalizzazione della richiesta di volturazione e modifica della fornitura venne presentata dall'utente in data 18 febbraio 2009 ed accolta dall'[OSCURATO:PERSONA] mediante sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura per dieci unità abitative, con decorrenza dal 15 dicembre 2009; ─ la c.t.u. espletata in primo grado ha preso atto di tale volturazione ed ha rielaborato le fatturazioni dal 2009 in poi, concludendo per un modestissimo credito in favore dell'odierna appellante, pari ad Euro 132,95, a fronte di una ben maggiore richiesta restitutoria e risarcitoria, nell'ordine di oltre trentamila Euro; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resist e la società intimatadepositando controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 25476 del 30/08/ 2022 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, ad essa rimessa ed allora ancora pendente, rilevante nel caso in esame con riferimento ai motivi terzo e quarto del ricorso, inerente al «se l'att. 91 c.p.c. consenta di condannare alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte l'attore che abbia visto sì accogliere la propria domanda, ma in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto»; è stata quindi fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 2697 cod. civ., per aver omesso la Corte di Appello di valutare gli effetti della omessa sottoscrizione della pattuizione contrattuale; sostiene che, essendo emerso che il contratto di fornitura non era mai stato sottoscritto, il contratto medesimo avrebbe dovuto considerarsi affetto da nullità e al massimo essa avrebbe dovuto pagare il corrispettivo commisurato all’effettivo consumo; la censura è inammissibile, sotto diversi profili; nessuna affermazione è dato rinvenire in sentenza che postuli una erronea applicazione delle regole in tema di conclusione del contratto e tanto meno in tema di riparto dell’onere della prova (al qual riguardo giova subito rilevare che, trattandosi di domanda di accertamento, era l’odierna ricorrente, parte attrice in primo grado e poi appellante, a dover dar prova dei fatti posti a base della propria domanda); al contrario è la critica mossa che non si misura affatto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è ben reso palese il convincimento che il contratto era stato concluso ed il rapporto era attivo «su richiesta della Capogrosso» (il che del resto corrisponde a quanto dalla stessa ricorrente affermato nella esposizione sommaria anteposta al ricorso) ed era proseguito per circa otto anni fino a che sopravvenne una richiesta di voltura; l’argomento poi secondo cui si tratterebbe di contratto nullo per mancanza di sottoscrizione prospetta una questione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta che appare anzitutto preclusa dal giudicato interno contrario che emerge dallo sviluppo processuale riferito dalla stessa ricorrente ed è comunque infondata; sotto il primo profilo va rammentato che, secondo principio affermato da Cass. Sez. U. 12/12/2014, n. 26243, nei giudizi di impugnativa negoziale, in caso di mancata rilevazione d’ufficio della nullità del contratto, la pronuncia è idonea in linea generale alla formazione del giudicato implicito sulla validità (o non nullità) del negozio, salvo che il giudice rigetti la domanda — di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione — e la decisione risulti fondata sulla ragione c.d. «più liquida» (posto che i n tal caso, la pronuncia non ha attitudine all’effetto del giudicato sulla non nullità del negozio, non essendo stato esaminato, neppure incidenter tantum, il profilo della validità del negozio); tale attitudine essa invece ha in ipotesi di accoglimento della domanda (nella specie quella di accertamento dell’esatto contenuto dell’obbligo discendente dal contratto) o anche di rigetto della domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento) che non sia fondato sulla c.d. ragione più liquida ma piuttosto discenda da ragioni che implicano l’esame del negozio e l’accertamentodella sua validità (v. Cass. Sez. U. n. 26243 del 2014 , cit.: pag. 61, § 5.16,ultimo punto, e poi pag. 84, § 7.3., lett. B, pt. 1 e pt. 3); tale principio a maggior ragione viene in rilievo nel caso di specie, nel quale la domanda della odierna ricorrente era diretta solo ad ottenere un ricalcolo dei consumi ed è stata, come detto, accolta , sia pur solo parzialmente, sulla base di un ragionamento che presupponeva l’esistenza di un valido contratto tra le parti; non può dubitarsi che un siffatto ragionamento implicasse un accertamento sulla validità del contratto idoneo a costituire giudicato preclusivo del rilievo, anche ufficioso, nel successivo grado d’appello, della nullità del contratto, in mancanza di specifico motivo di gravame diretto a farla valere; della proposizione di un siffatto motivo di gravame la ricorrente non offre in ricorso alcuna specifica indicazione; la tesi della nullità del contratto di fornitura per mancata conclusione in forma scritta deve dirsi comunque infondata alla luce del principio affermato da Cass. Sez. U. n. 20684 del 9/8/2018, secondo cui «in ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo Stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 [OSCURATO:PERSONA] in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale»; con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ e art.111 Cost., comma 6, per avere la Corte d’appello reso una motivazione apparente sul secondo motivo di gravame con il quale si invocava l'applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in ordine alla liquidazione delle spese di lite; con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.e dell’art. 24 Cost., per avere la Corte d’appello posto a carico le spese del primo e del secondo grado alla parte che, seppure in parte e per limitato parte, aveva visto accolta la domanda e che, come tale, non poteva considerarsi soccombente; con il quarto motivo la ricorrente prospetta la medesima censura sotto il diverso profilo della mancata compensazione delle spese, nella specie giustificata dal parziale accoglimento della domanda; il terzo e il quarto motivo, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono fondati alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 32061 del 31/10/ 2022 , nel giudizio la cui pendenza aveva determinato il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento, con la ordinanza interlocutoria sopra menzionata; secondo detto principio, infatti, « in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.»; la decisione impugnata ha fatto applicazione di una regola di giudizio opposta e va dunque, sul punto, cassata, restando assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con la integrale compensazione delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado; il solo parziale accoglimento dei motivi di ricorso giustifica altresì la compensazione integrale delle spese del presente giudizio; P.Q.M. accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il primo; assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; decidendo nel merito, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo
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